F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0180/TFN – SD del 19 Marzo 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 21032 /513pf23-24/GC/SA/ep del 21 febbraio 2024, nei confronti del sig. Giuseppe Battilomo e della società FC Matera SSD A RL – Reg. Prot. 162/TFN-SD

Decisione/0180/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0162/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21032 /513pf23-24/GC/SA/ep del 21 febbraio 2024, nei confronti del sig. Giuseppe Battilomo e della società FC Matera SSD A RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 21032/513pf23-24/GC/SA/ep del 21 febbraio 2024, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al competente TFN Sezione Disciplinare,

"1. sig. BATTILOMO Giuseppe, all’epoca dei fatti Vicepresidente responsabile del servizio biglietteria della società FC Matera S.S.D. A R.L. per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento a quanto stabilito dai CC.UU. del Dipartimento Interregionale LND n.1 dell'1/7/2023 e n. 52 del 17/11/2023 per non aver, in occasione della gara FC Matera- FBC Gravina disputata il 26/11/2023, determinato e praticato i prezzi dei biglietti per il settore ospiti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali, e, avendo previsto riduzioni del prezzo d'ingresso nel settore dei tifosi locali, le medesime riduzioni non venivano adottate anche per il settore ospiti. In particolare per i sostenitori locali veniva determinato e praticato il prezzo di 10,00 (Curva Sud / Intero); 8,00 (Curva Sud / Ridotto Over 65 – 15-18 anni); 5,00 (Curva Sud / Ridotto donna); 5,00 (Curva Sud / Ridotto Under 14), mentre per i sostenitori Ospiti veniva determinato e praticato il prezzo unico di 10,00 (Curva Intero);

2. la società FC Matera S.S.D. A R.L. (matr. 953924) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Vicepresidente sig. BATTILOMO Giuseppe, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.".

La fase istruttoria

Il presente procedimento deriva dall'attività di indagine avente ad oggetto "Presunte irregolarità della società FC Matera in ordine all'attribuzione dei prezzi dei biglietti del settore ospiti", iscritta nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 11 dicembre 2023 al n. 513pf23-24. L'indagine ha preso avvio dalla segnalazione della società FBC Gravina S.C.S.D., anch'essa partecipante al campionato di Serie D, trasmessa al Dipartimento Interregionale LND il giorno 24.11.2023, con la quale evidenziava un trattamento discriminatorio posto in essere dalla FC Matera S.S.D. A R.L. in occasione della gara da disputarsi il 26.11.2023, avendo praticato un prezzo del biglietto per il settore ospiti riservato a donne ed under maggiore rispetto a quello praticato per la tifoseria locale, come da screenshot allegato ed estratto dal portale POSTORISERVATO.IT, così contravvenendo alle disposizioni di cui ai CC.UU. del Dipartimento Interregionale LND n. 1 dell'1.7.2023 e n. 52 del 17.11.2023. Nel corso del procedimento, la Procura Federale acquisiva i due C.U. citati, il foglio di censimento della FC Matera S.S.D. A R.L. e veniva escusso il signor Giovanni Battista Sandri, segretario generale del sodalizio sportivo.

La fase pre dibattimentale

A seguito della comunicazione ad opera della Procura Federale dell'avviso di conclusione delle indagini di cui al Prot. 19472/513pf23-24/GC/SA/ep del 6 febbraio 2024, con la quale si avvisavano il signor Giuseppe Battilomo e la società FC Matera S.S.D. A R.L. dei comportamenti emersi, delle astratte violazioni commesse e dell'intenzione di procedere al deferimento, segnalando gli strumenti di difesa, il signor Battilomo, con pec dell'8.2.2024, chiedeva alla Procura Federale di essere ascoltato onde rendere dichiarazioni.

L'audizione si svolgeva regolarmente in data 12.2.2024 come da verbale in atti, cui seguiva il citato deferimento.

Il dibattimento

All'udienza del 12.03.2024 sono presenti, da remoto, l'avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale, il deferito signor Giuseppe Battilomo e l'avv. Antonio Umberto Petraglia, quale difensore della società calcistica.

L'avv. Maurizio Gentile illustra le ragioni della fondatezza del deferimento e conclude chiedendo l'irrogazione della sanzione di due mesi di inibizione per il signor Battilomo e della sanzione dell'ammenda di Euro 3.000,00= per FC Matera S.D. A R.L. L'avv. Antonio Umberto Petraglia, nell'interesse della società sportiva, rileva l'identità del prezzo del biglietto tra i tifosi delle due curve, essendo le riduzioni riservate a determinate categorie di tifosi locali, tale da non violare le disposizioni invocate dalla Procura Federale ed eccepisce in subordine l'abnormità della sanzione richieste, atteso l'assai modesto numero dei tifosi ospiti presenti (quantificati in circa 150 persone), dei quali forse il solo 10% avrebbe potuto rientrare tra i soggetti destinatari delle riduzioni per un teorico maggior introito di soli Euro 150,00= circa. Chiede pertanto il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione di una sanzione assai più ridotta.

Il signor Giuseppe Battilomo attribuisce la diversità di prezzo dei biglietti ad un mero equivoco insorto con la società appaltatrice della biglietteria.

I motivi della decisione

1. Lo screenshot estratto dal portale POSTORISERVATO.IT, allegato alla segnalazione del 24.11.2023 al Dipartimento Interregionale LND, oltre a essere rimasto incontestato, non si presta ad equivoci di sorta. In relazione alla gara FC Matera-FBC Gravina da disputarsi il 26.11.2023 e valevole per il Campionato di Serie D, i biglietti della curva sud, riservati ai tifosi locali, ammontavano a Euro 10,00= al posto, ma prevedevano la riduzione a Euro 8.00= per gli over 65 e per coloro che avevano un'età compresa tra i 15 ed i 18 anni e la riduzione a Euro 5,00= per le donne e per gli under 14.

I biglietti per gli ospiti, relativi alla curva (nord) ammontavano invece a Euro 10,00=, senza alcuna riduzione per categoria e genere.

2. Nell'audizione del 18.1.2024 il segretario della società deferita, signor Sandri, indicava quale "responsabile della gestione del servizio biglietteria, ivi compreso la determinazione del costo per i relativi settori, anche per quello ospiti", il signor Giuseppe Battilomo e precisava che "il settore ospiti denominato Curva Nord può ritenersi l'equivalente della Curva Sud riservata alla tifoseria locale", facendo poi pervenire una planimetria agli atti. Di seguito confermava di essere a conoscenza in linea di massima dei C.U.del Dipartimento Interregionale sui prezzi da praticare alla tifoseria ospite e, mostratagli la locandina estratta dal sito ufficiale POSTORISERVATO.IT, cui FC Matera S..S.D. A R.L. ha affidato la vendita online dei biglietti per le partite casalinghe, con i costi praticati nella gara in questione, il signor Sandri confermava la genuinità del documento e del ruolo di vendita dei biglietti, compreso per i tifosi della società ospite, appaltato al sito citato e, relativamente alla mancata riduzione del costo del biglietto per i tifosi ospiti appartenenti alla categorie agevolate, si limitava a prenderne atto, con riserva di parlarne con il Presidente del sodalizio sportivo.

3. Il signor Giuseppe Battilomo, nel corso dell'audizione del 12.2.2024, dallo stesso richiesta dopo l'avviso di conclusione delle indagini, sosteneva che la questione contestatagli fosse "derivata da un disguido determinato dal gestore online della biglietteria Posto Riservato- che erroneamente ha fissato i costi dei biglietti per il settore ospiti non in linea con la normativa di cui ai C.U. della nostra Lega. Ad ogni modo, quale responsabile del servizio di biglietteria della società FC Matera S.S.D. A R.L., mi riservo, anche a nome della società, di valutare di comunicare entro due giorni ovvero entro il 14.2.2024, una proposta di accordo ex art. 126 C.G.S.".

4. Tali dichiarazioni, per il ruolo rivestito dal deferito, Vice Presidente del sodalizio sportivo nonché responsabile del servizio biglietteria, da un lato confermano ulteriormente la veridicità del fatto contestato, peraltro documentale, e, dall'altro, palesano la piena consapevolezza anche in capo allo stesso (come già in capo al segretario) del contenuto delle disposizioni di cui ai C.U. che si assumono violati.

5. L'eventuale esistenza di un contratto di appalto del servizio di biglietteria per le partite casalinghe, aldilà dell'assenza di ogni documento che lo comprovi, non potrebbe mai esimere il sodalizio sportivo dalla propria responsabilità, dovendo porre a conoscenza dell'appaltatore il contenuto della normativa settoriale che regola le prestazioni, scegliere un contraente affidabile in grado di svolgere correttamente i compiti appaltati e procedere al controllo del suo operato.

6. L'aver praticato ai tifosi ospiti per l'ingresso alla gara in Curva Nord il prezzo unitario di Euro 10,00=, pari a quello praticato ai tifosi locali per la Curva Sud, senza però adottare a favore dei tifosi ospiti le riduzione per categorie e genere praticate ai tifosi locali, comporta la violazione del C.U. n. 1 dell'1.7.2023 emesso dal Dipartimento Interregionale LND che, alla lettera P) delle Norme generali, dispone che i prezzi dei biglietto del settore ospiti di tutte le gare del campionato di Serie D, Coppa Italia, Play off e Play out 2023/2024, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di egual entità a quello più basso stabilito per i tifosi locali nonché la violazione del C.U. n. 52 del 17.11.2023 del medesimo Dipartimento che, oltre a ribadire la sopra citata disposizione, fatto salvo la non equivalenza dei settori (argomento estraneo al caso di specie), precisa che qualora siano previste riduzioni del prezzo d'ingresso nel settore dei tifosi locali per donne e Under 16, la medesima riduzione dovrà essere adottata anche per il settore ospiti. La violazione delle due disposizioni comporta anche la violazione dei principi generali di lealtà e di correttezza di cui all'art. 4, comma 1, CGS.

7. In forza delle suddette argomentazioni è indubbia la responsabilità personale del signor Giuseppe Battilomo nelle violazioni ascritte in ragione del peculiare ruolo ricoperto e, non essendo condivisibile la tesi dell'equivoco con la società appaltatrice, peraltro rimasta improvata, ritiene congrua e afflittiva la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura Federale dell'irrogazione di una sanzione inibitoria di mesi due.

8. La società calcistica risponde dell'operato del suo Vice Presidente e responsabile del sevizio biglietteria ai sensi del disposto di cui all'art. 6, comma 2, CGS. Senonché il Collegio, a fronte di una sola violazione ed in assenza di recidiva, ritiene eccessiva la richiesta sanzionatoria del Rappresentante della Procura Federale e conseguentemente la riduce alla metà, apparendo comunque afflittiva e proporzionata rispetto agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe Battilomo, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società FC Matera SSD A RL, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE 

Maurizio Lascioli                                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 19 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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