FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 391/AA del 20/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PEZZINI BORGHI BELTRAMI ASD LA VITTORIOSA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 381 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo PEZZINI, Alberto BORGHI e Giovanni BELTRAMI, e della società ASD LA VITTORIOSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO PEZZINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Vittoriosa, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Vittoriosa, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giovanni Beltrami, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. La Vittoriosa agli incontri A.S.D. La Vittoriosa – A.S.D. FC Atletico Città di Cerea del 10.9.2023 ed A.C.D. Povegliano Veronese - A.S.D. La Vittoriosa del 17.9.2023, entrambi valevoli per il Campionato Under 15 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

ALBERTO BORGHI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. La Vittoriosa, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. La Vittoriosa – A.S.D. FC Atletico Città di Cerea del 10.9.2023 ed A.C.D. Povegliano Veronese - A.S.D. La Vittoriosa del 17.9.2023, entrambe valevoli per il campionato Under 15 Regionale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate agli arbitri delle squadre schierate dalla società A.S.D. La Vittoriosa nella quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Giovanni Beltrami, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

GIOVANNI BELTRAMI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. La Vittoriosa, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle gare A.S.D. La Vittoriosa – A.S.D. FC Atletico Città di Cerea del 10.9.2023 ed A.C.D. Povegliano Veronese - A.S.D. La Vittoriosa del 17.9.2023, valevoli per il campionato Under 15 Regionale, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. La Vittoriosa, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ASD LA VITTORIOSA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Paolo Pezzini ed Alberto Borghi, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Giovanni Beltrami ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo PEZZINI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD LA VITTORIOSA, e dai Sig.ri Alberto BORGHI e Giovanni BELTRAMI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolo PEZZINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alberto BORGHI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza per il Sig. Giovanni BELTRAMI, e di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza per la società ASD LA VITTORIOSA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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