FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 395/AA del 21/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CECCARELLI A.S.D. POGGIO MIRTETO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 457 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Denis CECCARELLI, e della società A.S.D. POGGIO MIRTETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DENIS CECCARELLI, calciatore tesserato per la società A.S.D. POGGIO MIRTETO CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso al termine della gara Poggio Mirteto Calcio – Vigor Rignano Flaminio del 28.10.2023, inviato all'arbitro di tale incontro messaggi vocali offensivi mediante l’applicazione whatsapp, utilizzando il telefono cellulare della Sig.ra Sara Agostini, comune conoscente, che era in possesso del numero dell'utenza telefonica del direttore di gara;

A.S.D. POGGIO MIRTETO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Denis CECCARELLI;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Denis CECCARELLI, e dal Sig. Matteo ANTONELLI in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POGGIO MIRTETO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Denis CECCARELLI, e di € 200,00 (duecento/00) per la società A.S.D. POGGIO MIRTETO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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