F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0175/CSA pubblicata del 19 Marzo 2024 – G.S. Arconatese 1926 SSD a r.l.

Decisione/0175/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0237/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0237/CSA/2023-2024 proposto dalla società G.S. Arconatese 1926 SSD a r.l. in data 1.03.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 95 del 27.02.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4 marzo 2024, l’avv. Patrizio Leozappa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società G.S. Arconatese 1926 SSD a r.l., con reclamo in data 1° marzo 2024, ha impugnato e chiesto la riforma della delibera di cui al Com. Uff. n. 95 del 27.02.2024, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha irrogato la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Ronzoni Luigi Filippo in relazione alla gara Varesina Sport C.V./Arconatese 1926 SSDAR del 24.02.2024.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il suo provvedimento: " Per avere, a gioco fermo, colpito con una testata all'altezza del mento un calciatore avversario”.

La società reclamante adduce che, in realtà, nessun contatto vi sarebbe stato tra i due calciatori, i quali si sarebbero limitati ad una sorta di faccia a faccia, peraltro occasionato da un fallo subito dal calciatore sanzionato, fermo restando che il calciatore avversario avrebbe simulato di aver ricevuto una testata.

L’arbitro sarebbe stato indotto a sanzionare il Ronzoni dalla segnalazione dell’assistente che avrebbe tuttavia frainteso l’accaduto, a causa della notevole distanza che lo separava dai due calciatori.

Conclusivamente la società reclamante chiede la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

La società reclamante adduce una diversa versione dei fatti rispetto a quella riportata nel referto dell’assistente arbitrale, che così testualmente recita: "Al 49 del secondo tempo richiamavo l'attenzione del collega AR per segnalare l'espulsione del giocatore numero 17 FRANZONI [trattasi del Ronzoni, n.d.r.] LUIGI FILIPPO della società ospite (Arconatese) poiché, a gioco fermo, colpiva con una testata all'altezza del mento il giocatore numero 24 GATTI CHRISTIAN della società ospitante (varesina). il giocatore espulso lasciava prontamente il terreno di gioco, non si rendevano necessari i soccorsi per il giocatore colpito”.

Il Collegio rileva di essere tenuto a dar fede privilegiata ai contenuti del referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., come noto, ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco,

D’altro canto, nessun elemento oggettivo di segno contrario è stato fornito dalla Società reclamante, che si limita ad affermare una diversa ricostruzione fattuale dell’accaduto.

Ne consegue che la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, siccome pari a quella prevista come minima dall’art. 38 CGS in caso di condotta violenta, quale è quella tenuta nel caso di specie dal Ronzoni e consistente in una (lieve) testata all’altezza del mento dell’avversario, è congrua e va confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

          Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it