F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFNT del 13 Marzo 2024 (motivazioni) – Ricorso del sig. Diego Rosati – Reg. Prot. 25/TFN-ST

 

Decisione/0024/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0025/TFNST/2023-2024

 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Componente

Fernando Casini – Componente

Flavia Tobia – Componente

Massimo Vasquez Giuliano - Componente (Relatore)

ha pronunciato, all'udienza del giorno 5 marzo 2024, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal sig. Diego Rosati (5613251) avverso il provvedimento emesso dal Dipartimento Interregionale - LND con il quale è stata rigettata "la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF" dalla società ASD Civita Castellana (920607), la seguente

DECISIONE

Svolgimento del processo

Con ricorso dell’8.02.2024, il sig. Diego Rosati, nato il 22/07/2000, introduceva il presente procedimento ex art. 89, comma 1, lett. A) CGS, al fine di ottenere l’annullamento della decisione del Dipartimento Interregionale della LND del 17.01.2024, nella specie di rigetto della richiesta di svincolo per inattività dall’ASD Flaminia Civita Castellana, dallo stesso calciatore avanzata in data 8.01.2024, ex art. 109 NOIF.

Il ricorso veniva notificato via pec sia alla società di calcio sia al Dipartimento Interregionale della LND.

In fatto, questo Tribunale osserva come:

- il calciatore Rosati risulta a tutt’oggi tesserato con la A.S.D. Flaminia Civita Castellana;

- una precedente richiesta di svincolo, avanzata dal calciatore il 2.11.2023, sempre ex art. 109 NOIF e regolarmente opposta dalla società, veniva respinta in data 11.11.2023 dal Dipartimento Interregionale della LND;

- avverso il provvedimento di diniego, il Rosati adiva il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti per l’annullamento della decisione e il conseguente accoglimento dello svincolo;

- all’udienza dell’8.01.2024, previa regolare costituzione della società,  il T.F.N., accertato che il ricorso era stato notificato al Dipartimento Interregionale - LND in violazione dell’art. 89, comma 1, lett. A), CGS, ovvero oltre i previsti “trenta giorni della conoscenza dell’atto da impugnare”, ne dichiarava l’inammissibilità;

- nella stessa data, l’8.01.2024, il calciatore, appreso dell’esito negativo del procedimento, inoltrava una nuova richiesta di svincolo, ancora una volta rigettata dal Dipartimento Interregionale con decisione del 17.01.2024;

- avverso il nuovo provvedimento di diniego, il Rosati, tramite il proprio difensore, ricorreva nuovamente innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti, chiedendo la riforma della decisione e reiterando, conseguentemente, la richiesta di svincolo dall’ASD Flaminia Civita Castellana. Nella circostanza, il calciatore lamentava di non essere mai stato convocato nel corso della S.S. 2023/2024, e pertanto era palese il disinteresse della società nei suoi confronti;

- la società ASD Flaminia Civita Castellana faceva pervenire rituale memoria difensiva, con la quale ribadiva quanto già dedotto in fase di opposizione alla richiesta di svincolo davanti al Dipartimento Interregionale e, in particolare, rappresentando che il Rosati era stato “destinatario di numerose missive contenenti la richiesta di presentazione del certificato medico e di convocazione alle gare per le precedenti stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”, le quali erano “rimaste totalmente disattese e mai contestate dal Calciatore”; con la evidenza che la riportata omissione, “ direttamente ed inequivocabilmente imputabile” al calciatore medesimo, ne aveva di fatto impedito la partecipazione “alle gare e/o all’attività della società sportiva”, stante anche l’esplicito divieto di cui all’art. 43 NOIF, che “in tema di tutela medico sportiva … impone alla società di non poter far partecipare agli allenamenti e/o alle gare il Calciatore o la Calciatrice che sia privo di tale certificato”.

Inoltre e ancor prima, la società resistente, ritenendo che la decisione n. 0018/TFN-ST/2023-2024, con la quale era stata preliminarmente dichiarata la inammissibilità del primo ricorso, avesse definitivamente prodotto la esecutività della decisione dell’11.11.2023 del Dipartimento Interregionale (di diniego allo svincolo), concludeva per l’inammissibilità / improcedibilità anche dell’odierno ricorso.

All’udienza del 5 marzo 2024 i difensori delle parti, regolarmente costituiti, insistevano sulle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, chiedendone l’accoglimento. Conclusa la discussione, il Collegio si riservava la decisione.

Motivo della decisione

In diritto, questo Collegio ritiene di non poter accogliere l’eccezione invocata dalla difesa della società ASD Flaminia Civita Castellana, relativa alla contestata violazione del principio del ne bis in idem. Invero, con la precedente decisione - TFNST n. 0018 dell’8 gennaio 2024 - il ricorso veniva dichiarato inammissibile e, dunque, insuscettibile di essere esaminato nel merito; pertanto, la dichiarazione di inammissibilità, in concreto, aveva precluso ogni conseguente valutazione circa la fondatezza o meno del reclamo, con particolare riferimento all’annullamento della decisione di diniego dello svincolo da parte del Dipartimento Interregionale. In considerazione di ciò, non essendoci stata alcuna precedente trattazione nel merito, è da considerarsi senz’altro legittima la nuova richiesta di svincolo, come pure il successivo reclamo innanzi al T.F.N. - Sez. Tesseramenti. Tutto, evidentemente, nel rispetto del principio del divieto del ne bis in idem, nella circostanza rimasto inviolato, e soprattutto in coerenza al principio più volte affermato dalla costante giurisprudenza di questo organo di giustizia (ex plurimis, Decisione/0038/TFNST-2022-2023;Decisione/0021/TFNST-2023-2024) che, appunto, conferma la legittimità del nuovo procedimento nella ipotesi in cui il precedente si sia risolto con la sola dichiarazione di inammissibilità (v. decisione n. 0018 dell’8 gennaio 2024 del TFN - Sez. Tesseramenti). Anche dal punto di vista sostanziale, comunque, a fugare ogni possibile dubbio circa la sussistenza, nel caso di specie, di un bis in idem rileva la duplice circostanza che risultano differenti i presupposti fattuali posti alla base delle reiterate istanze di svincolo, in quanto la società ha continuato, anche successivamente alla prima richiesta, a non convocare il calciatore, né per le gare, né per gli allenamenti successivi; così come differente è il provvedimento di diniego di svincolo oggetto di impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, essendo stato quello attualmente in esame adottato in data 17 gennaio 2024, rispetto al precedente risalente all’11 novembre 2023.

Nel merito, questo Collegio ritiene doverosa una prima premessa, ovvero la non contestazione, da parte della società resistente, della mancata convocazione del calciatore nella Stagione Sportiva 2023/2024 ancora in corso. Una circostanza - l’assenza di convocazione - che non essendo stata specificamente contestata, questo T.F.N. è convinto che, ai sensi dell’art. 115 Cpc, vada espunta dal thema probandum del presente giudizio, potendola al contrario considerare pienamente provata ai fini dell’odierna decisione.

Ciò preliminarmente rilevato, giova procedere a un breve excursus dell’assetto normativo che regola la materia de qua. In particolare, l’art. 109 NOIF che, come noto, prevede:

1. “Il calciatore/calciatrice non professionista e giovane dilettante …………………. che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili ……………….. ha diritto alla decadenza del tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”

2.……………

3.……………

4. “Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione dalle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni”.

Ciò precisato:

- risulta pacifico, perché non contestato, che il sig. Rosati non sia stato convocato nel corso della S.S. 2023/2024 dalla ASD Flaminia Civita Castellana per nessuna gara e per nessun allenamento;

- in ragione della mancata convocazione, risulta anche assodato, ai sensi dell’art. 109 NOIF, che il calciatore abbia maturato il “diritto alla decadenza del tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione ………………………… della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”;

- non risulta poi provato che la società, con riferimento alla S.S. 2023/2024, si sia effettivamente adoperata secondo le prescrizioni di cui all’art. 109, comma 1 NOIF, richiedendo al calciatore, formalmente, e per due volte, la certificazione medica necessaria al suo utilizzo (richieste, al contrario, documentate per le precedenti stagioni sportive). Tra l’altro, e ferma restando la mancata produzione in giudizio dei due formali inviti, la società neppure ha dimostrato, avendone l’obbligo, di aver contestato al calciatore “le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione”. E per come specificatamente previsto dall’art. 109, 4° comma NOIF, solo “Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice ……….”.

Ecco che, in assenza della prova della sussistenza dei richiamati presupposti “ impeditivi dello svincolo”, (art. 109, commi 1 e 4 NOIF: n. 2 inviti e contestazione delle inadempienze), l’aver ammesso (rectius, non contestato) di non aver convocato il calciatore nel corso della S.S. 2023/2024, né agli allenamenti, né alle gare ufficiali, costituisce prova, solida e incontestabile, dell’assoluta carenza di interesse da parte della società all’impiego del calciatore, il quale, pertanto, ha diritto a ottenere lo svincolo per come richiesto.

Non risulta condivisibile, viceversa, la pretesa dell’ASD Flaminia Civita Castellana di porre a carico del calciatore, a prescindere dagli inviti, l’onere della consegna della certificazione medica prescritta. In primis perché nessuna norma lo prevede, dipoi perché l’art. 109 NOIF prevede l’esatto contrario, ovvero l’onere a carico della società di invitare il calciatore, almeno due volte, a consegnare la “prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva”; successivamente, nella ipotesi di mancato riscontro, di specificamente contestare le inadempienze tramite “lettera raccomandata”. Tanto, perché solo “Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice” (art. 109, comma 4 NOIF).  

In conclusione, è indubbio, con riferimento alla S.S. 2023/2024, che la società non abbia prodotto alcun documento attestante l’invito rivolto al calciatore di presentare la certificazione medica, come pure la contestazione delle relative inadempienze; tutto ciò, in aggiunta alla mancata contestazione della circostanza relativa all’assenza di convocazione del calciatore nella Stagione Sportiva 2023/2024, deve far propendere questo Collegio per l’annullamento della decisione del Dipartimento Interregionale del 17.01.2024 e il conseguente accoglimento della richiesta di svincolo avanzata dal calciatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del calciatore Diego Rosati e, per l'effetto, dichiara la decadenza dal tesseramento con la società ASD Civita Castellana, per inattività ex art. 109 NOIF, a far data dall'8 gennaio 2024.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti, in favore del ricorrente.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Massimo Vasquez Giuliano                                      Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 13 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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