DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 15.02.2024 – Campionato Serie D – Delibera –

PIACENZA CALCIO1919SSDARL - CALCIO DESENZANO

Il Giudice Sportivo - letto il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, CALCIO DESENZANO SSD ARL, con il quale si chiede sia inflitta al PIACENZA CALCIO 1919 SRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori "giovani"; - rilevato che il PIACENZA CALCIO 1919 SRL è scesa in campo, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale, pubblicato il 1 luglio 2023 per la stagione sportiva 2023/2024 con 4 calciatori di cui uno nato dal 1º gennaio 2006 (Bassanini Riccardo, n. 37) e tre nati dal 1º gennaio 2004 (Moro Luca,n. 12, Ndoye Moussa Seck, n. 18 e Iob Simone n. 24 ), ma nel corso del secondo tempo procedeva alla sostituzione di tre dei quattro calciatori e più precisamente: all’ 11' del secondo tempo, il n. 18 Ndoye Moussa Seck (classe 2004) con il n. 2o Toure Amadou (classe 2003), al 30° del secondo tempo, il n. 24 Iob Simone (classe 2004) con il n. 11 Zini Andrea (classe 1998) e il n. 37 Bassanini Riccardo (classe 2006) con il n. 38 Napoletano Antonio (classe 2006); Pag. 3 / 89 - rilevato che la sostituzione effettuata al 30° del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno quattro calciatori under, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale.

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere al PIACENZA CALCIO 1919 SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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