FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 383/AA del 18/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TYMCHUK CAPUANO SPINUSO SMEDILE ASD SMEDILE FUTEBOL CLUBE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 81 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Rostyslav TYMCHUK, Vincenzo CAPUANO, Antonio SPINUOSO, Vittorio SMEDILE e della società ASD SMEDILE FUTEBOL CLUBE, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROSTYSLAV TYMCHUK, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Smedile Futebol Clube, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Smedile Futebol Clube, alle gare ASD Smedile Futebol Clube - ASD Real Casamale del 30.10.2022, ASD Leoni Futsal Club Acerra - ASD Smedile Futebol Clube del 27.11.2022 ed SQB RD Internapoli Kenn. sq.b - ASD Smedile Futebol Clube del 4.3.2023, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
VINCENZO CAPUANO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Smedile Futebol Clube, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Smedile Futebol Clube - ASD Real Casamale del 30.10.2022 valevole per il campionato Allievi Under 17, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Smedile Futebol Clube nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Rostyslav Tymchuk, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
ANTONIO SPINUSO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Smedile Futebol Clube, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD Leoni Futsal Club Acerra - ASD Smedile Futebol Clube del 27.11.2022 ed SQB RD Internapoli Kenn. sq.b - ASD Smedile Futebol Clube del 4.3.2023 valevoli per il campionato Allievi Under 17, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Smedile Futebol Clube nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Rostyslav Tymchuk, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
VITTORIO SMEDILE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Smedile Futebol Clube, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Smedile Futebol Clube, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Rostyslav Tymchuk nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Smedile Futebol Clube, alle gare ASD Smedile Futebol Clube - ASD Real Casamale del 30.10.2022, ASD Leoni Futsal Club Acerra - ASD Smedile Futebol Clube del 27.11.2022 ed SQB RD Internapoli Kenn. sq.b - ASD Smedile Futebol Clube del 4.3.2023, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 17; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa A.S.D. SMEDILE FUTEBOL CLUBE, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vittorio Smedile, Antonio Spinuso e Vincenzo Capuano ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Rostyslav Tymchuk ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rostyslav TYMCHUK, Vincenzo CAPUANO, Antonio SPINUOSO e Vittorio SMEDILE in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD SMEDILE FUTEBOL CLUBE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Rostyslav TYMCHUK, di 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincnzo CAPUANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio SPINUOSO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vittorio SMEDILE e dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00) e 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società ASD SMEDILE FUTEBOL CLUBE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.