DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 724 del 05.03.2024 – Delibera – GARA DEL 18/02/2024: G.S. PERO – G.S. VILLAGUARDIA Reclamo proposto da: G.S. Villaguardia
GARA DEL 18/02/2024: G.S. PERO – G.S. VILLAGUARDIA Reclamo proposto da: G.S. Villaguardia
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società G.S. VILLAGUARDIA avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi la calciatrice FARIA DE OLIVEIRA PRISCILA in posizione irregolare in quanto la stessa non avrebbe ancora scontata una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.766 del 09/03/2023 nella stagione agonistica 2022/2023 in relazione ad un incontro dei quarti di finale della Coppa Italia nazionale serie A2 femminile. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che la calciatrice si trovava in posizione regolare avendo scontato la squalifica pregressa nella gara di Coppa Italia disputata in data 28/01/2024 (gara G.S. PERO / ATHENA SASSARI FC5). Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti è risultato che la suddetta atleta, nel corso dei quarti di finale della Coppa Italia nazionale serie A2 stagione 2022/23, militando nelle file del G.S. PERO, venne squalificata per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizione come da C.U. n.766 pubblicato in data 09/03/2023. Tale sanzione non è mai stata scontata dalla calciatrice nel prosieguo della manifestazione in quanto la società di appartenenza G.S. PERO veniva eliminata dalla manifestazione e non disputava più alcun incontro successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n.766. Ai sensi dell’art.21, comma 7, del CGS, le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Dagli accertamenti esperiti è risultato che la suddetta atleta non ha mai provveduto nel corso della corrente stagione sportiva a scontare in campionato la squalifica residua e, pertanto, la stessa non avrebbe potuto prendere parte con la G.S. PERO all’incontro in oggetto valido per il Campionato di Serie B femminile.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 679 del 23/02/2024 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: G.S. PERO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.