LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 27.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BARZOTTI/U.S.PISTOIESE 1931

 

RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BARZOTTI/U.S.PISTOIESE 1931

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 31 gennaio 2024, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Matteo BARZOTTI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Cagli (Prov. PV) il 30 marzo 1992, ha esposto quanto segue:

a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 22 luglio 2022 al 30 giugno 2023 - con la US Pistoiese 1921 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che, per la stagione in esame, prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 30.658,00 (trentamilaseicentocinquantaotto/00), oltre ad un’indennità pari a euro 6402,00 (seimilaquattrocentodue/00) ed un’altra indennità pari a euro 8.000,00 (ottomila/00) per vitto e alloggio. In particolare, trattasi di un contratto biennale, con durata fino al 30 giugno 2024, laddove la parte in contestazione, e di cui oggi è causa, è riferita, appunto, alla stagione sportiva 2022/2023;

b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 33.550,00 (trentatremilacinquecentocinquanta/00), rimanendo, quindi, creditore di euro 6.758,66 (seimilasettecentocinquantaotto/66).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento di euro 6.758,66 (seimilasettecentocinquantaotto/66) e di essere ascoltato in udienza.

La società con PEC del 19 febbraio 2024 inviata alla sola CAE - da subito la CAE rileva che la PEC non è stata inviata al calciatore, in spregio a quanto previsto dall’articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND che dispone la notifica a controparte. Altresì, la CAE rileva comunque la tardività della memoria in quanto la medesima norma dispone che la costituzione in giudizio debba avvenire nel termine essenziale di quindici giorni dalla data di notifica del ricorso, nella fattispecie avvenuta il 31 gennaio 2024 – assume che la differenza fra quanto previsto nel contratto e quanto ricevuto ammonta a euro 3.355,00, laddove la restante differenza euro 1634,00 è causata dalla tassazione.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 5 marzo 2024, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore che, in questa sede, ha precisato di non aver ricevuto la memoria della società e che la somma richiesta con il ricorso è indicata al netto, nel rispetto degli oneri fiscali.

A parere della CAE, non può non considerarsi: (i) l’irritualità della notifica della memoria della società, non essendo questa stata notificata alla controparte e (ii) la tardività della stessa, intervenuta oltre il termine essenziale. Il tutto in violazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND.

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la US Pistoiese 1921 a riconoscere al Sig. Barzotti, come in epigrafe individuato, la somma di euro 6.758,66 (seimilasettecentocinquantaotto/66) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina alla US Pistoiese 1921 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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