F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/TFN-SVE del 13 Marzo 2024 (motivazioni) – ASD Napoli Futsal / Bruno Alexandre Dias Coelho – Reg. Prot. 7/TFN-SVE

Decisione/0026/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0007/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Cristina Fanetti - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, all'udienza del giorno 5 marzo 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Napoli Futsal (936031) contro il calciatore Bruno Alexandre Dias Coelho (1034767) avverso la decisione della Commissione

Accordi Economici - LND (prot. CAE 165 quater/2022-23) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023, la seguente

DECISIONE

Il giudizio di primo grado

Con ricorso del 13 gennaio 2023 la Società ASD Napoli Futsal  ha adito la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per ottenere la condanna del calciatore Bruno Alexandre Dias Coelho (nato il 01.08.1987) al pagamento della penale di euro 174.000,00 – pari al triplo “degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta” – rivendicata in virtù di un accordo economico (pluriennale) ex art. 94 ter N.O.I.F. stipulato il 20.10.2021, nel quale era previsto un compenso: di euro 28.000,00 per la stagione sportiva 2021/2022; di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2022/2023.

A fondamento della pretesa azionata, la società ricorrente ha dedotto: 1) che il calciatore, in pendenza del predetto accordo economico, si era tesserato con la società estera Sport Lisboa e Benfica (come da comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. pervenuta il 30.8.2022); 2) che l'art. 5 dell’accordo economico sottoscritto prevedeva che: “Laddove l'Atleta, in contrasto con i termini del tesseramento con la società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore professionista o non professionista con un club di una Federazione estera, sarà tenuto – anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento Fifa sullo Status e il Trasferimento dei calciatori – al pagamento, in favore della Società, di una penale pari al doppio/triplo (selezionare una delle opzioni: in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo) degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano meno maturati e/o corrisposti). Con salvezza del maggior danno e delle sanzioni sportive applicabili”; 3) che, quanto all’an, il calciatore avrebbe violato l'art. 5 dell'accordo economico, essendosi tesserato con un club di una Federazione estera; 4)  che, nel quantum, la penale dovuta per la condotta tenuta sarebbe pari ad euro 174.000,00, ossia il triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta con l'accordo economico (euro 58.000); 5) che le due diffide inviate, rispettivamente il 19.07.2022 e il 20.8.2022 (inviate anche presso la società), per contestare l’intervenuta violazione e chiedere il pagamento della predetta penale, erano rimaste prive di riscontro da parte del calciatore (mentre la società Sport Lisboa e Benfica aveva risposto di non aver violato alcuna normativa); 6)  che il calciatore non si è mai svincolato dalla ricorrente, come risulta dal relativo passaporto non avendo mai attivato l’apposita procedura ex art. 111 N.O.I.F., né avendo ottenuto lo svincolo neppure ai sensi degli artt. 106-113 N.O.I.F.

Sulla scorta di tali deduzioni la Società ha quindi concluso chiedendo la condanna del calciatore Coelho al pagamento della penale nella misura di euro 174.000,00, “o in altra eventuale minore misura”, riservandosi di presentare un esposto alla Procura Federale stante la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal calciatore e dalla società estera.

Il calciatore, pur notiziato del ricorso non si è costituito.

La C.A.E., in occasione dell’udienza tenutasi il 13.9.2023, ha invitato il legale della società ricorrente a depositare una memoria integrativa su profili considerati dirimenti ai fini della vicenda in delibazione, rinviando il procedimento all’udienza del 21.11.2023.

A questa udienza, a seguito del deposito della predetta memoria illustrativa, il procedimento è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni già rassegnate dalla società.

La Commissione Accordi Economici, con provvedimento del 21 dicembre 2023 prot. CAE 165quater 2022/2023 di cui al C.U. n. 233 del 21.12.2023, affermata la propria competenza, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla società ricorrente, ha condannato il sig. Bruno Alexandre Dias Coelho al pagamento, in favore della ASD Napoli Futsal, della somma di Euro 30.000,00 a titolo di penale per la violazione dell’art. 5 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti il 20.10.2021.

Invero la Commissione Accordi Economici, dopo aver riconosciuto la illegittimità della condotta tenuta dal giocatore e, di conseguenza, la spettanza della pretesa della Società al pagamento della penale prevista dall'art. 5 dell'Accordo, ha ritenuto, sul fronte del quantum, di ridurre in via equitativa la somma ad euro 30.000,00 per manifesta eccessività della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c..

Il reclamo

Avverso tale decisione, con atto depositato il 28 dicembre 2023, ha proposto tempestivo reclamo la società ASD Napoli Futsal articolando due motivi di gravame, e precisamente:

1) “Violazione dell’art. 1384 c.c. per l’avvenuto riconoscimento, nell’an, della sussistenza di una penale eccessivamente onerosa, pur non sussistendo, nel caso in questione, i presupposti previsti dalla norma e dalla giurisprudenza”;

2) “Violazione dell’art. 1384 c.c. per l’avvenuto riconoscimento nel quantum di una riduzione manifestamente eccessiva della penale in favore del calciatore convenuto (un nono di quanto previsto dall’accordo)”.

Il calciatore, notiziato del reclamo, non si è costituito.

Nel giudizio è intervenuta, in data 19.01.2024, la Divisione Calcio a 5 in qualità di terzo titolare di posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata dalla pronunzia della Commissione Accordi Economici, concludendo per l’accoglimento del reclamo proposto dalla ASD Napoli Futsal.

In particolare, la Divisione Calcio a 5 è intervenuta nel presente giudizio per difendere la regola inserita nel modello standard di tutti gli accordi economici nel calcio a 5, costituita dal richiamato art. 5 dell'Accordo Economico, che prevede una penale consistente (il doppio o il triplo dello stipendio complessivo previsto per tutti gli anni di contratto), ancorata a criteri oggettivi (stipendio e durata del contratto), nel caso di recesso ante tempus del calciatore e successivo tesseramento per società estera, per la tutela degli interessi generali del Sistema di Calcio a 5 italiano.

La Divisione Calcio a 5 ritiene, pertanto, che la drastica riduzione della penale in questione disposta dalla Commissione Accordi Economici con la decisione oggetto di impugnazione nel presente giudizio, determini una grave violazione dell'interesse generale della Divisione al rispetto delle regole dalla stessa poste a tutela degli interessi generali del Calcio a 5, in quanto si pone in sostanziale violazione della regola generale predisposta dalla Divisione Calcio a 5 ed inserita nell'art. 5 del modello-standard di Accordi Economici, volta a tutelare l'interesse generale alla stabilità dei contratti ed alla competitività del Campionato Italiano di calcio a 5.

Considerato che l’avviso di fissazione udienza, il decreto di rinvio udienza e l’atto di intervento della Divisione Calcio a 5 non risultavano consegnati al calciatore Bruno Alexandre Dias Coelho nel rispetto dei termini di comparizione a difesa, l’udienza del 29 gennaio 2024 fissata per la discussione del reclamo veniva rinviata all’udienza del 5 marzo 2024.

A questa udienza, la parte reclamante ha discusso riportandosi alle proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

La decisione

Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile l’intervento in giudizio della divisione Calcio a 5 quale soggetto portatore di un interesse giuridicamente rilevante diretto al rispetto della regola di cui all’art. 5 dell’accordo sottoscritto tra le parti.

Muovendo dal contenuto del richiamato art. 5 dell’accordo sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, emerge inconfutabilmente che lo stesso fa esplicito riferimento all’art. 17 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti dei calciatori, che contempla le conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa introducendo un meccanismo sanzionatorio che impone l’obbligo di pagamento dell’indennità.

Adeguandosi a tale impostazione la Divisione Calcio a 5 ha quindi inserito nei modelli standard degli accordi economici la clausola secondo la quale laddove l’atleta, in contrasto con i termini di tesseramento  con la Società, richieda e ottenga il tesseramento  come calciatore (professionista e non professionista) con un club di una federazione estera, sarà tenuto  al pagamento in favore della Società di una penale pari al doppio o al triplo  degli importi complessivamente pattuiti in favore dell’atleta.

Risulta, quindi, imposta non solo la previsione della penale ma anche la sua misura che non può essere inferiore al doppio degli importi complessivamente pattuiti, né superiore al triplo degli stessi.

La finalità di tale clausola è quella, evidenziata dalla Divisione Calcio a 5, di tutela della stabilità dei rapporti (in linea con i dettami del Regolamento FIFA citato) e nel contempo di garanzia per i Campionati italiani rispetto a quelli stranieri contrastando al fuga all’estero dei calciatori, di talché non può revocarsi in dubbio la piena validità ed efficacia della clausola, contenente la penale di cui si è detto, inserita nell’accordo economico sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dall’Istituzione Federale e che lascia alle parti liberalità di determinazione solo per ciò che concerne la durata del rapporto; gli importi concordati; la scelta in ordine all’ammontare della penale (doppio o triplo degli importi complessivamente concordati). Il resto è tutto predeterminato senza possibilità di negoziazione da parte dei contraenti.

L’art. 1384 c.c., di contro è norma valevole nei rapporti tra privati nell’alveo dell’autonomia contrattuale a questi riconosciuta dall’ordinamento.

La stessa individua due aspetti che possono giustificare l’intervento riparatorio in punto di penale e cioè mancata esecuzione parziale dell’obbligazione principale (che nella specie potrebbe sussistere dato che il calciatore ha disputato la prima delle due stagioni di cui all’Accordo) ovvero la manifesta eccessività della stessa, si ritiene che la problematica non possa prescindere da quanto in precedenza rappresentato circa la natura e la finalità della penale introdotta obbligatoriamente dalla Divisione Calcio a 5. Muovendo dall'art. 1322 cod. civ., la cui rubrica è intitolata all'autonomia contrattuale, non vi è dubbio che il legislatore abbia attribuito alle parti contraenti il potere di determinare il contenuto del contratto; ciò non toglie, però, che l'autonomia delle parti deve svolgersi “nei limiti imposti dalla legge”, con conseguente limitazione della libertà laddove il contratto risulta essere diretto “a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.

Nella specie non vi è dubbio che il contratto, alias l’Accordo economico formalizzato su modulo standard predisposto dalla Divisione Calcio a 5, è diretto a realizzare non solo gli interessi delle parti stipulanti ma anche l’interesse generale (meritevole di tutela secondo l’ordinamento sportivo) alla stabilità dei rapporti ed alla competitività del Campionato Italiano di Calcio a 5.

E come in precedenza evidenziato, proprio la clausola che contempla la penale rappresenta la principale manifestazione di tutela dell’interesse generale, ragione per la quale non essendo la stessa frutto dell’autonomia contrattuale bensì frutto di imposizione da parte del Sistema Calcio a 5, viene meno quel potere di controllo sul modo in cui le parti hanno fatto uso del proprio potere di determinazione contrattuale e che l’art. 1384 c.c. demanda all’autorità giudiziaria.

Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo dell’appello proposto dalla Società ASD Napoli Futsal, la decisione della Commissione Accordi Economici va riformata nella parte in cui ha ritenuto, per di più senza una specifica motivazione, che la penale in questione sia manifestamente eccessiva.

Considerando soltanto gli aspetti soggettivi delle parti contrattuali e ponendosi nell’ottica di salvaguardare i contrapposti interessi delle stesse, la Commissione Accordi Economici ha totalmente omesso di considerare che la clausola penale in questione non è frutto dell’autonomia contrattuale e pertanto ha inquadrato la problematica nell’ambito di un principio (quello contemplato dall’art. 1384 c.c.) non applicabile nel caso di specie.

Ciò premesso, non avendo la parti selezionato nel modulo di accordo l’opzione “doppio o triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta”, trova automaticamente applicazione nella specie quanto espressamente contemplato dallo stesso accordo e cioè che “in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo”.

L’ammontare della penale è pertanto pari all’importo di Euro 174.000,00 corrispondente al triplo degli importi complessivi concordati con l’accordo per cui è causa.

Il secondo motivo di appello, alla luce di quanto esposto sopra in relazione alla natura, alla valenza ed alla ratio della norma di cui all’art. 5 dell’Accordo, risulta assorbito.

In accoglimento dell’appello proposto dalla Società, pertanto, la decisione della Commissione Accordi Economici va, pertanto, riformata riconoscendo il diritto della società ASD Napoli Futsal a pretendere dal calciatore Bruno Alexandre Dias Coelho l’intera penale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla società ASD Napoli Futsal, riformando la decisione della Commissione Accordi Economici - LND e, per l'effetto, condanna il sig. Bruno Alexandre Dias Coelho al pagamento in favore della ASD Napoli Futsal, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 174.000,00 (centosettantaquattromila/00) a titolo di penale per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 20 ottobre 2021.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Cristina Fanetti                                                       Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 13 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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