FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 386/AA del 20/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARIANI ASD AQUILA S.ANNA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 393 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Angelo MARIANI, e della società ASD AQUILA S. ANNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO MARIANI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquila S. Anna, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Trofeo Memorial Franchi”, svoltosi presso l’impianto sportivo di Molazzana (LU) in data 3.11.2023, al quale ha partecipato la squadra “Giovanissimi A 2009” della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

A.S.D. AQUILA S. ANNA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal legale rappresentante Angelo MARIANI, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo MARIANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AQUILA S. ANNA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Angelo MARIANI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. AQUILA S. ANNA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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