F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0184/CSA pubblicata del 2 Aprile 2024 – U.S.D. Osimana

Decisione/0184/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0238/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0238/CSA/2023-2024,  proposto dalla società U.S.D. Osimana in data 06.03.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 302 del 29.02.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2023, il Dott. Alberto Urso, udito l'Avv. Mattia Grassani per la reclamante e comparso il Vice Presidente Giovanni Giacco;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S.D. Osimana ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LND (Com. Uff. n. 302 del 29.02.2024) con cui le è stata inflitta la sanzione della squalifica del campo di gioco fino al 30.08.2025 con decorrenza immediata, campo neutro a porte chiuse, e l’ammenda per 5.000,00, per avere propri sostenitori, nel corso della gara di Coppa Italia Eccellenza e Promozione, girone D, con l’Atletico BMG disputata il 28 febbraio 2024, “per l’intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo della Quaterna Arbitrale. In particolare, nel corso del secondo tempo, tali sostenitori si accanivano nel reiterato lancio di sputi, oggetti (bicchieri, lattine, fumogeni, accendini, monete, pietre, etc...) e liquidi all’indirizzo di un AA, il quale veniva colpito:

a) da decine di sputi che lo attingevano alla testa, sulle spalle, alla schiena e sulle gambe;

b) in tre occasioni, dal lancio di liquidi (aranciata e birra) che lo attingevano alla schiena, sul fianco e alla testa;

c) da numerosi oggetti alla schiena, tra cui 4 bicchieri di plastica (2 vuoti e 2 pieni), una lattina vuota e una moneta che gli provocava lieve dolore;

d) da un abbondante quantitativo di urina che lo attingeva alla schiena, sul fianco ed alla testa, provocandogli nausea e disgusto;

e) da un sasso che lo colpiva alla testa, procurandogli forte dolore ed un evidente ematoma alla testa.

Tali condotte costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni e a richiedere l’intervento del capitano della Società ospitante.

Inoltre, i medesimi sostenitori, introducevano ed utilizzavano materiale pirotecnico (3 fumogeni) che una volta estinto veniva lanciato all’indirizzo dell’AA senza colpirlo, nonché tentavano di provocare la caduta dell’Ufficiale di gara, protendendo un’asta di bandiera dalla rete di recinzione fino al terreno di gioco.

Al termine della gara, infine, tutti i tesserati della Società accerchiavano la Quaterna Arbitrale profferendo espressioni gravemente offensive e minacciose, impedendo loro il tempestivo rientro negli spogliatoi, nonché favorendo l’ingresso sul terreno di gioco di persone non autorizzate né identificate, che assumevano un contegno analogo ponendosi a poca distanza dagli Ufficiali. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’ordine per presidiare l’allontanamento dall’impianto degli arbitri.

Sanzione così determinata in ragione del totale spregio manifestato per i principi di correttezza, probità e rispetto, attraverso condotte chiaramente orientate ad una indebita mortificazione dell’altro e del tutto aliene dallo svolgimento dell’attività sportiva”.

Nel dolersi di tale decisione la reclamante, premettendo di essersi sin da subito dissociata dal comportamento dei propri sostenitori (peraltro di numero esiguo), deduce la genericità e contraddittorietà delle contestazioni, come tratte dal supplemento di referto del Commissario di campo.

In particolare, da tale ultimo supplemento di rapporto emerge che al termine della gara tutti i giocatori e dirigenti della Osimana avrebbero accerchiato la quaterna arbitrale offendendola e minacciandola, con impedimento di immediato accesso agli spogliatoi, mentre nulla di tutto ciò risulta dai rapporti della terna arbitrale.

Anche in relazione all’affermazione per cui l’assistente dell’arbitro sarebbe stato attinto da un sasso lanciatogli alla testa, la reclamante deduce come alcun sasso sia stato rinvenuto sul terreno di gioco, tanto che lo stesso assistente ha fatto sereno rientro negli spogliatoi, né le forze dell’ordine sono intervenute al riguardo.

In ordine al comportamento dei tifosi, poi, vi sarebbero plurime circostanze attenuanti da tenere in considerazione, e in specie: l’impossibilità per la Osimana di svolgere attività di controllo e “prefiltraggio”, trovandosi in trasferta; il fatto che l’ingresso di soggetti non autorizzati al termine della gara andrebbe ricondotto a deficienze organizzative della società ospitante; il fatto che nessun intervento v’è stato da parte delle Forze dell’ordine, e il che non può essere imputato all’Osimana; il numero esiguo dei tifosi coinvolti, pari a circa 15 su 150 presenti alla gara; il curriculum disciplinare virtuoso della Osimana, la cui tifoseria ha peraltro partecipato a varie iniziative di stampo sociale a livello sia locale che nazionale; la sproporzione della previsione, oltreché della disputa di gare a porte chiuse, anche del loro svolgimento in campo neutro, e in ogni caso la sproporzione rispetto a decisioni prese su casi analoghi; il fatto che la previsione della disputa di gare in campo neutro comporti notevoli e sproporzionati oneri, economici ed organizzativi, a carico della società; l’impegno sociale profuso in varie occasioni dalla tifoseria dell’Osimana.

Concludendo in conformità, la reclamante chiede l’annullamento della sanzione dell’ammenda e la riduzione di quella della squalifica del campo, limitandola alla chiusura del solo “Settore A”, o del “Settore A” e del “Settore B”, e comunque revocando la misura del campo neutro; in via istruttoria, la reclamante chiede la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione ad alcuni profili di fatto della vicenda controversa.

La reclamante ha ulteriormente sviluppato le proprie difese a mezzo di memoria.

Alla riunione del 18 marzo 2024 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in ordine all’entità della sanzione, nei termini e per le ragioni che seguono.

Il rapporto dell’assistente dell’arbitro, cui il referto arbitrale rimanda e sulla cui base il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione impugnata, riferiva quanto segue: “Durante tutta la durata della gara venivo ripetutamente fatto oggetto di insulti da parte dei tifosi ospiti collocati sugli spalti alle mie spalle. In particolare mi rivolgevano espressioni volgari, offensive e discriminatorie quali 'coglione', 'stronzo', 'stupido', 'deficiente', 'frocio', 'handicappato', 'pezzo di merda' e poi 'hai il culo chiacchierato frocio, si vede che ti piace prenderlo al culo'. Inoltre venivo fatto oggetto di minacce di percosse e morte. Questi atteggiamenti violenti sono andati peggiorando e degeranedo nel s.t. quando dai semplici insulti verbali venivo continuamente fatto bersaglio di diversi oggetti e liquidi che mi costringevano in due occasioni a richiamare l'attenzione dell'arbitro per interrompere la gara perchè ero impossibilitato a proseguire nel mio lavoro. In particolare venivo attinto decine e decine di volte da sputi che mi colpivano la testa, le spalle, la schiena, i glutei e le gambe. In almeno 3 occasioni ero colpito alla schiena, sul fianco e alla testa da bevande, quali aranciata e birra, lanciati attraverso la cancellata. In più occasioni ero fatto bersaglio di almeno 4 bicchieri in plastica, di cui 2 vuoti e 2 pieni, e 1 lattina venendo colpito alla schiena da uno dei bicchieri vuoti causandomi fastidio. In un'altra occasione sono stato fatto bersaglio di almeno 3 fumogeni esausti senza essere colpito e di moltepilici oggetti di plastica (come tappi e piccoli contenitori) venendo colpito da almeno 2 di essi alla schiena senza arrecarmi dolore. In 2 occasioni ero fatto bersaglio di accendini senza venire colpito e di 1 moneta, venendo colpito alla schiena, provocandomi un lieve dolore. In un'occasione i tifosi tentavano di sgambettarmi con l'asta di una bandiera, che avevano fatto passare attraverso le fessure della cancellata, posizionandola in basso, a mezza altezza, dalla cancellata stessa fino alla linea laterale del t.d.g. costringendomi ad entrare sullo stesso per proseguire la corsa. Infine, negli ultimi minuti di gara, venivo fatto bersaglio e colpito alla schiena, sul fianco, alla testa e sui glutei da un liquido caldo che si rivelava essere urina dall'odore, causandomi nausea e profondo disgusto che si univano al dolore morale per l'umiliazione a cui venivo sottoposto. Per ultimo, al termine della gara, subito dopo il triplice fischio, venivo raggiunto alla testa da un sasso, il quale mi procurava forte dolore e un bernoccolo”.

Anche dal referto del Commissario di campo, presente in atti, emerge quanto segue: “ Per tutta la durata della gara un gruppo di circa 150 tifosi della SOCIETA' OSIMANA, assiepato alle spalle (circa 3 metri) dall'Assistente n.2, ha posto in essere manifestazioni di intemeperanza verbale nei confronti della quaterna arbitrale; queste diventavano più incisive quando l'Assistente era costretto a correre davanti al gruppetto (15 tifosi) più ‘caldo’ dell’Osimana.

Dal 23' del secondo tempo, dal momento cioè della rete siglata dall'ATLETICO BMG, e fino al termine della gara detti facinorosi hanno inveito con violenza nei confronti di tutta la squadra arbitrale ed in particolare nei confronti dell'Assistente a loro vicino lanciando contro quest'ultimo oggetti di ogni genere (bottigliette etc.) e soprattutto sputi e liquidi di ogni genere (secondo l'Assistente, visibilmente scosso a fine gara, anche urina), quasi tutti andati a segno.

Per ben due volte l'Assistente, non potendo più continuare con la dovuta serenità, era costretto a richiamare l'attenzione dell'Arbitro che interrompeva il giuoco per richiamare il Capitano dell'Osimana affinché ponesse in essere comportamenti, rivelatisi assolutamente vani, atti a placare le ire dei propri sostenitori.

Al triplice fischio di chiusura della gara, tutti i giuocatori e dirigenti dell'Osimana hanno inveito nei confronti della squadra arbitrale, accerchiandoli ed impedendo a questi ultimi di fare ritorno nel proprio spogliatoio.

Vista la scena, mi avvicinavo agli arbitri nel tentativo di sedare gli animi e rilevavo alcuni giuocatori di riserva che, con in mano un telefono cellulare, riprendevano a non più di due metri il Quarto Ufficiale di gara,reo (secondo il loro parere) di aver ‘pestato’ un piede ad uno dei giuocatori occupanti la panchina e ad averli poi definiti ‘ridicoli’ .

Appuravo quanto detto perché, nel parapiglia generale, tutti i tesserati dell'Osimana si rivolgevano al sottoscritto rappresentando quanto prima affermato.

In quegli istanti, mentre si era ancora in campo impossibilitati a rientrare negli spogliatoi, gli arbitri venivano avvicinati da alcuni estranei, tutti ovviamente riconducibili alla soc. Osimana ed entrati furtivamente sul rettangolo di giuoco, ai quali rivolgevano frasi ingiuriose, quasi faccia a faccia, tipo:‘Siete venuti a rovinarci! Siete la rovina del mondo del calcio!’

Tali intemperanze duravano circa quattro/cinque minuti e terminavano unicamente perché tutti i tesserati della società OSIMANA, si recavano a salutare i propri tifosi lasciando così rientrare la quaterna arbitrale.

Congiuntamente al Comandante dei Carabinieri seguivo l’allontanamento dall’impianto sportivo sia dei tesserati che della tifoseria ospite e, assicurato da questi che nessuno ci fosse più nei pressi del campo sportivo, potevo lasciare l'impianto insieme con tutta la squadra arbitrale senza altre conseguenze”.

Da tali rapporti, aventi valore probatorio privilegiato in relazione ai fatti occorsi, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., emergono chiaramente gli episodi di condotta violenta dei tifosi sanzionabili a norma dell’art. 26, comma 4, C.G.S.

Al riguardo, seppure la disposizione, nel prevedere i limiti edittali, lascia “ferme […] le altre sanzioni applicabili” (ivi inclusa, a fronte del rimando del comma 3 all’art. 8, comma 1, lett. d), e) ed f), C.G.S. la squalifica del campo di gioco), nel caso di specie, il tenore complessivo dei fatti occorsi - connotati da indubbia gravità, ma al contempo correlati a comportamenti di un numero ancora contenuto di tifosi, e non affiancati da una violazione dell’obbligo di vigilanza sugli stessi della società - unitamente all’atteggiamento di dissociazione assunto dalla stessa società successivamente alla gara e all’assenza di analoghi precedenti in capo alla Osimana inducono a riformare la decisione di primo grado in ordine all’entità della sanzione, che risulta in sé eccessivamente gravosa.

A un complessivo apprezzamento dei fatti, risulta congrua e adeguata al livello di disvalore delle condotte poste in essere la sanzione della squalifica del campo di gioco fino al 31 agosto 2024, con gare da disputare a porte chiuse (eliminando la previsione di disputa in campo neutro), con decorrenza immediata, salva la conferma della sanzione dell’ammenda, con inflizione di contestuale diffida.

In conclusione, per le suesposte ragioni, il reclamo va parzialmente accolto, e la sanzione rimodulata nei termini suindicati, respinte le altre richieste della reclamante, ivi incluse quelle istruttorie, irrilevanti ai fini del decidere a fronte della ricostruzione dei fatti, nei sensi suesposti.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione della squalifica del campo di gioco fino al 31.08.2024 - porte chiuse - decorrenza immediata.

Conferma la sanzione dell'ammenda di 5.000,00, con diffida.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 
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