FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 398/AA del 27/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FRIZZERA FACCIOLO VIADANA F.C.CLIVENSE S.S.A.D.R.L

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 350 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Gian Micaela VIADANA, dei Sig.ri Marco FRIZZERA, Loris FACCIOLO, e della società F.C. CLIVENSE S.S.D.A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAN MICAELA VIADANA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Clivense S.S.D.A.R.L all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Clivense S.S.D.A.R.L., omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Terpo Xhoni, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società F.C. Clivense S.S.D.A.R.L., alle gare Clivense – San Marco del 27.8.2023 e Lessinia 2018 – Clivense del 3.9.2023 valevoli per il Trofeo Regione Veneto di Seconda Categoria, nonché Virtus United – Clivense del 24.9.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

MARCO FRIZZERA, Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la F.C. Clivense S.S.D.A.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare Clivense – San Marco del 27.8.2023 e Lessinia 2018 – Clivense del 3.9.2023 valevoli per il Trofeo Regione Veneto di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Clivense S.S.D.A.R.L. nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Terpo Xhoni, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

LORIS FACCIOLO, Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la F.C. Clivense S.S.D.A.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Virtus United – Clivense del 24.9.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Clivense S.S.D.A.R.L. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Terpo Xhoni, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

F.C. CLIVENSE S.S.D.A.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Gian Micaela VIADANA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società F.C. CLIVENSE S.S.D.A.R.L., e dai Sig.ri Marco FRIZZERA e Loris FACCIOLO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Gian Micaela VIADANA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco FRIZZERA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Loris FACCIOLO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di seconda categoria nella stagione sportiva 23- 24 per la società F.C. CLIVENSE S.S.D.A.R.L;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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