F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0179/CSA pubblicata del 26 Marzo 2024 – S.S.D. A.R.L. Manfredonia Calcio 1932

Decisione/0179/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0231/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli – Componente

Savio Picone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0231/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Manfredonia Calcio 1932 in data 27.02.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 91 del 20.02.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 11.03.2024, tenutasi in videoconferenza, il dott. Savio Picone e udita l'avv. Monica Fiorillo per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Manfredonia Calcio ha proposto reclamo avverso l’inibizione del dirigente Livio Scuotto a svolgere ogni attività fino al 20 maggio 2024, disposta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 91 del 20 febbraio 2024), in relazione alla gara Pol. Santa Maria Cilento / Manfredonia Calcio 1932 del 18 febbraio 2024.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere poggiato la mano sul petto dell'Arbitro spingendolo leggermente, urlando al suo indirizzo espressione irriguardosa”.

La società reclamante ha chiesto la rideterminazione della sanzione. A suo dire, il sig. Scuotto si sarebbe limitato ad appoggiare la mano sul braccio e sul petto dell'arbitro, in modo lieve e senza provocare l'indietreggiamento o la la caduta; pertanto, non sarebbe configurabile il "contatto fisico" previsto e punito dall'art. 36, comma 2 – lett. b), C.G.S.; in ogni caso, sarebbero applicabili le attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S. e, in subordine, la continuazione tra condotte omogenee e simultanee.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 11 marzo 2024, è comparsa l’avv. Monica Fiorillo per la società reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Nel merito, si legge nel referto di gara: “(…) Al rientro negli spogliatoi per l'intervallo, fuori dal recinto di gioco in prossimità degli spogliatoi, in un contesto in cui si avvicinava con aria di sfida ad alcuni giocatori avversari, al mio invito di cessare il suo atteggiamento, preso dalla foga mi appoggiava la mano con una leggera spinta che non mi faceva né indietreggiare né cadere, tra collo e spalla, urlandomi: tu li devi ammonire loro ci provocano, svegliati”.

Orbene, non può dubitarsi che la condotta del sig. Scuotto sia stata irriguardosa, ai sensi dell’art. 36 C.G.S., nei confronti dell’arbitro.

Deve escludersi, tuttavia, che l’aver portato le mani al petto dell’arbitro, con lieve pressione, senza aver provocato caduta o spostamento, possa integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista dal primo comma – lett. b) dell’art. 36.

Al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza (cfr., per tutte: C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), già formatosi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice, secondo il quale il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata. Viceversa, nel caso di spinta leggera, inferta dal calciatore con un braccio sul petto del direttore di gara, la sanzione va quantificata sulla base dei criteri generali, tenendosi altresì conto della accertata esiguità del contatto.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessivamente afflittiva e deve essere ridotta.

In conformità con la richiamata interpretazione, il Collegio ritiene equo rideterminare la squalifica, ai sensi dell’art. 36, primo comma – lett. a), C.G.S., nella misura indicata in dispositivo.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Manfredonia Calcio 1932 è accolto.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione fino al 15.04.2024.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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