FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 392/AA del 21/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CGS CAPONE AS SERRA 2007

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 502 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Angelo CAPONE e della società A.S. SERRA 2007, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO CAPONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S. Serra 2007, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere omesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, di tesserare ed affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; A.S. SERRA 2007, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Angelo Capone all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo CAPONE in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S. SERRA 2007;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo CAPONE, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S. SERRA 2007;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it