F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0186/TFN – SD del 27 Marzo 2024 (motivazioni) – Brindisi Football Club Srl e Mariachiara Rispoli – Reg. Prot. 156/TFN-SD
Decisione/0186/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0156/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella – Componente
Andrea Giordano – Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20089 /645pf2324/GC/blp dell’11 febbraio 2024 nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli e della società Brindisi Football Club Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Co.Vi.So.C., nella riunione del 15 gennaio 2024, ha riscontrato, all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio preposto al supporto dell'attività degli organi di controllo, che la società S.S. Brindisi Football Club s.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2023, così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. V, delle NOIF, e con nota di due giorni dopo Prot. n. 213/2024, ha trasmesso gli atti alla Procura Federale, compreso il memorandum riepilogativo dal quale emerge che le ritenute Irpef per l'imposto di Euro 34.185,00= ed i contributi Inps per l'importo di Euro 71.557,00= risultavano versati solo in data 19 dicembre 2023, come da quietanze modello F24 dell'Agenzia delle Entrate.
La Procura Federale ha provveduto all'iscrizione nel registro dei procedimenti in data 18 gennaio 2024 al n. 645pf23-24.
All'esito dell'attività di indagine, nella quale sono stati acquisiti gli accertamenti istruttori della Co.Vi.So.C., i fogli di censimento trasmessi dalla Lega Pro, la visura camerale della società, la Procura Federale ha elevato, in data 23 gennaio 2024, al Prot. 18091/645pf23-24/GC/blp, la comunicazione di conclusione delle indagini, notificandola alla signora Mariachiara Rispoli, quale Amministratrice Unica e legale rappresentante di S.S. Brindisi Football Club s.r.l. ed al sodalizio sportivo.
In data 8 febbraio 2024 l'Avv. Enrico Lubrano ha trasmesso alla Procura Federale, a mezzo pec, una memoria difensiva con i relativi allegati ed ha chiesto di estrarre copia degli atti. Nella memoria ha sostenuto che il ritardo di un solo giorno nei due versamenti sarebbe stato determinato da forza maggiore costituita dall'impossibilità di operare sull'Home banking in data 18 dicembre 2023 per un malfunzionamento del sistema, risultante a suo dire da alcuni scambi di mail risalenti al 20/21 dicembre, chiedendo che venisse disposta l'archiviazione del procedimento.
La Procura Federale, con atto in data 11 febbraio 2024 Prot. 20089/645pf23-24/GC/blp, ha invece deferito la signora Mariachiara Rispoli, Amministratrice Unica e legale rappresentante pro tempore della S.S. Brindisi Football Club s.r.l. all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non avere versato, entro il termine del 18 dicembre 2023, le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2023. Nello specifico, si segnala che la società ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative al bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo di Euro 34.185,00= solo in data 19 dicembre 2023, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 18 dicembre 2023), nonché ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi al bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo di Euro 71.557,00= solo in data 19 dicembre 2023, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 18 dicembre 2023). È stata inoltre deferita la società S.S. Brindisi Football Club s.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dalla signora Mariachiara Rispoli, Amministratrice Unica e legale rappresentante pro tempore della società stessa, all'epoca dei fatti, e per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell'art. 33, comma 4, del CGS.
La fase pre dibattimentale
Dopo la rituale convocazione per l'udienza del 29 febbraio 2024, le parti depositavano il giorno prima istanze di accordo ai sensi dell'art. 127 CGS regolarmente sottoscritte dalla Procura Federale e da ciascuno dei due deferiti ove veniva concordata la sanzione inibitoria, già ridotta, di giorni 30 per la signora Mariachiara Rispoli e la sanzione, già ridotta, di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella presente stagione sportiva, oltre a Euro 5.000,00= di ammenda a carico di S.S. Brindisi Football Club s.r.l.
Il primo dibattimento
All'udienza del 29 febbraio 2024 erano presenti il Dott. Luca Scarpa in rappresentanza della Procura Federale e gli Avv.ti Enrico Lubrano e Maria Burattini per i due deferiti, i quali si riportavano alle istanze ex art. 127 CGS.
Il Presidente del Collegio ha chiesto al Dott. Scarpa di illustrare le valutazioni operate e quest'ultimo ha replicato che le stesse erano state svolte sulla base del brevissimo ritardo nei due versamenti e sulla tenuità delle violazioni.
A sua volta l'Avv. Lubrano ha sostenuto che il ritardo di un giorno è dipeso da causa di forza maggiore, ma che non si era risusciti allo stato a dimostrarlo, compiutamente formulando istanza di rinvio per presentare documenti e memorie in difesa dei suoi assistiti.
Il rappresentante della Procura Federale non si opponeva, pur rilevando che agli atti non si rinveniva prova che il giorno 18 dicembre 2023 il sodalizio sportivo avesse a disposizione la provvista necessaria ad effettuare i due pagamenti in scadenza. Il Collegio, in camera di consiglio, emetteva apposita ordinanza con la quale, fatti salvi i diritti di prima udienza e previa sospensione dei termini, ordinava alla società Brindisi Football Club s.r.l. di depositare entro il 14 marzo 2024, ore 16.00, gli estratti dei propri conti correnti con indicazione del saldo giornaliero che abbracciassero le giornate dal 15 al 19 dicembre 2024, fissando nuova udienza al 18 marzo 2024, ore 11.15.
Il secondo dibattimento
In adempimento di quanto ordinato il difensore dei deferiti ha fatto pervenire l'estratto conto del 29 febbraio 2024, intestato a S.S. Brindisi Football Club s.r.l., emesso dalla Banca Popolare Pugliese e ha nuovamente prodotto la memoria difensiva dell'8 febbraio 2024, con tre allegati, redatta nell'interesse della signora Mariachiara Rispoli in proprio e quale legale rappresentante della società sportiva.
Il Dott. Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, visto l'estratto conto prodotto, rilevava che in data 18.12.2023 il sodalizio sportivo non aveva sul proprio conto corrente la provvista necessaria ai due versamenti che scadevano in tale data e che gli stessi erano avvenuti il giorno dopo, a seguito di vari bonifici accreditati sul medesimo conto.
L'Avv. Lubrano si riportava agli atti versati e dichiarava che la società riconosceva il mancato rispetto del termine e chiedeva l'applicazione di una sanzione minima, stante il carattere estremamente limitato del ritardo e considerato il proprio ravvedimento operoso.
Le parti congiuntamente confermavano comunque la proposta di accordo ex art. 127 CGS già depositata in atti.
Il Collegio, dopo breve camera di consiglio, dichiarava la non sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia degli accordi ed invitava le parti a concludere.
Il Dott. Scarpa, affermata la fondatezza del deferimento, chiedeva l'irrogazione della sanzione della inibizione di un mese e 15 giorni a carico della signora Mariachiara Rispoli e la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella presente stagione sportiva a carico di S.S. Brindisi Football Club s.r.l.
L'Avv. Enrico Lubrano, per contro dei due deferiti, nel richiamare la memoria difensiva e la richiesta di archiviazione essendo dipeso il mancato pagamento da forza maggiore, ha osservato in subordine che in ogni caso andrebbe valutata la riduzione della sanzione edittale in ragione della esiguità del ritardo e del ravvedimento operoso dimostrato con i due versamenti del 19 dicembre 2023, della buona fede dei due deferiti e dell'esistenza di precedenti oggetto di accordi ex art. 126 CGS (casi Genoa e Parma) con irrogazione della sanzione della penalizzazione di un solo punto in classifica per casi ritenuti più gravi di quello in esame.
I motivi della decisione
1. I fatti oggetto del deferimento risultano pacificamente provati a livello documentale e neppure contestati dalla difesa.
Effettivamente è emerso che i deferiti non hanno provveduto entro il termine regolamentare del 18 dicembre 2023 (il giorno 16 era un sabato) al versamento delle ritenute Irpef relative al bimestre settembre-ottobre 2023 per l'importo di Euro 34.185,00= ed al versamento dei contributi Inps relativi al bimestre settembre-ottobre 2023 per l'importo di Euro 71.557,00=. Entrambi i versamenti sono stati eseguiti con gli appositi modelli F24 il giorno successivo alla scadenza e cioè in data 19 dicembre 2023 con provvista prelevata dal conto corrente intestato alla società calcistica, il giorno prima inesistente.
2. Occorre subito evidenziare che ai sensi dell'art. 33, comma 4, CGS "Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti a favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare ...b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre- 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile,della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica". A sua volta l'art. 85, lett. c, par. V, NOIF prevede che " 1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del ...- secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati".
3. Orbene, dalla lettura del combinato disposto delle due norme citate emerge che le violazioni si perfezionano a causa del mancato pagamento di ciascuno degli obblighi declinati, tra loro ontologicamente autonomi quanto differenti nelle causali dei versamenti, alle scadenze fissate dall'ordinamento.
Ciò è talmente vero che per pacifica giurisprudenza endofederale la violazione della singola obbligazione neppure deve riguardare necessariamente l'intero bimestre, verificandosi la violazione anche laddove sia riferita a uno solo dei mesi che compongono il bimestre, pur comportando il dimezzamento della sanzione edittale di due punti di penalizzazione in classifica (CFA S.U. n. 108/CFA- 2022-2023).
4. Proprio nella citata decisione si legge che il ritardo nell'assolvimento dell'obbligo rispetto alla scadenza codificata, anche se breve (nella fattispecie esaminata le ritenute Irpef erano state versate con due giorni di ritardo), non assume alcun rilievo sotto il profilo del perfezionamento dell'infrazione perché "l'ordinamento sportivo richiede l'assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrate l'affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l'indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) ed obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione (art. 33 CGS)".
La ragione di tale interesse risiede nell'esigenza primaria di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società sportive partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare di continuo, "nonché di assicurare la regolarità della competizione che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti diretti a potenziare la capacità sportiva in danno del rispetto delle regole fiscali e previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva" (Decisione n. 0177 /TFNSD del 18.3.2024).
5. La gravità delle violazioni agli obblighi contestati non consente l'applicazione di alcuna attenuante neanche connessa alla tenuità del danno e al ritardo di un solo giorno.
Valga in proposito il consolidato principio dell'insormontabilità dei limiti edittali, con conseguente inapplicabilità delle circostanze attenuanti (CFA S.U. n. 88 e n. 89/2019-2020) e quello per il quale la sanzione, nell'ordinamento sportivo, ha uno scopo retributivo e di restaurazione della par condicio nelle competizioni agonistiche.
"Tanto conduce a considerare una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nell'attribuzione di punti negativi in classifica. Mentre le prime- connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generale preventiva)- devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado di colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.), le seconde devono tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione" (CFA S.U. n. 108/CFA- 2022-2023).
Con la conseguenza che, nel primo caso, la sanzione può essere determinata facendo uso delle circostanze aggravanti quanto attenuanti; nel secondo caso il potere discrezionale sulla determinazione della sanzione deve essere contenuto in limiti più angusti, potendo esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali.
Ciò in quanto la penalizzazione in termini di punti in classifica si ripercuote non solo sulla società sanzionata, ma anche nella sfera giuridica degli altri competitori determinando la necessità che la sanzione, onde rispettare la par condicio, non possa essere irrogata in misura minore ai limiti edittali, salvo che non risulti espressamente previsto da norma derogatoria.
6. Rilevato per le suesposte ragioni la commissione delle due infrazioni ascritte ai deferiti, va sottolineato che le tesi propugnate nella memoria difensiva in atti non sono condivisibili.
In essa si eccepisce che il ritardato pagamento dei due istituti contestati sarebbe stato determinato da forza maggiore costituita dall'impossibilità di operare sull'home banking il giorno 18 dicembre 2023, richiamando a sostegno uno scambio di e-mail risalente al 20 e 21.12.2023 tra l'Amministratrice Unica ed un funzionario bancario con oggetto principale la richiesta di restituzione del bancomat bloccato all'interno dell'ATM a causa di un'interruzione di energia elettrica verificatasi nel pomeriggio del giorno 19. Nello stesso treno di a.mail, dopo una lamentela della signora Rispoli per i rallentamenti patiti il giorno 18 nell'eseguire bonifici ad opera di partner commerciali della società sportiva, il funzionario riferiva che effettivamente la giornata di lunedì 18 era stata problematica sia per il malfunzionamento del bancomat sia per problemi di collegamento all'Host centrale che avrebbe avuto ripercussioni sui collegamenti ad internet Banking.
Orbene, tale affermazione non si presta all'interpretazione offerta dalla difesa dei deferiti non essendo eventuali rallentamenti nell'eseguire giroconti e le problematiche di collegamento ad internet banking equiparabili alla eccepita impossibilità di operare sull'home banking (che fra l'altro costituisce solo uno degli strumenti per eseguire le operazioni sul conto corrente, ma non certo l'unico). Infatti la forza maggiore consiste in un evento al quale non è oggettivamente possibile resistere. Tale evento, per la sua forza intrinseca, determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile. Nel caso di specie non solo il conto corrente della società calcistica era comunque funzionante nonostante i problemi lamentati, ma l'ordinanza istruttoria ha consentito di appurarne l'effettivo costante funzionamento. Ed invero nella giornata del 18 dicembre 2023 il conto corrente in questione presentava nella mattinata un saldo attivo di soli Euro 57,67= e sullo stesso sono poi state eseguite ben 54 operazioni, tra versamenti in contanti Self, bonifici accreditati da terzi e disposizioni di bonifico disposti dalla società a terzi (esempio, stipendi a calciatori relativi al mese di ottobre 2023) ed al termine della giornata il conto presentava un saldo attivo di soli Euro 37,53=. Si ha così la conferma documentale che, nella giornata del 18 dicembre 2023, i deferiti non hanno mai avuto la disponibilità della provvista necessaria ad eseguire i pagamenti in scadenza per le ritenute Irpef ed i contributi Inps.
Solo nella giornata successiva, a termine ormai scaduto, sul conto corrente del sodalizio sportivo, a seguito di ben 27 operazioni tra versamenti in contanti e bonifici provenienti da terzi, si è costituita la valuta di Euro 105.742,69= utilizzata ad eseguire i due versamenti risultanti dai Modelli F24 in data 20.12.2024, sia pur con valuta del 19, con esclusione della sussistenza di forza maggiore.
7. Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, il Collegio, richiamando quanto esposto, ritiene obbligata in assenza di deroghe normative, per quel che riguarda la società S.S. Brindisi Football Club s.r.l., la sanzione minima edittale di cui all'art. 33, comma 4, CGS per il bimestre contestato nella misura di due punti di penalizzazione in classifica per il mancato versamento delle ritenute Irpef e di due punti di penalizzazione in classifica per il mancato versamento del bimestre dei contributi Inps, trattandosi come anticipato di violazioni ontologicamente autonome e da sanzionare singolarmente.
8. Per quanto attiene alla posizione della legale rappresentante signora Mariachiara Rispoli, tenuto conto delle due omissioni, dell'entità economica dei versamenti dovuti, della loro rilevanza e dell'intervenuto pagamento nel giorno successivo alla scadenza regolamentare, il Collegio ritiene equa e proporzionata la sanzione di 45 giorni di inibizione (peraltro eguale a quella base, non ancora ridotta, riportata nell'istanza di accordo ex art. 127 CGS).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per la sig.ra Mariachiara Rispoli, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;
- per la società Brindisi Football Club Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 marzo 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Carlo Purificato
Luca Voglino
Depositato in data 27 marzo 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai