F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0173/CSA pubblicata del 19 Marzo 2024 – S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l.

Decisione/0173/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0236/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0236/CSA/2023-2024, proposto della società S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l. in data 05.03.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 95 del 27.02.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.02.2024, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Filippo

Pandolfi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SSD Nocerina Calcio 1910 (S.R.L.), ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Alessandro Gadaleta, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 95 del 27 febbraio 2024, in relazione alla gara Nocerina Calcio 1910/C.O.S. Serrabus Ogliastra del 24.2.2024, valevole per il campionato di Serie D, Girone G.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Calciatore in panchina, si avvicinava ad un A.A. e gli rivolgeva espressioni offensive”.

La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che il calciatore abbia posto in essere una condotta non offensiva e che, quindi, l’arbitro abbia interpretato in modo errato i fatti, valutandoli con una eccessiva severità.

Rilevava inoltre, che il calciatore era particolarmente nervoso perchè rientrava dopo una lunga assenza dovuta ad un infortunio. Precisava che il sig. Alessandro Gadaleta, al termine della gara, aveva chiesto scusa all’A.A..

Infine allega una dichiarazione con la quale la società a titolo personale e in nome anche del calciatore, chiede scusa per quanto accaduto.

Conclusivamente la società reclamante chiede la riduzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.

Nel corso dell’udienza di discussione è stato udito l’avv. Filippo Pandolfi per la reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma sostiene che il calciatore, sig. Alessandro Gadaleta, abbia posto in essere una condotta diversa da quella contestata e riportata nel referto arbitrale.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "Calciatore in panchina, si avvicinava ad un A.A. e gli rivolgeva espressioni offensive. Ad integrazione, l’arbitro precisava: In seguito ad una fuoriuscita del pallone dalla linea laterale del tdg, si rivolgeva nei confronti del collega AA1 con testuali parole: Ma che cazzo hai visto??? Sei un coglione!! Il tutto alzandosi dalla panchina, uscendo dall’area tecnica e correndo sino a lui a circa 3-4- metri di distanza facendo uso di braccia”.

La condotta tenuta dal calciatore, per come refertata dall’arbitrato, è dunque evidentemente ingiustificabile ed è certamente irriguardosa nei confronti dell’AA1, tanto più considerando che si trattava di un calciatore non in campo ma in panchina e, dunque, emotivamente meno coinvolto sotto il profilo agonistico.

Con riferimento ai precedenti invocati nel reclamo, gli stessi sono inconferenti rispetto al caso in esame, così come nessuna rilevanza può essere attribuita alle scuse formulate, a detta della reclamante, dal calciatore, di cui nessun riscontro è dato rinvenire nel referto arbitrale, e per iscritto dalla stessa Società, in quanto insuscettibili di assurgere a circostanza attenuante non provenendo dal soggetto sanzionato, né configurando un’assunzione alcuna di responsabilità in ordine all’accaduto.

Conclusivamente, la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Alessandro Gadaleta, siccome pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), CGS, è congrua e va confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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