LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 27.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe SICURELLA/PAGANESE CALCIO 1926 SRL
RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe SICURELLA/PAGANESE CALCIO 1926 SRL
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 05.03.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso e la richiesta di fissazione dell’udienza del calciatore SICURELLA GIUSEPPE ricevuto a mezzo pec il 22.01.2024;
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), e la mancata costituzione in giudizio della PAGANESE CALCIO 1926 SSD ARL seppur regolarmente invitata;
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza, dell’avvocato di fiducia per il calciatore;
VALUTATI
il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell’udienza del 05.03.2024, tramite il suo difensore di fiducia;
OSSERVA
il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 15.000,00, con decorrenza 08.12.2022 al 30.06.2023 nonché un rimborso spesa (art.4 dell’accordo economico) di euro 8.000,00.
Il calciatore depositava, in data 10.07.2023, una quietanza liberatoria sottoscritta dalle parti, in cui faceva presente di aver ricevuto tutti i compensi e rimborsi spesa fino a maggio 2023, per un importo complessivo di euro 19.166,00 e, lamentava di essere ancora creditore dalla PAGANESE CALCIO 1926 SSD ARL della somma rimanente di euro 3.834,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La società non contestava la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna PAGANESE CALCIO 1926 SSD ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. SICURELLA GIUSEPPE di euro 3.834,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società PAGANESE CALCIO 1926 SSD ARL di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.