F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN-SVE del 12 Marzo 2024 (motivazioni) – Livorno Calcio Femminile / ACF Fiorentina Srl – Reg. Prot. 16/TFN-SVE

Decisione/0025/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0016/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Antonino Piro – Componente

Marco Scarpati - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, all'udienza del giorno 5 marzo 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Livorno Calcio Femminile (951962) contro la società ACF Fiorentina Srl (750587) avverso la decisione della Commissione Premi relativa alla calciatrice Mariarita Pensante (2550351- ric. 424), pubblicata sul CU n. 6/E del 25 gennaio 2024, la seguente

DECISIONE

Con ricorso n. 424 del 22/06/2023, la società ASD Livorno Calcio Femminile adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ACF Fiorentina S.r.l. al pagamento del doppio del premio di preparazione dovuto, previsto dall’art. 96 NOIF, dato che si trattava di un tesseramento da “giovane” di società della LND a “giovane di serie” di società di lega professionistica, per avere la ACF Fiorentina S.r.l. tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2022-2023, la calciatrice Mariarita Pensante, nata a Pisa il 01/09/2007.

Con delibera pubblicata in C.U. n. 6/E del 25 gennaio 2024, la Commissione Premi accoglieva parzialmente il ricorso, condannando la ACF Fiorentina S.r.l. al pagamento di euro 606,00, di cui euro 484,80 a titolo di premio di preparazione - che non veniva riconosciuto nella misura doppia come richiesto - ed euro 121,20 a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 05/02/2024, la società ASD Livorno Calcio Femminile proponeva rituale e tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale.

La reclamante lamentava l’accoglimento, meramente parziale, della domanda promossa davanti alla Commissione Premi.

In particolare, la ASD Livorno Calcio Femminile sosteneva che, nel caso di specie, si trattasse di un tesseramento da “giovane” di società della LND a “giovane di serie” di società di lega professionistica e, pertanto, il parametro, secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti, dovesse essere raddoppiato.

Per quanto sopra, la suddetta società rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare che nel caso di specie si ha un tesseramento da “giovane” di società della LND a “giovane di serie” di società di Lega professionistica; riformare la decisione della Commissione Premi di Preparazione e per l’effetto condannare la società ACF Fiorentina S.r.l. al pagamento del doppio del premio di preparazione dovuto ovvero nella misura dell’importo pari ad euro 969,60; con restituzione della tassa di reclamo”.

Successivamente, la ASD Livorno Calcio Femminile, a seguito di controdeduzioni trasmesse dalla ACF Fiorentina S.r.l. in maniera irrituale, in quanto non caricate sul portale del Processo Sportivo Telematico della FIGC, ma inviate solo via pec, depositava memoria di replica, rilevando, in via preliminare, la tardività dello scritto difensivo della società resistente ed osservando, nel merito, che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 28 NOIF, che si assumeva essere entrata in vigore il 1° luglio 2022: “sono qualificati professionisti i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile”.

In tal modo, se pur non si potesse parlare, per la Divisione Calcio Femminile, di vera e propria Lega, per analogia la normativa sul premio di preparazione di cui all’art. 96, c. I, doveva essere interpretata in maniera estensiva, prevendendo che, per quanto riguardava il settore femminile, il diritto ad ottenere il doppio del premio di preparazione era possibile quando vi era un tesseramento per società professionistica disputante il campionato di Serie A femminile, come la ACF Fiorentina S.r.l. .

La vertenza è stata quindi discussa dai difensori delle parti in modalità videoconferenza ed è stata decisa all’udienza del 5 marzo 2024.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente, si deve rilevare l’inammissibilità delle controdeduzioni trasmesse via pec dalla ACF Fiorentina S.r.l., in quanto, oltre ad essere tardive, stante l’invio oltre il settimo giorno successivo in cui è stato ricevuto il reclamo, non sono state depositate secondo la normativa di cui al C.U. n. 160/A, con cui il Consiglio Federale, in data 29 gennaio 2021, ha deliberato di approvare le “regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”.

Nel merito, al di là del fatto che la riformulazione dell’art. 28 NOIF è entrata in vigore il 1° luglio 2023 e non il 1° luglio 2022, come asserisce erroneamente la reclamante e, quindi, non applicabile nel caso di specie, bisogna rilevare che la società che ha effettuato il tesseramento pluriennale della calciatrice Mariarita Pensante, cioè la ACF Fiorentina S.r.l., è un’associazione in cui fanno parte varie équipe sia maschili che femminili, le cui prime squadre giocano nelle rispettive massime divisioni nazionali. La ACF Fiorentina S.r.l., pertanto, deve essere considerata nel suo complesso e, come tale, rientrante nell’ambito delle società appartenenti a Leghe professionistiche per cui, ai sensi dell’art. 96 NOIF, nella sua formulazione ante riforma applicabile nel caso di specie, è previsto il raddoppio del parametro del premio di preparazione a favore delle società che hanno formato il calciatore o la calciatrice, non essendo possibile operare alcuna discriminazione di genere tra atleti ed atlete partecipanti a campionati maschili o femminili.

Per quanto sopra, la decisione della Commissione Premi deve essere riformata con il raddoppio del premio di preparazione nella misura di euro 969,60, a favore della reclamante e, nella misura di euro 242,40, a favore della FIGC a titolo di penale. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Livorno Calcio Femminile, riforma l'impugnata decisione della Commissione Premi e, per l'effetto, condanna la società ACF Fiorentina Srl al pagamento del premio di preparazione relativo alla calciatrice Mariarita Pensante in favore della reclamante nella misura di euro 969,60 (novecentosessantanove/60) e nella misura di euro 242,40 (duecentoquarantadue/40) in favore della FIGC a titolo di penale.

Così deciso nella Camera di consiglio de 5 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Marco Scarpati                                                                 Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 12 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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