F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0101/CFA pubblicata il 25 Marzo 2024 (motivazioni) – Sig. Paolo Benedetti/Procura Federale

Decisione/0101/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0103/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

Composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Luca Cestaro – Componente

Marco Baliva – Componente

Francesco Sclafani - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0103/CFA/2023-2024 proposto dal Sig. Paolo Benedetti in data 01.03.2024

Contro

la Procura federale per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0157/TFNSD 2023-2024 del 23.02.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 21.03.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesco Sclafani, e uditi gli Avv.ti Alessandro Calcagno per il Sig. Paolo Benedetti e Alessandro Avagliano per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 22.01.2024, proc. n. 17887/212 pf 23-24GC/GR/ff, la Procura federale deferiva davanti al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, il sig. Paolo Benedetti, iscritto nell’albo dei tecnici, soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale per la società Molassana Boero A.S.D. ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva; il sig. Giovanni Vaccaro, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile e dirigente tesserato per la società Molassana Boero A.S.D.; la società Molassana Boero A.S.D. per rispondere:

1. Il sig. Paolo Benedetti, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, nonché dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso, nel mese di agosto 2023, posto in essere attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato, per il tramite dei genitori, giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G., al fine di convincerle a tesserarsi nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società Molassana Boero A.S.D., per la quale lo stesso a sua volta si sarebbe successivamente tesserato, circostanza effettivamente verificatasi stante il tesseramento nella stagione sportiva 2023 - 2024 per società Molassana Boero A.S.D. di undici giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G.;

2. Il sig. Giovanni Vaccaro, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile e dirigente tesserato per la società Molassana Boero A.S.D. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per essersi avvalso, nel mese di agosto 2023, dell’attività del tecnico sig. Paolo Benedetti, che successivamente si sarebbe tesserato per la società Molassana Boero A.S.D., volta al tesseramento nella stagione sportiva 2023 – 24 di giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G.

3. La società Molassana Boero A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, così come sopra descritti nei precedenti capi di incolpazione, posti in essere dal sig. Giovanni Vaccaro e dal sig. Paolo Benedetti, soggetto quest’ultimo che ha svolto attività nell'interesse di tale società.

Espletata la fase istruttoria e sentite le parti, il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata, proscioglieva il sig. Giovanni Vaccaro e la società Molassana Boero ASD ed irrogava nei confronti del sig. Paolo Benedetti la sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica ritenendolo responsabile dell’addebito contestato.

Il Sig. Paolo Benedetti proponeva reclamo avverso la suddetta decisione nella parte di propria soccombenza.

La Procura federale resisteva con memoria.

I difensori delle parti illustravano le loro ragioni all’udienza del 21 marzo 2024 all’esito della quale il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. l deferimento riguarda la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (CGS), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico (RST), nonché dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

L’art. 4, comma 1, del CGS dispone che “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

L’art. 32, comma 2, del CGS dispone che “Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.”.

L’art. 37, comma1, del RST dispone che “I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.”.

L’art. 40, comma 3, del RST dispone che “Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.”.

Il Tribunale federale nazionale ha ravvisato in particolare la violazione dell’art. 40, comma 3, del RST avendo la Procura dimostrato che l’allenatore Paolo Benedetti ha tenuto una condotta idonea ad integrare la violazione del divieto di proselitismo da parte dei tecnici i quali non possono prendere parte attiva nelle attività inerenti al trasferimento ed al collocamento dei calciatori potendo tutt’al più fornire attività di consulenza tecnica alla società di appartenenza.

Il reclamante censura tale decisione sostenendo in sintesi:

1) che in punto di fatto non sussistono i presupposti per configurare l’illecito disciplinare di proselitismo in quanto la condotta del reclamante non è riconducibile a tale fattispecie non essendoci prova della circostanza che egli abbia cercato di convincere le calciatrici a seguirlo nella nuova società;

2) che in punto di diritto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 31 del d. l.vo n.36 del 28.2.2021 al momento dei fatti le calciatrici non avevano alcun vincolo con la società A.S.D. Ca De Rissi S.G. e quindi ben potevano essere incoraggiate a seguire l’allenatore nella nuova società;

3) che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l’applicazione delle attenuanti generiche e specifiche ex art. 13 CGS.

Dal canto suo la Procura federale sostiene in sintesi:

1) che nella fattispecie ricorrono  tutti gli estremi per configurare la violazione del divieto di proselitismo, anche alla luce delle considerazioni contenute nella decisione di queste Sezioni Unite 0083/CFA-2022-2023;

2) che l’entrata in vigore del d. l.vo n. 36 del 28.2.2021 non rileva ai fini dell’accertamento dell’illecito disciplinare di proselitismo il quale prescinde dall’esistenza del vincolo di tesseramento;

3) che la gravità della condotta del Benedetti non consente l’applicazione di alcuna circostanza attenuante.

2. Le argomentazioni contenute nel reclamo non possono essere condivise per le seguenti ragioni.

2.1. Dagli atti acquisiti emergono sufficienti prove per affermare che il deferito si sia reso responsabile della violazione contestata la quale, come sottolineato da queste Sezioni Unite nella decisione 0083/CFA-2022-2023, si sostanzia in comportamenti che “anche senza assurgere al livello di “pressione” (se tale espressione sia intesa come esercizio di forza o di autorità), siano specificamente diretti ad influire sull’altrui volontà e consistenti nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un’opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull’organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza”.

Peraltro, nella medesima pronuncia richiamata si rileva che “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA SS.UU. n. 034/2022; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021, § 3)”.

Applicando tali canoni ermeneutici al caso in esame deve ritenersi che il sig. Paolo Benedetti abbia effettivamente tenuto una condotta idonea ad esercitare quel tipo di influenza sulle calciatrici che viene descritta nel suddetto precedente in quanto, come giustamente rilevato dal Tribunale, dalle risultanze dell’attività inquirente emerge che il deferito, in data 1° agosto 2023, ha creato un “gruppo” sulla piattaforma “Whatsapp” in cui ha inserito i genitori di dodici calciatrici minori che nella stagione sportiva 202223 erano tesserate per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G. Inoltre, in sede di audizione ha confermato di aver creato la chat di gruppo perché in quei giorni la Società Ca De Rissi SG lo aveva “tolto” dal loro gruppo whatsapp e quindi “io ne ho creata una nuova per vedere se le ragazze volevano venire al Molassana”.

Dal contenuto dai messaggi emerge che il tecnico ha contattato personalmente diversi genitori al fine di persuaderli al nuovo collocamento delle loro figlie, attraverso la promessa di mantenere unito il gruppo delle ragazze e proseguire il lavoro con le stesse compagne.

Tale circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla sig.ra Valentina Conte, madre di una ragazza tesserata nella stagione sportiva 2022-23 per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G., che in sede di audizione dinanzi alla Procura federale ha confermato che “il Signor Benedetti ha creato una chat di gruppo con whatsapp nella quale ha inserito tutti i familiari di tutte le giovani atlete. (…) Sul passaggio al Molassana Boero il Signor Benedetti mi ha riferito che telefonicamente aveva contattato tutti i genitori e che tutti i genitori erano d’accordo con lui nel tesserare le proprie figlie con l’altra società nella quale lui stesso stava tesserandosi”.

Peraltro, ai fini dell’integrazione dell’illecito, non rileva il buon esito della pressione esercitata (che comunque nella fattispecie si è realizzato) in quanto si tratta di illecito di mero pericolo.

2.2. Quanto all’entrata in vigore del d.l.vo n. 36 del 28.2.2021 il reclamante invoca l’art.31 che ha abolito il c.d. vincolo sportivo, sancendo la piena libertà contrattuale degli atleti, e sostiene che a seguito di tale disposizione non sarebbe più configurabile un atto di illecito proselitismo non potendosi configurare un vero e proprio trasferimento delle atlete da una società ad un’altra.

Tale argomentazione non può essere condivisa perché, come giustamente rilevato dal Tribunale, l’art. 40, comma 3, del RST si riferisce non solo al “trasferimento” ma anche al “collocamento” delle calciatrici e quindi vieta il proselitismo a prescindere dall’esistenza di un vincolo sportivo.

Peraltro, nella fattispecie le calciatrici avevano presentato domanda di tesseramento presso la A.S.D. Ca De Rissi S.G. e, se non fosse intervenuto il Benedetti con la sua influenza di precedente allenatore, si sarebbero tesserate con tale società con la quale avevano già svolto la loro attività agonistica.

Sia la lettera che la ratio dell’art. 40, comma 3, del RST depongono per la suddetta interpretazione. Sul piano letterale la norma aggiunge al trasferimento anche il collocamento e l’unico significato che può avere tale espressione (“trasferimento e collocamento”) è quello di vietare il proselitismo non solo nel caso di passaggio da una squadra ad un’altra (trasferimento) ma anche nel caso di semplice destinazione di una calciatrice in assenza di vincolo sportivo (collocamento). Sul piano razionale il principio a cui si ispira il divieto di proselitismo è di evitare che i tecnici abbiano un ruolo attivo sul mercato degli atleti inteso in senso ampio e quindi comprensivo anche del mero collocamento e a prescindere dall’esistenza o meno di un vincolo con una squadra, come emerge dall’ultima frase della norma in cui si legge che “Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.”.

Quindi, se il ruolo dell’allenatore è soltanto quello di operare all’interno della Società di appartenenza con una consulenza “esclusivamente” tecnica, vuol dire che ad esso è proibito agire in prima persona all’esterno della Società e per conto di essa per il reclutamento di nuove leve; il che significa che non avrebbe senso distinguere a seconda che le nuove leve siano o meno vincolate ad un’altra società.

Da ultimo, si rileva che il venir meno del vincolo sportivo potrebbe avere l’effetto di rendere più frequente il proselitismo una volta svincolato dall’appartenenza dei calciatori ad una Società.

2.3. Quanto all’entità della sanzione il reclamante lamenta il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13 CGS il quale così prevede: “Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;

b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;

c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;

d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.

2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.”.

Ebbene, il reclamante invoca l’applicazione dell’attenuante codificata all’art. 13, comma 1, lett. d), CGS, ovvero " aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale" sostenendo che la sua condotta sarebbe giustificata sul piano etico perché “ in mancanza di una leva U15 altre sei ragazze (otto in totale) avrebbero rischiato di non poter giocare o giocare molto poco essendo anche loro fuori quota nella leva U12, leva nella quale possono giocare solo due fuoriquota”.

Tale argomentazione non può essere condivisa perché non appare credibile che il deferito abbia voluto perseguire tale obiettivo altruistico essendo invece molto più verosimile che l’opera di proselitismo sia stata finalizzata al perseguimento di uno scopo personale consistente nel portare con sé il gruppo di calciatrici in precedenza allenate presso la A.S.D. Ca De Rissi S.G. e quindi di allenare una squadra già formata e collaudata.

La misura della sanzione irrogata dal Tribunale appare pertanto congrua rispetto alla gravità dell’illecito considerato anche il fatto che esso ha prodotto il suo effetto in quanto ben undici giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G., si sono tesserate nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società Molassana Boero A.S.D. con grave danno per la prima società.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesco Sclafani                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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