DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 779 del 13.03.2024 – Delibera – GARA DEL 24/02/2024: OLYMPIA ROVERETO – AVIS ISOLA Reclamo proposto da: Avis Isola

GARA DEL 24/02/2024: OLYMPIA ROVERETO – AVIS ISOLA Reclamo proposto da: Avis Isola

Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società AVIS ISOLA avverso l’esito della gara in oggetto rileva: La gara in epigrafe non è stata disputata in quanto la società Avis Isola alle ore 16:50 consegnava all’arbitro una dichiarazione di rinuncia a disputare l'incontro con firma del dirigente accompagnatore e capitano della squadra. A seguito di tale dichiarazione la terna arbitrale dopo aver svolto il riconoscimento dei tesserati presenti per entrambe le società ed aver atteso, come da regolamento, un tempo di gioco, alle 17:30 constatava che la Soc. Avis Isola non era presente sul terreno di gioco per la disputa dell'incontro. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe giustificato la decisione di abbandonare l’impianto di gioco prima dell’inizio dell’incontro. A tal fine la ricorrente esponeva che mentre era in viaggio per raggiungere l’impianto di gioco un atleta della propria compagine accusava un improvviso problema fisico (blocco dell’articolazione temporo-mandibolare) e che una volta giunta all’impianto, in assenza di un medico presente sul posto al momento dell’arrivo, consultava telefonicamente un altro dottore che suggeriva l’immediato trasporto del giocatore presso il più vicino Ospedale. Veniva pertanto chiamata d’urgenza un’autoambulanza che provvedeva ad accompagnare il calciatore presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento dove gli venivano fornite le prime cure e lo stesso veniva dimesso alle ore 18:06. Nelle more il dirigente della Società ricorrente chiedeva alla Società ospitante il rinvio dell’incontro sul presupposto che l’improvvisa indisponibilità del calciatore in questione aveva fatto venire meno in capo alla Società ricorrente il numero minimo di calciatori formati (n.10) previsti per il campionato di Serie A2 e che gli altri compagni di squadra non se la sentivano più di prendere parte all’incontro in quanto turbati psicologicamente dall’evento occorso al proprio compagno. Detta richiesta tuttavia non veniva accolta dalla società ospitante e la società ricorrente, dopo aver consegnato una riserva scritta sul punto al direttore di gara, decideva di abbandonare l’impianto anche in considerazione della mancata disponibilità della società avversaria a rinunciare preventivamente ad un eventuale ricorso per mancanza dei formati. Il ricorso è infondato e va respinto. Questo Organo Giudicante, esaminata la documentazione rilasciata ritiene che non possano essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società AVIS ISOLA per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti. Come è noto la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l’impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell’evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere. Nel caso di specie la società ricorrente ha individuato tali circostanze nella sopravvenuta mancanza di un calciatore formato all’interno della propria compagine e nello stato di turbamento psicologico sofferto dai propri calciatori. Ebbene nessuno dei due elementi indicati dalla ricorrente possiede gli estremi atti a configurare correttamente una causa di forza maggiore. Quanto al primo elemento, “la sopravvenuta mancanza del numero di calciatori formati”, quest’ultimo presuppone l’avvenuta partecipazione ad un incontro da parte della Società, che nel caso di specie non è avvenuta avendo quest’ultima preventivamente e volontariamente deciso di rinunciare a prendervi parte prima dell’orario di inizio dell’incontro. Ed in vero una volta disputato l’incontro non è dato sapere né quale sarebbe stato l’esito dello stesso, né l’eventuale o meno proposizione di un ricorso da parte della compagine avversaria, tanto meno la decisione assunta in merito da parte dell’Organo Giudicante eventualmente investito, che avrebbe anche potuto valutare l’esimente della forza maggiore o del caso fortuito in favore della Società che aveva preso parte all’incontro senza rispettare il numero minimo dei calciatori formati a causa di un accadimento imprevedibile. In ogni caso una valutazione del genere sul punto non poteva certamente essere demandata in via discrezionale e preventiva alla medesima società coinvolta nella vicenda, che è bene ricordare, ai sensi dell’art.53 delle NOIF, ha in ogni caso l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si è iscritta e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. Quanto al secondo elemento rappresentato dal turbamento psicologico subito dagli altri compagni di squadra, tale elemento va valutato alla luce di parametri oggettivi e non soggettivi, essendo necessario esaminare tutti gli aspetti della situazione che si era venuta a creare a seguito dell’infortunio occorso ad uno dei propri atleti. Orbene da un lato la tipologia di infortunio che ha interessato l’atleta (blocco temporo-mandibolare), unitamente al primo parere del medico interpellato ed al successivo intervento dell’autoambulanza che ha preso in carico l’atleta prima dell’orario di inizio dell’incontro, portano a concludere che la pur fondata preoccupazione da parte dei compagni di squadra non possa avere caratteristiche oggettivamente tali da impedire loro di prendere parte ad un incontro. Per tali motivi, nel caso in questione, non si ravvisano i presupposti di un caso di forza maggiore con la conseguenza che la società AVIS ISOLA deve essere dichiarata rinunciataria. Osservato tuttavia che, nel caso in esame, la società ricorrente si è attivata tempestivamente per raggiungere l’impianto con la propria compagine al completo e che l’evento che ha condotto la stessa a ritenere – erroneamente – di poter rinunciare all’incontro è frutto di un infortunio occorso ad un proprio calciatore non prevedibile ed in alcun modo imputabile alla società, si ritiene equo comminare, vista la peculiarità degli eventi, la sanzione pecuniaria accessoria in forma ridotta. Tanto premesso, visti gli artt. N° 10 del C.G.S., N°53 e 55 delle N.O.I.F ed i C.U. N.01/23

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 702 del 28/02/2024 si decide: - di considerare la Soc. AVIS ISOLA rinunciataria alla disputa dell'incontro; - di respingere il ricorso, comminando alla AVIS ISOLA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica, nonché di comminare l’ammenda in misura ridotta di €500,00 (quale 1° rinuncia). - la tassa di reclamo viene addebitata.

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