F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFN-SVE del 11 Marzo 2024 (motivazioni) – Livorno Calcio Femminile / ACF Fiorentina Srl – Reg. Prot. 15/TFN-SVE

Decisione/0024/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0015/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Cristina Fanetti – Componente

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, all'udienza del giorno 5 marzo 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Livorno Calcio Femminile (951962) contro la società ACF Fiorentina Srl (750587) avverso la decisione della Commissione Premi relativa alla calciatrice Anna Dalle Mura (2546236 - ric. 385), pubblicata sul CU n. 6/E del 25 gennaio 2024, la seguente

DECISIONE

Il giudizio di primo grado

Con ricorso del 22 giugno 2023, la società ASD Livorno Calcio Femminile adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ACF Fiorentina srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle N.O.I.F. per avere quest’ultima tesserato, con vincolo a partire dal 3 agosto 2022, la calciatrice Anna Dalle Mura, sua tesserata come “giovane” per la stagione sportiva 2019/2020.

Con delibera pubblicata nel C.U. 6/E del 25 gennaio 2024, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per la suddetta calciatrice e condannando la ACF Fiorentina srl al pagamento del relativo premio di preparazione nella misura di euro 484,80 nonchè della conseguente penale nella misura di euro 121,20.

Il reclamo

Avverso tale delibera, con atto del 5 febbraio 2024, la società ASD Livorno Calcio Femminile ha proposto tempestiva impugnazione deducendo di avere diritto al doppio del premio di preparazione liquidato dalla Commissione Premi in quanto il tesseramento scaturente il diritto al premio, si era perfezionato in favore di società appartenente a lega professionistica e ciò come stabilito dall’art. 96 delle NOIF.

La ACF Fiorentina srl, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, ha inviato a mezzo pec memorie difensive in data 17 febbraio 2024.

La reclamante Società ha quindi depositato, in data 1 marzo 2024, controdeduzioni e la vertenza è stata discussa dai difensori della Parti nella riunione del 5 marzo 2024, e decisa all’esito della camera di consiglio.

La decisione

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

In via preliminare, deve essere dichiarata la inammissibilità, e il conseguente stralcio, della memoria difensiva della ACF Fiorentina srl sia perché tardiva sia perché trasmessa solo a mezzo pec e non depositata sul portale del Processo Sportivo Telematico, in insanabile violazione del rito.

Nel merito, osserva questo Tribunale come effettivamente l’art 96 delle NOIF vigente al momento del tesseramento della calciatrice Anna Dalle Mura (stagione sportiva 2022/2023), prevedesse che il premio di preparazione dovesse essere raddoppiato in ipotesi di tesseramento a favore di società appartenente a lega professionistica.

In sede di discussione orale del reclamo all'udienza del 5 marzo 2024, la ACF Fiorentina srl ha riconosciuto la debenza del premio di preparazione, ma ha sostenuto non ricorrere l’ipotesi invocata dalla ASD Livorno Calcio Femminile in quanto non esiste una Lega professionistica di calcio femminile e quindi la decisione della Commissione Premi sarebbe corretta.

Precisato che con la riforma dell’art 96 NOIF, in vigore dal 1 luglio 2023 (C.U. 232/A del 28 giugno 2023), è oggi pacifico ricondurre ai fini del premio di preparazione (oggi di tesseramento) il calcio femminile a quello professionistico, l’assunto della ACF Fiorentina srl non è condivisibile.

L’art. 96 NOIF previgente prende in considerazione la natura professionistica della società chiamata a corrispondere il premio di preparazione e non anche che il tesserato, o la tesserata, partecipino o meno a campionati appartenenti a leghe professionistiche. Tale assorbente considerazione è inoltre perfettamente coerente con la ratio solidaristica del sistema dei premi di preparazione che prevede un “raddoppiato” impegno economico delle società professionistiche, come la ACF Fiorentina srl, in favore di quelle non professionistiche.

Ne deriva che la decisione impugnata deve essere riformata raddoppiando la misura del premio di preparazione e riliquidandolo in euro 969,60.

Consegue d’ufficio anche la rideterminazione della penale da versare in favore della FIGC, nella raddoppiata misura di euro 242,40.

Nessuna statuizione in ordine alle spese del rito atteso il difetto di domanda al riguardo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Livorno Calcio Femminile, riforma l'impugnata decisione della Commissione Premi e, per l'effetto, condanna la società ACF Fiorentina Srl al pagamento del premio di preparazione relativo alla calciatrice Anna Dalle Mura in favore della reclamante nella misura di euro 969,60 (novecentosessantanove/60) e nella misura di euro 242,40 (duecentoquarantadue/40) in favore della FIGC a titolo di penale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                            Giuseppe Lepore

Depositato in data 11 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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