F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0185/CSA pubblicata del 2 Aprile 2024 – Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a.r.l.

Decisione/0185/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0252/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0252/CSA/2023-2024, proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a.r.l. in data 13.03.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.03.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone E, Ghiviborgo VDS - Aquila 1902 Montevarchi, del 10.03.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di Euro 2.500,00 “Per avere propri tifosi al 12' del primo tempo lanciato ad un A.A. un rotolo di carta igienica colpendolo al polpaccio senza recare danni. Inoltre, per tutta la durata della gara insultavano e minacciavano la Terna Arbitrale.”

La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dai propri sostenitori nella circostanza per cui è causa, chiedendo la riduzione della sanzione dell’ammenda.

La società Aquila Montevarchi, in particolare, ha evidenziato come, in considerazione dei precedenti provvedimenti sanzionatori inflitti dagli Organi di giustizia sportiva negli ultimi mesi, anche di chiusura dell’impianto di giuoco, per comportamenti analoghi da parte dei propri sostenitori, ha cercato di porre in essere misure idonee a limitare o attenuare o comunque contenere intemperanze dei tifosi. La reclamante, pertanto, ha chiesto di valutare a fini attenuanti la propria condotta qualificandola nell’alveo dell’attenuante positivamente prevista all’art. 29 comma 1 lett. a) CGS o in ipotesi nella fattispecie attenuante residuale prevista dall’art. 13 comma 2 CGS.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 marzo 2024, per la reclamante è comparso l'Avv. Fabio Giotti, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel rapporto dell’Assistente n.2, che, unitamente ai referti degli altri Ufficiali di gara, costituisce un unicum integrante la documentazione ufficiale di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova, risulta che “Al minuto 12 del primo tempo, tifosi afferibili alla soc. ospite Aquila Montevarchi (riconoscibili dal posizionamento nel settore ospiti e dalle sciarpe), mi lanciavano un rotolo di carta igienica sul polpaccio, senza recarmi alcun danno fisico. Inoltre per tutta la durata della gara urlavano numerosi insulti ed epiteti come: 'Stanotte vi dovete trovare in un lago di sangue' 'Sudici, vermi, venduti' 'Figli di puttana luridi, fanno bene a menarvi'.”

Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nella ricostruzione della condotta contestata ai sostenitori della società reclamante, individuati direttamente dall’assistente arbitrale n.2, i quali, al di là del lancio del rotolo di carta igienica, che comunque attingeva il corpo dell’Assistente, per tutta la durata della gara urlavano insulti e minacce, non risultando, peraltro, nuovi a simili comportamenti, considerati i precedenti specifici in materia e non emergendo ragioni per poter dar luogo all’applicazione delle attenuanti invocate.

Tali circostanze giustificano l’irrogazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, che, pertanto deve ritenersi congrua e condivisibile.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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