F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0182/CSA pubblicata del 28 Marzo 2024 – ASD AVC Vogherese 1919
Decisione/0182/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0244/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0244/CSA/2023-2024, proposto dalla Società ASD AVC Vogherese 1919 in data 11.03.2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 100 del 5.03.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2024, il dott. Agostino Chiappiniello.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società ASD AVC Vogherese 1919 ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di € 800,00 alla reclamante e della squalifica a quattro giornate effettive di gara all’allenatore, sig. Marco Molluso, inflitte dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 100 del 5 marzo 2024, in relazione alla gara ASD AVC Vogherese 1919/Gozzano S.S.D.A.R.L. del 3.3.2024, valevole per il campionato di Serie D, Girone A.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere propri sostenitori inveito nei confronti della Terna Arbitrale rivolgendo espressioni offensive e minacciose”; quanto invece all’allenatore, sig. Molluso Marco, “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.
La società reclamante non contesta i fatti ma ritiene, per quanto riguarda l’ammenda, che il pubblico abbia manifestato un semplice malumore, dovuto all’espulsione di due giocatori, senza pronunciare le frasi così volgari riportate nel referto arbitrale. Invece, con riferimento alla squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta all’allenatore, sig. Marco Molluso, la reclamante, che invoca a sostegno delle sue affermazioni uno spezzone del video della partita, sostiene che il sig. Molluso non ha pronunciato alcuna frase irriguardosa, essendosi rivolto in occasione del fatto sanzionato al proprio calciatore n. 5 e non all'arbitro, il quale probabilmente ha attribuito all'allenatore frasi provenienti da tifosi posti in prossimità della recinzione.
Conclusivamente la società reclamante chiede una riduzione delle sanzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita in merita ai fatti sanzionati con l'ammenda: "A fine gara, un nutrito numero di tifosi si avvicinava alla recinzione vicino alla zona per rientrare negli spogliatoi in maniera minacciosa battendo sulla stessa con le mani. Inveiva contro tutta la Terna Arbitrale insultandoci in maniera volgare, dicendo cose come fate schifo, siete delle merde, scandalosi, figli di puttana e via discorrendo." Quanto all'allenatore, dal referto arbitrale risulta invece che <<si rivolgeva nei miei confronti utilizzando linguaggio volgare, diceva: "Vattene a fanculo, sei scarso, che cazzo non fischi”>>.
La ricostruzione dei fatti, cosi come esposta nel reclamo, che al riguardo non adduce alcun mezzo di prova ammissibile in questa sede, stante la preclusione posta dall'art. 61, comma 2, CGS, ad utilizzare la videoregistrazione della partita (che peraltro deve offrire piena garanzia tecnica e documentale) per fatti diversi dallo scambio del soggetto sanzionato, risulta del tutto smentita dai contenuti del referto arbitrale,
Tra l’altro, non può non rilevarsi che il reclamo appare anche contraddittorio laddove, con riguardo alla sanzione nei confronti dell'allenatore, sostiene che il sig. Molluso non avrebbe profferito alcuna espressione irriguardosa nei confronti dell’arbitro, il quale avrebbe attribuito all'allenatore frasi provenienti da qualche tifoso e, nel contempo, afferma, relativamente alla sanzione dell’ammenda, che nessuna espressione offensiva e minacciosa sarebbe stata pronunciata dai propri sostenitori nei confronti della Terna Arbitrale.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce