F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0172/TFN – SD del 12 Marzo 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 20215/640pf23-24/GC/GR/ff del 14 febbraio 2024 nei confronti del sig. Maurizio Merante – Reg. Prot. 157/TFN-SD

Decisione/0172/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0157/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Gaia Golia – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Valentina Ramella - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 7 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20215/640pf2324/GC/GR/ff del 14 febbraio 2024 nei confronti del sig. Maurizio Merante, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 20215/640pf23-24/GC/GR/ff del 13.2.2024, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il signor Maurizio Merante, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale tecnico di Calcio a Cinque, per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1 del C.G.S. e 37 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, in data 02.03.23, espresso giudizi lesivi dell’onorabilità, del prestigio e della reputazione propri di altro soggetto tesserato, nella specie il sig. Antonino FIORE, all’epoca dei fatti referente tecnico del Centro di Sviluppo territoriale di calcio a 5 SGS-FIGC all’interno del programma Evolution Programme a valenza nazionale e tecnico responsabile della rappresentativa under 15 di calcio a 5 con LND PVA partecipante al torneo delle Regioni 2023 in Veneto, nonché di taluni componenti del SGS Piemonte Valle d’AOSTA (segnatamente: Mauro FOSCHIA, Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Vice Presidente Nazionale Settore Giovanile e Scolastico FIGC, e Luciano LO PARCO, Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico FIGC) mediante le seguenti frasi ed espressioni quali propalate attraverso taluni messaggi audio inviati/pubblicati su una chat WhatsApp di gruppo con circa dieci utenti creata allo scopo e alla quale non era stato invitato a partecipare il FIORE. E segnatamente: (i) <Vi mando un messaggio vocale che faccio prima: che quella merda di Toni è falso e che non sia in questo gruppo è giusto. Io non accetterò mai che lui ha messo una firma involontariamente, ma neanche mia figlia che è down avrebbe fatto un errore del genere. Oltretutto, oltretutto Toni non può andare contro al CTS perché li c’è Lo Parco. Se lui andava a sfavore, Lo Parco di fisso lo avrebbe fatto fuori. siccome si è trovato li, che i primi mister che erano stati contattati di prima scelta, tutti hanno detto no, compreso io, quindi loro sono state le seconde scelte perché non sapevano più come fare questo CTS, e in automatico lui si trova li, che mai se lo sarebbe aspettato, quindi alla fine lui va a favore di Lo Parco e quindi non è uomo da ammettere quello che lui ha fatto, lui e quell’altro Monni che non lo insulto perché è più grande di me. Sono dell’idea che tanto SGS e CTS vorranno prendere il monopolio di tutto ma non hanno capito che li fanno gli istruttori e li fanno la metodologia della crescita del giocatore, noi prepariamo un torneo delle regioni o un torneo futures cup chi si troverà a Novarello, sono due cose diverse. Ma purtroppo noi possiamo dire cosa vogliamo, ma tanto non cambia niente.> (trascrizione integrale File audio n. 1 in atti); (ii) <poi non mi interessa se qualcuno gira questo messaggio vocale all’SGS, CTS o a Foschia. Io dico quello che penso> (trascrizione integrale File audio n. 2 in atti); (iii) <si dobbiamo chiedere a Nini qualche consiglio come poterci muovere e come documentarci per difendere Lupo e per fare in modo che quello che è stato scritto non è veritiero. Però così in poco tempo non so se ci riusciamo. Con tutto il rispetto verso la persona di Lupo che capisco che sono state fatte delle cose veramente…credo brutte. Ma guardate, Monni non ha scelto il ruolo per non fare la figura di m, sono di quell’idea là, sicuramente l’accetterà a maggio, così ne esce pulito e nessuno gli dirà niente così a maggio sarà il nuovo responsabile tecnico e prenderà tutti i suoi burattini dell’SGS, CTF e chi più ne ha ne metta.> (trascrizione integrale File audio n. 3 in atti).

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine al contenuto antiregolamentare di messaggi audio whatsapp inviati in un gruppo dal tecnico Maurizio Merante in danno dell'onorabilità di alcuni componenti del SGS Piemonte Valle d'Aosta”, traeva origine dalla trasmissione alla Procura Federale, in data 16.1.2024, ad opera del Presidente del C.R. Piemonte, di una nota a firma del signor Antonino Fiore, all’epoca dei fatti referente tecnico del Centro di Sviluppo territoriale di calcio a 5 SGS-FIGC, nella quale quest’ultimo lamentava la natura diffamatoria delle espressioni rivolte alla sua persona e ad altri soggetti con cariche all’interno del C.R. nell’ambito di una chat tra altri soggetti con incarichi federali.

Successivamente, lo stesso Fiore inviava alla Procura Federale un esposto avente analogo contenuto, allegando i file audio oggetto di doglianza.

Nel corso delle indagini preliminari veniva acquisita documentazione relativa alla posizione del deferito.

Notificata la comunicazione di conclusione indagini, la difesa dell’indagato depositava memoria non contestando la materialità della condotta, ma chiarendo che la stessa era da collocarsi nell’ambito di una chat nella quale tutti i colleghi presenti avevano profferito affermazioni ed espresso giudizi di analogo tenore, senza alcuna volontà difensiva. L’indagato allegava alla memoria alcuni screenshot della chat dalla quale erano stati estrapolati gli audio incriminati.

All’esito delle indagini preliminari veniva emesso il deferimento nei confronti dell’odierno incolpato.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, il deferito non depositava ulteriori scritti difensivi.

Il dibattimento

All’udienza del 7 marzo 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi per la Procura Federale l’Avv. Enrico Liberati, l’Avv. Luciano Zagarrigo per il deferito, nonché quest’ultimo personalmente.

Il rappresentante della Procura si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso per l’affermazione di responsabilità dell’incolpato e l’irrogazione della sanzione di cui al verbale d’udienza.

La difesa del deferito, riportandosi alla memoria in atti, ha ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di proscioglimento dalle condotte contestate, da valutarsi nell’ambito di vicende territoriali di più ampio respiro e in ogni caso nel generale contesto della chat in atti.

Ha preso quindi la parola il deferito, che ha sottolineato l’assenza di qualsivoglia volontà di offendere il Fiore o altri, scusandosi in ogni caso per le frasi pronunciate.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità del deferito in relazione alle violazioni allo stesso ascritte.

Ed invero, negli audio oggetto di incolpazione, pubblicati mediante caricamento nella chat di gruppo con altri appartenenti alla Federazione con vari incarichi, sono contenute espressioni gravemente lesive della reputazione del Fiore e degli altri soggetti menzionati.

Termini quali “merda”, “falso” e “burattini” rivolti a chiunque, tesserato o meno, costituiscono in sé offese alla persona del destinatario, poiché diretti a svilirne la personalità e la dignità.

Anche le ulteriori affermazioni riportate nel capo di incolpazione si appalesano incontinenti e diffamatorie nei riguardi dei soggetti di volta in volta presi di mira (a mero titolo esemplificativo “neanche mia figlia che è down avrebbe fatto un errore del genere … Lo Parco di fisso lo avrebbe fatto fuori ….. non sapevano più come fare questo CTS, e in automatico lui si trova lì … non è uomo da ammettere quello che lui ha fatto, lui e quell’altro Monni che non lo insulto perché è più grande di me…. Monni non ha scelto il ruolo per non fare la figura di m, sono di quell’idea là, sicuramente l’accetterà a maggio, così ne esce pulito e nessuno gli dirà niente così a maggio sarà il nuovo responsabile tecnico e prenderà tutti i suoi burattini dell’SGS, CTF e chi più ne ha ne metta”). Non ricorrono nel caso di specie i presupposti per l’affermazione in capo al deferito della scriminante dell’esercizio del diritto di critica che, come noto, deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa (cfr. decisione n. 62/CFA/2021-2022/A).

Del resto, i canoni della continenza, pertinenza e veridicità cui è ancorato il legittimo esercizio del diritto di critica assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati (CFA, sez. I, n. 59/2021-2022; n. 14/2021-2022; n. 97/CFA/2021-2022/F; n. 59/CFA/2021-2022/E).

Nel caso di specie, le espressioni profferite nei riguardi dei soggetti indicati in incolpazione esorbitano palesemente e certamente dal limite della continenza, risolvendosi in giudizi atti a colpire la sfera personale piuttosto che in ragionamenti critici ancorché in chiave negativa. Né si coglie, per vero, alcun ragionamento critico sotteso alle espressioni incriminate che prenda le mosse da fatti: si tratta invece di un insieme di giudizi, come detto, gratuiti.

Irrilevanti sul punto si rivelano le considerazioni difensive, contenute nella memoria in atti e ulteriormente illustrate in udienza: secondo la difesa, se valutate nell’insieme complessivo delle affermazioni scambiate tra i protagonisti della chat in atti, aventi ad oggetto la complessiva situazione organizzativa locale, le espressioni utilizzate dal deferito non si differenzierebbero dalle altre e comunque anche gli altri partecipanti dovrebbero rispondere dei loro commenti.

Anche a voler prescindere dal fatto che oggetto del presente giudizio sono solo le espressioni attribuibili al signor Merante e che l’eventuale responsabilità di altri soggetti per altri fatti non esclude certo quella dell’odierno deferito, è proprio l’esame degli screenshot allegati alla memoria difensiva ad evidenziare la diversità dei contenuti e soprattutto dei toni degli altri partecipanti rispetto a quelli dell’odierno deferito: per quanto critici verso i soggetti menzionati, infatti, nessuno degli altri partecipanti si lascia andare ad insulti o espressioni incontinenti.

Del resto, la stessa difesa non è arrivata a ritenere giustificabili le affermazioni per cui si procede, espressamente qualificandole come “inappropriate e censurabili” nella memoria depositata. Il deferito, poi, ne ha preso le distanze in udienza riconducendo l’episodio ad una situazione di particolare tensione personale e scusandosi per l’accaduto.

Va in conclusione affermata la responsabilità del deferito per le violazioni allo stesso ascritte.

Sotto il profilo sanzionatorio, rileva il Tribunale l’impossibilità di accogliere la richiesta della Procura di irrogazione della sanzione pecuniaria, essendo il settore di riferimento del deferito quello dilettantistico.

Valutati i fatti per cui si procede e la condotta tenuta, anche in sede di udienza, dal deferito, ritiene il Tribunale applicabile al caso di specie l’art. 13 CGS per adeguare la sanzione alle specificità del caso concreto ed equa la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Maurizio Merante la sanzione di giorni 10 (dieci) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 12 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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