F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0174/CSA pubblicata del 19 Marzo 2024 – Pro Sesto 1913 S.r.l.

Decisione/0174/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0230/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0230/CSA/2023-2024, proposto dalla società Pro Sesto 1913 S.r.l. in data 23.02.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile LND, di cui al Com. Uff. n. 55 del 14.02.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.03.2024, il dr. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Andrea Scalco per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Pro Sesto 1913 S.r.l ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitta alla calciatrice Ciocca Susanna in relazione alla gara di Campionato di Serie C Calcio Femminile Girone A, Pro Sesto 1913 srl Angelo Baiardo, (cfr. Com. Uff. n.  55 del 14.02.2024).

Il Giudice Sportivo ha inflitto alla calciatrice Ciocca Susanna la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara accompagnata da un applauso dal chiaro tenore ironico ed irridente. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a del CGS."".

Sostiene la società reclamante, anche mediante l'intervento in udienza dell'avv. Andrea Scalco, che, dall’esame degli atti ufficiali e dell’effettivo comportamento posto in essere dalla calciatrice, risulterebbe che la condotta di quest'ultima e la frase pronunciata all’indirizzo dell’Arbitro non sarebbero tali da integrare una condotta ingiuriosa ovvero irriguardosa, dovendosi la stessa considerare mero esercizio del diritto di critica dell’operato dell’Arbitro, esercitato in un contesto privo di qualsivoglia elemento offensivo.

La società reclamante richiama alcuni precedenti di questa Corte, tutti di data antecedente alla recente riforma dell'art. 36 CGS, e conclude con la richiesta di annullamento della sanzione comminata, ovvero, in subordine, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti, di contenimento della sanzione della sig.ra Susanna Coccia al solo periodo di squalifica presofferto.

 Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 marzo 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta: "Applaudiva con scherno il sottoscritto più e più volte dicendo: sei proprio incapace complimenti."

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ai fini della decisione della presente controversia, non può che muovere da quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S., nella sua nuova formulazione, come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023,  che prevede una sanzione minima edittale di 4 giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Pur considerando la pena edittale prevista dall'art. 36, comma 1, lettera a) CGS, tuttavia, in considerazione della tenuità dell'espressione irriguardosa, e valutate la dinamica e le modalità complessive della condotta della calciatrice, la Corte ritiene di ridurre la squalifica, anche in applicazione dell'art. 16 CGS, a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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