DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 778 del 13.03.2024 – Delibera – GARA DEL 18/02/2024: ASD GTM MONTESILVANO – ASD CLUB SPORT ROMA Reclamo proposto da: ASD GTM MONTESILVANO

GARA DEL 18/02/2024: ASD GTM MONTESILVANO – ASD CLUB SPORT ROMA Reclamo proposto da: ASD GTM MONTESILVANO

Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società ASD GTM MONTESILVANO avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatrici formate non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2023 per le gare del campionato under 19 femminile. Il ricorso è fondato e viene accolto. Nel caso di specie, tenuto conto che la compagine della ASD CLUB SPORT ROMA ha presentato all’arbitro una distinta con n.9 calciatrici, le formate, in virtù delle disposizioni dianzi citate, avrebbero dovuto essere minimo n.8, pari, quindi, al 80% arrotondato per eccesso delle atlete schierate. Questo non è avvenuto in quanto gli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all’esame del referto arbitrale e della distinta delle calciatrici presentata all’arbitro dalla società convenuta ASD CLUB SPORT ROMA, hanno evidenziato che alla data di disputa dell’incontro solo n.6 erano le calciatrici formate che hanno preso parte all’incontro richiamato in premessa, inferiori quindi al numero minimo previsto specificatamente per le gare di Campionato “Under 19 Femminile”. Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 684 del 23/02/2024 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla ASD CLUB SPORT ROMA, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.

 

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