F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0181/CSA pubblicata del 27 Marzo 2024 – U.S. Lavagnese 1919

Decisione/0181/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0248/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Savio Picone – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n 0248/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Lavagnese 1919 in data 12.03.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 66 del 05.03.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 18.03.2024 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito il sig. Agostino Prestileo, segretario della società reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 12.3.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società U.S.D. Lavagnese 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 66 del 5.3.2024, con la quale è stata comminata al proprio tesserato Cinefra Loris la sanzione della squalifica per 10 gare effettive “per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario provocando una rissa tra tesserati delle due società. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 28 comma 2 del CGS”.

Episodio occorso in occasione dell’incontro Lavagnese 1919 / Pinerolo disputatosi a Lavagna il 2.3.2024 e valevole per il Campionato Nazionale Juniores Under 19 – Girone A.

In particolare, si evince dal referto arbitrale che “a gara terminata negli spogliatoi il giocatore provoca una rissa insultando e utilizzando termini razziali dicendo le seguenti parole: ‘scimmie di merda tornatevene allo zoo’ ad avversari di colore”.

La reclamante non contesta il fatto, seppure escludendone ogni finalità discriminatoria, per essere stata la frase in realtà pronunciata solo a scopo di ingiuria nei confronti dell’avversario. Tuttavia, pur prendendo atto della grave fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 28 C.G.S., invoca un equo contemperamento delle esigenze di giustizia con le finalità dello sport, nella prospettiva di evitare che un così lungo allontanamento dai campi di gioco (per 10 giornate), soprattutto per un giovane calciatore, possa travolgere la funzione rieducativa (al rispetto dei valori sportivi) della pena. Invoca pertanto l’applicazione di circostanze attenuanti ex art. 13, comma 2, C.G.S. e dell’art. 128 C.G.S. che consente l’applicazione di sanzioni alternative, confidando “nel coraggio della C.S.A. adita, chiedendo alla stessa di voler sospendere con efficacia immediata l’esecuzione del periodo residuo di squalifica con l’istituzione di un periodo di prova a carico del calciatore – anche in applicazione del principio codificato al comma 4 dell’art. 3 C.G.S. – nel corso del quale il medesimo è disponibile a svolgere attività di volontariato presso una struttura disposta ad accoglierlo per il periodo di sospensione della squalifica che questa Spett.le C.S.A. vorrà deliberare”.  Con la precisazione che il controllo sull’esatto adempimento di tale eventuale obbligo potrebbe essere demandato alla stessa società di appartenenza o ad un delegato della Procura Federale e con la previsione che in caso di esito positivo del periodo di prova la sanzione andrebbe cancellata mentre, in caso di esito negativo, andrebbe regolarmente scontata. Il tutto come da precedenti rinvenibili nei noti casi dei calciatori professionisti Nicolò Fagioli e Sandro Tonali.

Conclude pertanto la reclamante, in via principale, per la riduzione della squalifica; in via subordinata, per la sospensione della sanzione e per la sua commutazione nei termini innanzi evidenziati; in via ulteriormente subordinata, per la applicazione delle attenuanti generiche e la conseguente riduzione della sanzione in misura equa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo, pur meritevole di particolare considerazione per le tematiche generali che propone, non può tuttavia trovare accoglimento.

Le condivisibili preoccupazioni espresse dalla reclamante tramite il proprio Segretario nel corso della discussione orale, circa il pericolo di un abbandono definitivo dell’attività sportiva da parte del giovane calciatore Cinefra Loris, si scontrano tuttavia con l’insuperabile tenore letterale dell’art. 28 C.G.S., il cui 2°comma punisce il comportamento discriminatorio appunto con il minimo edittale di 10 giornate di squalifica. Sanzione certamente grave ma, come è noto, espressione della ferma ed inequivocabile volontà del legislatore federale di perseguire energicamente ed in modo esemplare “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Condotta pacificamente ravvisabile nell'espressione profferita dal calciatore Cinefra all'indirizzo di calciatori avversari di colore.

Da tale punto di vista, non può certo costituire motivo di attenuazione della sanzione (in assenza di alcuna delle attenuanti specifiche di cui al 1° comma dell’art. 13 C.G.S.) la paventata gravità delle conseguenze sul futuro percorso sportivo del calciatore, né la sua giovane età: potendo al contrario valorizzarsi, in senso negativo, la pronuncia dell’offesa discriminatoria al di fuori del contesto agonistico (negli spogliatoi, a gara terminata) e l’aver causato una rissa tra le due compagini.

Quanto all’invocata applicazione di sanzioni commutate, è agevole osservare che il complesso normativo di cui agli artt. 126, 127 e 128 C.G.S. è totalmente estraneo al giudizio sportivo, trovando ingresso esclusivamente nell’ambito del procedimento disciplinare e previo accordo con la Procura Federale. Sicchè, a ben vedere, nel caso di specie non si tratterebbe di assumere decisioni “coraggiose”, come invoca la reclamante, bensì addirittura di introdurre arbitrariamente istituti, quali appunto ipotesi di “accordo con la struttura prima dell’udienza di discussione”, del tutto sconosciuti in sede sportiva.

Del pari inconferente si appalesa il richiamo all’art. 3, comma 4, C.G.S., in quanto espressione di principi generali applicabili solo in via residuale “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali” che, nel caso di specie, risultano tuttavia dettagliatamente previste dall’art. 28, comma 2, C.G.S..

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

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