F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFN-SVE del 13 Marzo 2024 (motivazioni) – ASD Vastese Calcio 1902 / Giovanni Kyeremateng – Reg. Prot. 19/TFN-SVE

 

Decisione/0027/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0019/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Cristina Fanetti – Componente

Carmine Fabio La Torre - Componente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

ha pronunciato, all'udienza del giorno 5 marzo 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. d), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (600250) contro il calciatore Giovanni Kyeremateng (3947724) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. 40bis/2023-24) pubblicata sul CU n. 274 del 6 febbraio 2024, la seguente

DECISIONE

Il giudizio di primo grado

Con ricorso del 15/09/2023, il calciatore Giovanni Kyeremateng adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ASD  Vastese Calcio 1902 al pagamento dell’importo di 6.200,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società, in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2022/2023. Tale accordo economico, prevedeva in favore del calciatore un compenso globale annuo di 10.000,00 ed 7.000,00 a titolo di vitto e alloggio per un totale complessivo di 17.000,00.

Con decisione prot. CAE n. 40 BIS/2023-24 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 274 del 06.02.2024, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la A.S.D. Vastese Calcio 1902 al pagamento in favore del calciatore Giovanni Kyeremateng di 6.200,00, oltre interessi dalla data del dovuto sino al soddisfo, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Il reclamo

Con reclamo del 13/02/2024 la A.S.D. Vastese Calcio 1902, riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già svolte innanzi alla CAE, ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

In via preliminare, la società reclamante eccepisce il radicale mutamento degli organi societari. Altresì, nel merito, l’A.S.D. Vastese Calcio 1902 ribadisce che il calciatore Kyeremateng avrebbe consumato, durante la stagione sportiva di rifermento pasti, presso il ristorante convenzionato "C VADO pizza pesce S.r.l." per un totale di 2.727,27, rimasti ad esclusivo carico del Club abruzzese, da detrarre dall’importo riconosciuto al calciatore.

Notiziato del reclamo, il calciatore Kyeremateng ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo l’irrilevanza e l’infondatezza dell’eccezione di mutamento degli organi societari. Ha contestato, inoltre, quanto dedotto dalla società reclamante in ordine al merito della vicenda, evidenziando che l’unico accordo economico sottoscritto prevedeva, in favore del calciatore, il versamento di 7.000,00 a titolo di vitto e alloggio e non v’era alcun diverso accordo.

Alla riunione del 5 marzo 2024, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso all’esito della camera di consiglio.

La decisione

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

In via preliminare, corre l’obbligo di evidenziare che la tesi del cambio dei vertici societari, se per un verso appare alquanto suggestiva e pressoché temeraria, per altro verso non costituisce un valido motivo per contestare il diritto al compenso del tesserato che, nello svolgimento delle proprie mansioni, ha anche fatto legittimo affidamento alla riferibilità dell’accordo economico sottoscritto tra le parti.

In secondo luogo, va confermata in questa sede la delibera di primo grado della CAE impugnata che ha respinto l’eccezione di merito dell’A.S.D. Vastese Calcio 1902.

Sul punto si richiama l’art. 94 ter N.O.I.F. che ha sempre previsto che gli accordi economici annuali relativi alle prestazioni sportive dei calciatori nei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti da sottoscrivere su appositi moduli, devono concernere “la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali”.

Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 4 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti in causa, è stato pattuito per le spese di vitto e alloggio il rimborso annuo di 7.000,00 per la stagione sportiva 2022/2023.  Le censure mosse dalla reclamante alla delibera di primo grado della CAE, in ossequio a costante giurisprudenza di codesto Tribunale Federale (vedi ex multis Decisione/0024/TFNSVE – 2022 – 2023 del 30/01/2023) risultano infondate. Infatti, allorquando nell’accordo economico sottoscritto sugli appositi moduli predisposti dalla Lega Nazionale Dilettanti e regolarmente depositato presso gli Organi Federali, sia stato convenuto esclusivamente l’importo lordo annuo da corrispondersi in favore del calciatore (nel caso di specie a titolo di rimborso forfettario annuo di spese per vitto e alloggio), senza nulla concordare in ordine ad ulteriori voci specifiche di spesa, l’unico elemento di prova che possa escludere l’obbligo di pagamento è costituito dalle liberatorie e quietanze di pagamento provenienti dal calciatore.

In assenza di tali liberatorie e quietanze, le somme che la società avrebbe corrisposto al ristorante convenzionato a rimborso dei pasti consumati dal calciatore Kyeremateng nel corso della stagione sportiva di riferimento, risultano essere state liberamente pagate dalla società in aggiunta al rimborso previsto dall’accordo economico in questione a titolo di vitto ed alloggio. Per le motivazioni che precedono non può essere accolta l’eccezione di compensazione sollevata dalla reclamante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 nei confronti del calciatore Giovanni Kyeremateng e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                     Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 13 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it