LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 27.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano MONTUORI/SSD AGLIANESE CALCIO 1923

RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano MONTUORI/SSD AGLIANESE CALCIO 1923

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 7.02.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore MONTUORI Massimiliano ricevuto a mezzo pec il 21.11.2023, regolarmente notificato alla S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 6.200,00 oltre ad un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio per € 4.000,00, per un totale di € 10.200,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dalla Società Sportiva la minor somma di euro 8.700,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna della S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 al pagamento della somma di Euro 1.500,00.

La commissione preso atto che la richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. MONTUORI Massimiliano  dell’importo di Euro 1.500,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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