F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0178/TFN – SD del 19 Marzo 2024 (motivazioni) – Nicola Mazzucca e ASD Castrovillari Calcio – Reg. Prot. 166/TFN-SD)
Decisione/0178/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0166/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Giammaria Camici – Componente
Claudio Croce - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza del 19 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21609/351pf23-24/GC/CAMS/ep del 28 febbraio 2024, nei confronti del sig. Nicola Mazzucca e della società ASD Castrovillari Calcio,
DECISIONE
Il deferimento
Viene all’esame del Tribunale l’atto di deferimento della Procura Federale n. 21609/351pf23-24/GC/CAMS/ep del 28 febbraio 2024, nei confronti di:
1) sig. Nicola Mazzuca, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società ASD Castrovillari Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 2 e 9 del C.U. n. 158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023, la seguente documentazione: copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024, firmato per conformità dal Presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 2 del C.U. n. 158 del 7/6/2023); liberatorie di n. 29 tesserati (punto 9 del C.U. n. 158 del 7/6/2023);
2) società ASD Castrovillari Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza sig. Nicola Mazzuca, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Nicola Mazzucca e la società ASD Castrovillari Calcio hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Lucio Paolo Nazario Rende in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Nicola Mazzucca, giorni 27 (ventisette) di inibizione;
- per la società ASD Castrovillari Calcio, euro 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 marzo 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Claudio Croce Carlo Sica
Luca Voglino
Depositato in data 19 marzo 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai