F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0173/TFN – SD del 13 Marzo 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 19784/511pf 23-24 GC/CAMS/ep del 7 febbraio 2024, depositato l’8 febbraio 2024, nei confronti del sig. Santi Cosenza e della società Unione Sportiva Albenga ASD – Reg. Prot. 154/TFN-SD

Decisione/0173/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0154/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Valentina Ramella - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 7 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19784/511pf 23-24 GC/CAMS/ep dell’8 febbraio 2024, nei confronti del sig. Santi Cosenza e della società Unione Sportiva Albenga ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 19784/511pf 23-24 GC/CAMS/ep dell’8 febbraio 2024, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Santi Cosenza, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Unione Sportiva Albenga A.S.D., e la società Unione Sportiva Albenga A.S.D. per rispondere:

- il sig. Santi Cosenza, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al sig. Maurizio Carle in forza del lodo pronunciato in data 19.10.2023 dal Collegio Arbitrale L.N.D. nell’ambito della vertenza n. 270/23 e notificato in data 24.10.2023;

- la società Unione Sportiva Albenga A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per quanto ascritto al sig. Santi Cosenza, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 11 dicembre 2023 ha iscritto al n. 511 pf23-24 il procedimento avente ad oggetto “ Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Albenga Unione Sportiva delle somme dovute al tecnico Maurizio Carle nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”.

Il procedimento trae origine dalla nota del Dipartimento Interregionale della L.N.D. trasmessa a mezzo pec alla Procura Federale in data 30.11.2023, con la quale veniva formalmente comunicata la mancata trasmissione, da parte della società Unione Sportiva Albenga A.S.D., della liberatoria del sig. Maurizio Carle in forza del Lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale L.N.D. in data 19.10.2023 nell’ambito della vertenza n. 270/23. Lodo notificato in data 24.10.2023 a mezzo pec e che condannava la società Unione Sportiva Albenga A.S.D. a corrispondere, al sig. Maurizio Carle, l’importo complessivo di Euro 2.007,00 oltre ad interessi legali dalla decisione all’effettivo soddisfo, in forza di accordo economico stipulato tra le parti in data 30.9.2022.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo agli atti la documentazione rilevante e, in particolare, le ricevute di notifica e consegna del lodo arbitrale a mezzo pec, in data 24 ottobre 2023, da parte del Collegio Arbitrale L.N.D. alla società Unione Sportiva Albenga A.S.D.

All’esito dell’istruttoria, l’ufficio requirente notificava, in data 12 gennaio 2024, la comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS.

Le parti incolpate, anche all’esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, non fornivano agli organi federali evidenza alcuna del pagamento effettuato.

In data 8 febbraio 2024 la Procura Federale effettuava la notifica del deferimento in oggetto nei confronti del sig. Santi Cosenza e della società Unione Sportiva Albenga A.S.D.

La fase predibattimentale

All’esito della ricezione del deferimento questo Tribunale, in data 9 febbraio 2024, notificava regolarmente alle parti convocazione per la partecipazione all’udienza del 7 marzo 2024. Nulla veniva depositato dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 7 marzo 2024, tenuta in modalità videoconferenza, per la Procura Federale è comparso l’Avv. Enrico Liberati il quale si è riportato all’atto di deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento in considerazione del mancato deposito in atti da parte della società di alcuna quietanza del pagamento oggetto di contestazione, concludendo quindi per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Santi Cosenza, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società Unione Sportiva Albenga A.S.D., punti 1 (uno) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre alla preclusione all’ammissione al prossimo campionato, qualora il lodo non venga corrisposto entro il termine per l’ammissione allo stesso. Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che i deferiti siano responsabili delle contestazioni loro ascritte.

Infatti, non è stata offerta alcuna prova del pagamento della somma prevista dal Lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale L.N.D. in data 19.10.2023 nell’ambito della vertenza n. 270/23, che condannava la società Unione Sportiva Albenga A.S.D. a corrispondere al sig. Maurizio Carle l’importo complessivo di . 2.007,00 oltre ad interessi legali dalla decisione all’effettivo soddisfo.

Non risultando corrisposto quanto dovuto né nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione ex art. 94 ter delle NOIF, né in termine diverso, può darsi per provato che il pagamento in questione non sia mai avvenuto.

Risulta, quindi, per tabulas la violazione dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva rubricato “Violazioni in materia gestionale ed economica” nella parte in cui prevede ai commi 6 e 7 che “6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94 quinquies, comma 11 e 94 septies, comma 9 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. 7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi”.

Il mancato pagamento della somma dovuta per effetto del Lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. rappresenta quindi una chiara violazione di quanto previsto dall’art. 94 ter delle NOIF vigente ratione termporis, il cui accertamento comporta la responsabilità disciplinare del sig. Santi Cosenza e la responsabilità diretta della società ex art. 6, co. 1, CGS.

Nel computo della sanzione il Collegio ricorda che la stessa deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente esplicitati tra le altre dalla decisione CFA - S.U. n. 1102022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”. Conseguenza dell’affermato principio è che la sanzione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”.

In ragione di quanto precede, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame non vi sia motivo per la irrogazione di una sanzione superiore al minimo edittale previsto dall’art. 31, co. 6 e 7, CGS e che le sanzioni possano pertanto essere contenute nella misura di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società e mesi sei di inibizione per il legale rappresentante.

Quanto alla richiesta preclusione all’ammissione al prossimo campionato, avanzata dalla Procura Federale in caso di perdurante inadempimento del Lodo, il Tribunale non ritiene di poter accogliere una simile istanza sanzionatoria in quanto fondata su un evento futuro ed incerto nonché esulante dalla propria sfera di competenza, spettando agli organismi federali deputati la ricognizione della sussistenza dei requisiti normativi prescritti, all’atto dell’iscrizione al campionato di competenza delle società calcistiche.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Santi Cosenza, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società Unione Sportiva Albenga ASD, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 13 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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