F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0171/CSA pubblicata del 15 Marzo 2024 – USD Casatese
Decisione/0171/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0233/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0233/CSA/2023-2024, proposto dalla Società USD Casatese, in data 26.02.2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 86 del 6 febbraio 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4 marzo 2024, il dott. Agostino Chiappiniello.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società USD Casatese ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta all’allenatore, Giuseppe Commisso, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 86 del 6 febbraio 2024, in relazione alla gara Villa Valle SSDARL/Casatese del 4.2.2024, valevole per il campionato di Serie D, Girone B.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara. Allontanato”.
La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che l’allenatore, sig. Giuseppe Commisso abbia rivolto le frasi riportate ad un calciatore avversario e non all’arbitro.
Comunque, l’arbitro si sarebbe diretto con il cartellino rosso in mano, direttamente verso l’allenatore senza sentire preventivamente l’assistente che era ad una distanza di almeno 40 metri dalla posizione del direttore di gara.
Conclusivamente la società reclamante chiede una riduzione della squalifica inflitta all’allenatore, sig. Giuseppe Commisso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
In via preliminare, si deve puntualizzare che la società reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma sostiene che l’allenatore, sig. Giuseppe Commisso, abbia rivolto le frasi offensive, riportate nel referto arbitrale, non al Direttore di Gara ma ad un calciatore avversario.
Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara. Allontanato”. Ad integrazione, l’assistente dell’arbitro n. 1, sig. Francesco Foglietta, riferisce che “Al minuto 42° del secondo tempo richiamava l’attenzione dell’arbitro per far espellere l’allenatore della società Casatese, sig. Commisso Giuseppe, in quanto protestava contro una decisione presa dall’arbitro e diceva: sei una merda, almeno ammoniscilo”.
Il referto smentisce che la frase irriguardosa in questione possa non essere stata rivolta all’arbitro, conseguentemente appare fondata la decisione del Giudice Sportivo e la conseguente sanzione di quattro giornate effettive di gara inflitta all’allenatore, sig. Giuseppe Commisso.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce