F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0103/CFA pubblicata il 27 Marzo 2024 (motivazioni) – PFI-S.C.D. Città di Torre del Greco
Decisione/0103/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0101/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo De Zotti – Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0101/CFA/2023-2024, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 28.02.2024,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania di cui al com. uff. n. 30 del 22 febbraio 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.03.2024, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito l'Avv. Maurizio Gentile per la Procura federale interregionale; nessuno è comparso per la società S.C.D. Città di Torre del Greco.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con nota del 19 giugno 2023, il Comitato regionale Campania della Lega nazionale dilettanti ha segnalato alla Procura federale l’emersione di alcune posizioni irregolari di tesseramento, rilevate dall’Ufficio tesseramenti dei calciatori, nell’ambito del campionato giovanissimi under 15 provinciale.
La Procura federale ha avviato una indagine acquisendo varia documentazione.
2. Con atto prot.12628/66 pfi23-24/PM/ps del 9 novembre 2023, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:
(i) il signor Massimo Perna, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale per avere, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori signori Luigi Guarracino e Raffaele Violante nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato provinciale under 15: il calciatore signor Luigi Guarracino alla gara A.S.D. San Vito Positano 1956 - S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.12.2022 e il calciatore sig. Raffaele Violante alle gare S.C.D. Città di Torre del Greco - A.S.D. Ercolanese 1924 del 4.11.2022 e A.S.D. Sant’Aniello Gragnano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 27.3.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.IF., per avere, in occasione della gara S.C.D. Città di Torre del Greco - A.S.D. Ercolanese 1924 del 14.11.2022 valevole per il campionato provinciale under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento del calciatore sig. Raffaele Violante; c) della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Sabatino Pinto nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco quantomeno in occasione delle gare A.S.D. San Vito Positano 1956 - S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.12.2022 e A.S.D. Sant’Aniello Gragnano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 27.3.2023, entrambe valevoli per il campionato provinciale under 15;
(ii) il signor Sabatino Pinto, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, all’interno e nell’interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco, per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato provinciale under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento del calciatore signor Luigi Guarracino, in occasione dell’incontro A.S.D. San Vito Positano 1956 - S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.12.2022, e del calciatore sig. Raffaele Violante, in occasione dell’incontro A.S.D. Sant’Aniello Gragnano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 27.3.2023; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, quantomeno in occasione delle gare A.S.D. San Vito Positano 1956 - S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.12.2022 e A.S.D. Sant’Aniello Gragnano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 27.3.2023, valevoli per il campionato provinciale under 15, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, pur non essendo tesserato per tale società;
(iii) il sig. Luigi Guarracino, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, all’interno e nell’interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco alla gara A.S.D. San Vito Positano 1956 - S.C.D. Città di Torre del Greco del 4.12.2022, valevole per il campionato provinciale under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
(iv) il signor Raffaele Violante, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, all’interno e nell’interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alle gare S.C.D. Città di Torre del Greco - A.S.D. Ercolanese 1924 del 14.11.2022 ed A.S.D. Sant’Aniello Gragnano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 27.3.2023, entrambe valevoli per il campionato provinciale under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
(v) la società S.C.D. Città di Torre del Greco a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Massimo Perna, Sabatino Pinto, Luigi Guarracino e Raffaele Violante, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La Procura federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il calciatore Raffaele Violante, 4 giornate di squalifica;
- per il calciatore Luigi Guarracino, 3 giornate di squalifica;
- per il presidente Massimo Perna, 4 mesi di inibizione;
- per il dirigente accompagnatore Sabatino Pinto, 4 mesi di inibizione;
- per la società S.C.D. Città di Torre del Greco, la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 350,00 di ammenda.
Con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 30 del 22 febbraio 2024, il Tribunale federale per la Campania ha affermato la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti e, parzialmente ridimensionando le richieste della Procura federale, ha disposto le seguenti sanzioni:
- per il calciatore Raffaele Violante, 3 giornate di squalifica;
- per il calciatore Luigi Guarracino, 2 giornate di squalifica;
- per il presidente Massimo Perna, 3 mesi di inibizione;
- per il dirigente accompagnatore Sabatino Pinto, 2 mesi di inibizione;
- per la società S.C.D. Città di Torre del Greco, la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 300,00 di ammenda.
3. Con reclamo del 28 febbraio 2024, la Procura federale ha interposto appello avverso la decisione di primo grado, contestandola nella parte in cui ha inflitto alla società S.C.D. Città di Torre del Greco la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e chiedendo che tale sanzione sia fissata in 2 punti ovvero nella misura ritenuta giusta.
Benché ritualmente chiamata in giudizio, la società non si è costituita per resistere al reclamo, così come era avvenuto in primo grado per i tutti i soggetti deferiti.
4. All’udienza del 25 marzo 2024, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo l’intervento del rappresentante della Procura federale, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il Collegio osserva preliminarmente che, non avendo i soggetti deferiti impugnato la decisione di primo grado, sono divenute definitive - a seguito dell'avvenuta formazione del giudicato interno - le statuizioni in essa contenute, eccezion fatta per la misura della penalizzazione in classifica, oggetto di reclamo da parte della Procura federale.
Ne segue che, per la vicenda in questione, rimane incontestata la responsabilità disciplinare di ciascuno dei singoli e della società deferiti, secondo i rispettivi capi di incolpazione, e che, in questa fase processuale, la controversia è circoscritta alla parte in cui è stata sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica la S.C.D. Città di Torre del Greco per l’utilizzazione, nel corso di tre incontri valevoli per il campionato provinciale under 15, di due calciatori non tesserati.
6. Come è noto, il tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite della Corte federale d’appello in una decisione (n. 67/2022-2023) che ha enunciato principi di cui le Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto poi coerente applicazione (Sez. I, decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/2022-2023, nonché n. 27/2023-2024; Sez. IV, decisione n. 7/2023-2024).
Questa costante giurisprudenza ritiene che tale non consentita partecipazione o utilizzazione costituisca una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenti un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative.
Sul piano delle sanzioni, per quanto riguarda le società deferite, la giurisprudenza ricordata rammenta che, per consolidato indirizzo del giudice sia endo che eso-federale, nelle vicende in esame la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli e dei requisiti necessari e afferma la regola (salvo determinati correttivi di equità, da applicarsi quando il numero della gare sia superiore a cinque) che la società che faccia partecipare a una gara un calciatore non legittimato incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di € 100,00, per ciascun incontro.
7. Nel caso di specie, il Tribunale territoriale, infliggendo alla società S.C.D. Città di Torre del Greco, accanto alla sanzione pecuniaria, quella della penalizzazione di 1 solo punto in classifica sulla base di considerazioni generiche e niente affatto condivisibili (“[i]l Tribunale … ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato”), non ha fatto buon governo delle regole ricordate. Quella del primo giudice è un’affermazione apodittica (si vedano, a smentirla, le controversie decise da alcune recentissime decisioni delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello (n. 90, n. 91, n. 92 e n. 93/2023-2024) e comunque inconferente, in quanto la valutazione dell’antigiuridicità di un comportamento non può dipendere dal suo carattere sporadico o ripetuto.
8. In definitiva, il reclamo è fondato e va pertanto accolto, con parziale riforma della decisione di primo grado.
9. Peraltro, la Procura federale cade verosimilmente in un equivoco là dove chiede la condanna della società S.C.D. Città di Torre del Greco alla penalizzazione di 2 punti in classifica per violazioni che interessano 3 gare ufficiali (e non 2, come invece si afferma ripetutamente nel reclamo). La stessa Procura, comunque, chiede pure, in alternativa alla penalizzazione di 2 punti, l’irrogazione delle “sanzioni che saranno ritenute giuste”.
Di conseguenza, per l’effetto dell’accoglimento del reclamo, anche in applicazione del potere ex art. 106, comma 2, primo periodo, C.G.S., la sanzione della penalizzazione in classifica a carico della società S.C.D. Città di Torre del Greco va rideterminata nella misura di 3 punti da scontarsi nel campionato in corso, ferma restando la sanzione pecuniaria inflitta in primo grado.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata e in applicazione dell'art. 106, comma 2, primo periodo C.G.S., ridetermina la sanzione della penalizzazione in classifica nella misura di punti 3 (tre) da scontarsi nel campionato in corso fermo restando la sanzione pecuniaria inflitta in primo grado.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce