DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 05.03.2024 – Campionato Serie D – Delibera – CASARANO CALCIO S.R.L. – GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

CASARANO CALCIO S.R.L. - GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla FBC GRAVINA SCSD, con il quale si richiede che venga inflitta alla SSD CASARANO CALCIO SRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore NUNEZ LOYOLA GEREMIAS (nato il 29.04.2005), inserito in distinta con il n. 2 e schierato in campo per l’intera durata della gara in epigrafe, nonostante che al medesimo, con C.U. del Tribunale Federale Territoriale FIGC/LND - Comitato Regionale Sicilia, n. 428 del 9 maggio 2023, fosse stata comminata la squalifica per tre gare effettive, non ancora scontate; - lette le controdeduzioni depositate dalla SSD CASARANO CALCIO SRL con le quali si afferma che nel corso della nuova stagione sportiva, il calciatore, trasferitosi ad altro sodalizio, abbia scontato le giornate di squalifica comminate nella propria categoria di appartenenza, vale a dire quella degli Under 19 Juniores, indipendentemente dal contestuale impiego in prima squadra; - lette le memorie ex art. 67, co. 7, CGS depositate dalla FBC GRAVINASCSD, in cui si ribadisce come in ragione del cambio di società, la squalifica in questione dovesse essere necessariamente scontata in prima squadra. - rilevato che la medesima squalifica per tre gare è stata comminata al calciatore NUNEZ LOYOLA GEREMIAS durante la stagione sportiva 2022/23, quando il medesimo militava nella ASD Virtus Ispica 2020 e veniva regolarmente impiegato sia nel Campionato di Eccellenza Sicilia che nel campionato Under 19 Juniores. Il provvedimento disciplinare veniva pubblicato successivamente al termine degli impegni agonistici disputati dal sodalizio e, pertanto, non è stata scontata nel corso della stagione sportiva 2022/23; - rilevato che durante la stagione sportiva 2023/24 il calciatore NUNEZ LOYOLA GEREMIAS veniva dapprima tesserato per la Nuova Igea Virtus ASD e regolarmente inserito in distinta ovvero schierato in tutte le prime sedici giornate del Campionato Serie D ? Girone I ed altresì impiegato nella quarta giornata del campionato Under 19 juniores organizzato dalla Comitato Regionale Sicilia, prima di trasferirsi, dal 07.12.2023 alla SSD CASARANO CALCIO SRL con cui veniva regolarmente inserito in distinta ovvero schierato in tutte le gare tra la sedicesima giornata del Campionato Serie D - Girone H, del16.12.2023 e la gara in epigrafe, non venendo convocato unicamente perla gara del 10.12.2023; - rilevato che la fattispecie in oggetto è disciplinata dal combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 21, C.G.S., secondo cui, da un lato, “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive (comma 6)” e, dall’altro lato, “qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, (…) la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza”.

rilevato che il calciatore NUNEZ LOYOLA GEREMIAS in quanto nato nell’anno 2005 (il 29.04.2005) appartiene alla categoria Under 19 Juniores, si deve ritenere che la squalifica per tre gare sia stata scontata nel Campionato Under 19 juniores 2023/24, organizzato dalla Comitato Regionale Sicilia, non avendo la Nuova Igea Virtus ASD inserito in distinta il calciatore NUNEZ LOYOLA GEREMIAS in tutte le prime tre giornate di campionato e, d’altro canto, che il medesimo avesse comunque titolo a partecipare alla gara in epigrafe;

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SSD CASARANO CALCIO SRL - FBC GRAVINA SCSD 2-0; 3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della FBC GRAVINA SCSD.

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