FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 388/AA del 20/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONACO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 348 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gianmarco MONACO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANMARCO MONACO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Bisceglie s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 3.10.2023 alle ore 19.22, dopo la disputa della gara Borgorosso Molfetta – Bisceglie dell’1.10.2023 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, tramite il social network “instagram”, inviato all’arbitro del citato incontro un messaggio irrispettoso unitamente ad una fotografia riproducente un contrasto di gioco nel quale lo stesso Sig. Monaco è rimasto coinvolto;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianmarco MONACO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Gianmarco MONACO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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