FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 390/AA del 20/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAMPINOTI CARLI GRAZIA BONOPERA ASD SAMMAURESE US PIETRACUTA FCD VIS NOVAFELTRIA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 323 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo CAMPINOTI, Fabio CARLI, Thomas GRAZIA, Deno BONOPERA e delle società A.S.D. SAMMAURESE, U.S. PIETRACUTA A.S.D. e FCD VIS NOVAFELTRIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO CAMPINOTI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sammaurese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 29, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, consentito, o comunque non impedito, al sig. Manuel Mazzoni, soggetto privo della necessaria abilitazione e tesserato quale calciatore la società A.C.D. Torconca Cattolica, di svolgere di fatto l’attività di preparatore atletico della prima squadra della società A.S.D. Sammaurese partecipante al campionato di Serie D, girone D.;

FABIO CARLI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Pietracuta A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, per aver consentito, e comunque non impedito, al sig. Fabio Finucci di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024 l’attività di allenatore dei portieri in favore della società U.S. Pietracuta A.S.D., partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Emilia Romagna, privo di regolare tesseramento.;

THOMAS GRAZIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Vis Novafeltria Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Deno Bonopera, tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale allenatore dei portieri per la società United Riccione, di svolgere nel corso della stessa stagione sportiva, l’attività di allenatore dei portieri anche in favore della società F.C.D. Vis Novafeltria Calcio, esercitando di fatto quest’ultimo attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

DENO BONOPERA, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile”, all’epoca dei fatti tesserato per la società United Riccione, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale allenatore dei portieri per la società United Riccione, svolto nel corso della stessa stagione sportiva, l’attività di allenatore dei portieri anche in favore della società F.C.D. Vis Novafeltria Calcio, esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

A.S.D. SAMMAURESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Lorenzo Campinoti e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Manuel Mazzoli ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

U.S. PIETRACUTA A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Fabio Carli e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Fabio Finucci ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Thomas Grazia e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Dino Bonopera ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo CAMPINOTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. SAMMAURESE, Fabio CARLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società U.S. PIETRACUTA A.S.D., Thomas GRAZIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società FCD VIS NOVAFELTRIA CALCIO e Deno BONOPERA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione a svolgere attività in seno FIGC per il Sig. Lorenzo CAMPINOTI, di 50 (cinquanta) giorni di inibizione a svolgere attività in seno FIGC per il Sig. Fabio CARLI, di 50 (cinquanta) giorni di inibizione a svolgere attività in seno FIGC per il Sig. Thomas GRAZIA, di 70 (settanta) giorni di squalifica per il Sig. Deno BONOPERA e dell’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquata/00) per la società A.S.D. SAMMAURESE, di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. PIETRACUTA A.S.D. e di € 350,00 (trecentocinquanta) di ammenda per la società FCD VIS NOVAFELTRIA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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