F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0169/CSA pubblicata del 11 Marzo 2024 – A.C. Bra A.S.D./Alcione Milano SSD A RL

Decisione/0169/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0217/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 217/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.C. Bra A.S.D.

contro

la Alcione Milano SSD A RL

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 86 del 6.02.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.02.2024, il Dott. Alberto Urso, uditi l’Avv. Giuseppe Rosati per la reclamante e l’Avv. Cesare Di Cintio per la società Alcione Milano SSD A RL;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Bra A.S.R. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D (Com. Uff. n. 86 del 6.02.2024) con cui è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone A, A.C.  Bra/Alcione Milano SSD A RL del 3 dicembre 2023 volto alla inflizione della sanzione della perdita della gara a carico della Alcione Milano per avere violato la norma sull’impiego dei calciatori cd. “giovani”, avendo schierato in campo il calciatore Diop Serigne Fallou, il quale sarebbe nato non già il 22 agosto 2005, come da documentazione presentata all’atto del tesseramento, bensì il 24 agosto 2002, come risultante da copia del passaporto e altra documentazione prodotta in atti.

A seguito di istruttoria eseguita mediante acquisizione di relazione dell’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la LND (nella quale si informava che il calciatore Diop “nato il 22/08/2005”, risultava “essere tesserato per la ALCIONE MILANO SSD ARL dal 25/08/2023”), nonché di relazione della Procura Federale (nella quale si evidenziava come non fosse stato possibile addivenire a certezza circa la data di nascita del calciatore) il Giudice Sportivo respingeva il ricorso e omologava il risultato di gioco di 0 a 1 maturato fra le squadre all’esito della gara.

La reclamante censura la decisione del Giudice Sportivo deducendo, da un lato, che l’Ufficio Tesseramento non ha alcuna competenza né pertinente funzione in relazione alla certificazione dell’identità e dei dati anagrafici dei tesserati; dall’altro, che la stessa decisione impugnata dà conto di come la data di nascita dal calciatore Diop sia incerta, e del fatto che la Procura Federale abbia affermato la presenza di “numerosi e significativi” elementi indiziari a conforto della tesi per cui il Diop sarebbe nato il 24 agosto 2002, salvo il fatto che la relativa documentazione non veniva esibita in copia conforme all’originale, a differenza di quella sottostante al tesseramento, prodotta in detta copia conforme.

In tale contesto, alcun rilievo assumerebbe, di suo, la circostanza che la documentazione prodotta a sostegno della tesi della data di nascita del 22 agosto 2005 fosse in copia conforme all’originale: ciò infatti non ha alcun significato sostanziale ai fini dell’esatta individuazione della data di nascita del calciatore, unico profilo rilevante alla definizione della vertenza nella presente sede a fronte delle contestazioni mosse dalla Bra in ordine al fatto che il Diop fosse nato il 22 agosto 2005.

Aggiunge la reclamante l’irrilevanza di documenti prodotti dalla Alcione quali la carta d’identità (in cui non è riportato il riferimento all’atto di nascita) e il certificato di residenza del Diop (anch’esso privo del suddetto riferimento all’atto di nascita, e peraltro scaduto), coincidenti con quelli già prodotti dall’Ufficio Tesseramento.

Neanche la copia del passaporto sarebbe attendibile, considerato che ve n’è altra, prodotta dalla reclamante, che riporta la data di nascita del 24 agosto 2002, né può esservi un caso d’omonimia, stante la palese identità del volto ritratto nelle due fotografie riportate nonché l’identità della firma apposta. In tale contesto, anche le attestazioni sul permesso di soggiorno, da cui risulta che il Diop avrebbe fatto ingresso in Italia solo il 10 novembre 2022 (non avendo dunque, anteriormente, neppure partecipato a competizione sportive) derivano ragionevolmente da dichiarazioni rilasciate dallo stesso interessato.

Al contrario, la reclamante ha prodotto documentazione da cui si evincerebbe che il Diop ha fatto ingresso anteriormente in Italia per effettuare allenamenti e preparazione con la diversa società A.S.D. San Sebastiano, partecipando anche a un torneo e venendo inserito in un primo momento nella relativa rosa. Peraltro, anche il visto all’uopo utilizzato era di tipo “C”, contrassegnato con marcatura “01” che indica la facoltà di entrare in Italia una sola volta, e sottende evidentemente la maggiore età all’epoca ( i.e., agosto 2022) del Diop, ciò che a sua volta presuppone la sua nascita avvenuta il 24 agosto 2022 anziché il 22 agosto 2005.

Non rileverebbe, ancora, l’intervenuto tesseramento, basato su elementi esclusivamente formali e privo di valore d’accertamento sull’età del calciatore.

Concludendo in conformità, la reclamante chiede l’accertamento della nascita del Diop al 24 agosto 2002 e, in riforma della decisione impugnata, l’inflizione della sanzione della perdita della gara a carico della Alcione; in via istruttoria, chiede l’assunzione della testimonianza dell’allenatore e degli altri tesserati della San Sebastiano.

S’è costituita in resistenza la Alcione, chiedendo il rigetto del reclamo.

La reclamante ha a sua volta sviluppato le proprie difese con memoria illustrativa.

Alla riunione del 26 febbraio 2024 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto, ciò che peraltro esime dallo scrutinio delle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.

Occorre premettere, in fatto, che dalla relazione predisposta dall’Ufficio Tesseramento e relativi allegati emerge come il Diop sia allo stato (e risultasse già, al tempo dello svolgimento della gara) regolarmente tesserato, con matricola n. 1084793, per la società Alcione Milano, e dal relativo tesseramento lo stesso risulta nato il “22/08/2005”.

Il che è già di suo sufficiente a confermare la regolare partecipazione dello stesso alla gara, nella qualità di calciatore cd. “giovane”: come la giurisprudenza di questa Corte Sportiva ha posto in risalto, infatti, non può sostenersi “un’artificiosa separazione ed indipendenza dello status del calciatore dalla sua posizione di tesseramento. È sin troppo evidente, difatti, che un calciatore può assumere un determinato status (o qualifica che dir si voglia) solo in presenza di un tesseramento valido ed efficace, con la conseguenza che il travolgimento del secondo comporta automaticamente anche il travolgimento del primo, ma ovviamente con la medesima decorrenza” (CSA, III, n. 113 2022/2023).

In tale prospettiva, è dal tesseramento che dipende il riconoscimento a un calciatore di un dato status o qualifica (nella specie, quale calciatore “giovane”) ai fini della corrispondente partecipazione alle gare; per questo, al contempo, la sussistenza di un tesseramento che esprima siffatta qualifica è sufficiente, in costanza di sua validità (e, dunque, fino a sua eventuale revoca), alla regolare partecipazione del calciatore alle gare in termini corrispondenti alle risultanze del detto tesseramento.

Di qui l’infondatezza del reclamo proposto dalla Bra.

A ciò si aggiunga peraltro che, nella specie, la reclamante non ha fornito elementi tali da dimostrare che la Alcione abbia commesso l’infrazione dedotta.

Anzitutto, emerge dalle distinte prodotte dalla Alcione in gara - e utilizzate quindi dall’arbitro ai fini del riconoscimento dei calciatori - che il Diop è stato identificato a mezzo di carta di identità n. CA55279ON.

Alla luce di ciò, tale riconoscimento (in sé non contestato dalla reclamante) offre prova che il calciatore Diop presente in campo il giorno della gara coincideva con la persona identificata a mezzo della detta carta d’identità.

Quest’ultima, pure presente fra la documentazione in atti, reca la data di nascita del 22 agosto 2005, e coincide dunque con le risultanze del passaporto n. A01972569, pure riportante tale data di nascita.

Ne consegue che, una volta avvenuta l’identificazione del Diop a mezzo della suddetta carta di identità (le cui risultanze coincidono, come osservato, con quelle del richiamato passaporto) le deduzioni della reclamante si risolvono a ben vedere nel contestare il contenuto intrinseco di tali documenti (la cui validità non è posta in discussione), e nel predicare la prevalenza sugli stessi di altro passaporto (o altre dichiarazioni, prive peraltro di natura documentale sulla nascita, quali dichiarazioni di altre società o tesserati, o indicazioni presenti nella certificazione medica) recante una diversa data di nascita.

Il che non vale di suo, a ben vedere, a superare il contenuto dei suddetti documenti, né a fornire evidenza di diversi dati anagrafici del Diop.

Per tali ragioni, dunque, il reclamo va respinto, incluse le istanze istruttorie, irrilevanti ai fini del decidere alla luce di quanto sopra osservato.

Stante la novità e particolarità della fattispecie, nonché la natura della controversia, va respinta la richiesta della resistente alla condanna alle spese, ammessa dall’art. 55 C.G.S. per le sole ipotesi, qui non integrate, di inammissibilità, manifesta infondatezza o temerarietà dell’azione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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