FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 394/AA del 21/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LUPORINI DE PIETRO ISOLA A.S.D. POLO AC LUCCHESE S. FILIPPO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 450 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo LUPORINI, Enrico DE PIETRO, Bruno ISOLA, e della società A.S.D. POLO AC LUCCHESE S. FILIPPO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO LUPORINI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD POLO AC LUCCHESE S. FILIPPO a far data dal 21.11.2023, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1, del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024-2023, per non avere lo stesso, dal 21.11.2023 sino almeno al 17.12.2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi A 2007 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con la qualifica federale di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle NOIF, nonchè dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso, dal 21.11.2023 sino almeno al 17.12.2023, affidato al sig. Bruno Isola il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi A 2007, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ENRICO DE PIETRO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD POLO AC LUCCHESE S. FILIPPO sino al 21.11.2023, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1, del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2024 - 2023 per non avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 fino al 21.11.2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi A 2007, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con la qualifica federale di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle NOIF, nonché dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall’art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1, del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 -2024 fino al 21.11.2023, affidato al sig. Bruno Isola il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi A 2007, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

BRUNO ISOLA, dirigente tesserato per la società ASD POLO AC LUCCHESE S. FILIPPO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023 - 2024 sino almeno al giorno 17.12.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD POLO AC LUCCHESE S. FILIPPO militante nel campionato Allievi A 2007, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

A.S.D. POLO AC LUCCHESE S. FILIPPO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Enrico DE PIETRO, Carlo LUPORINI e Bruno ISOLA all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo LUPORINI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLO AC LUCCHESE S. FILIPPO, e dai Sig.ri Enrico DE PIETRO e Bruno ISOLA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo LUPORINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Enrico DE PIETRO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Bruno ISOLA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLO AC LUCCHESE S. FILIPPO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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