F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0179/TFN – SD del 19 Marzo 2024 (motivazioni) – Antonio Bacchiani e ASD Pomezia Calcio 1957 – Reg. Prot. 167/TFN-SD

Decisione/0179/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0167/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Giammaria Camici – Componente

Claudio Croce – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza del 19 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21515/384 pf23-24/GC/SA/mg del 28 febbraio 2024, nei confronti del sig. Antonio Bacchiani e della società ASD Pomezia Calcio 1957,

DECISIONE

Il deferimento

Viene all’esame del Tribunale l’atto di deferimento della Procura Federale n. 21515/384 pf23-24/GC/SA/mg del 28 febbraio 2024, nei confronti di:

1) sig. Antonio Bacchiani, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza legale della società ASD Pomezia Calcio 1957, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Pomezia Calcio 1957, consentito e comunque non impedito che, ad opera di soggetti riconducibili alla società di cui era presidente, allo stato non individuati, venisse prodotta una dichiarazione liberatoria datata 22.5.2023 e riferita al calciatore sig. Martin Ivan Cabellud la cui sottoscrizione è risultata apocrifa; nonché per avere consentito e comunque non impedito che tale dichiarazione liberatoria venisse prodotta alla Commissione Accordi Economici adita dal calciatore sig. Martin Ivan Cabellud, per contestarne le legittime richieste poi riconosciute dalla CAE; l’apocrifia della firma emerge, oltre che dal disconoscimento effettuato anche in fase di indagine dal sig. Martin Ivan Cabellud, dalla semplice comparazione con le altre firme del calciatore presenti sugli atti e documenti acquisiti (documento di identità, modulo di tesseramento, controdeduzioni alla CAE e accordo transattivo);

2) società ASD Pomezia Calcio 1957 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Bacchiani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Antonio Bacchiani e la società ASD Pomezia Calcio 1957 hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Antonio Schilirò in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Antonio Bacchiani, giorni 100 (cento) di inibizione;

- per la società ASD Pomezia Calcio 1957, euro 334,00 (trecentotrentaquattro/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                                   IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 19 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it