LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 27.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Michele GRANDE/USD LAVELLO

RICORSO DEL CALCIATORE Michele GRANDE/USD LAVELLO

La C.A.E. riunitasi in data 05.03.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Michele GRANDE, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 15.01.2024 alla società U.S.D. LAVELLO e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione sportiva 2022/2023 il ricorrente è stato tesserato con la società U.S.D. LAVELLO, militante nel campionato di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 7.000,00 a decorrere dal 16.08.22022 e fino al 30.06.2023;

- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 2.100,00, avendogli quest’ultima corrisposto unicamente l’importo di euro 4.900,00;

- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la società U.S.D. LAVELLO, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor Michele GRANDE della somma di euro 2.100,00 (duemilacento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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