FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 399/AA del 27/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PALMERI SIDOTI MONTE ASD SANTANGIOLESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino PALMERI, Federico SIDOTI, Augusto Martin MONTE, e della società A.S.D. SANTANGIOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO PALMERI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santangiolese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santangiolese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Augusto Martin Monte, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Santangiolese, alle seguenti gare: Nuova Rinascita - A.S.D. Santangiolese del 3.9.2023 valevole per la Coppa Italia Eccellenza e Promozione; San Fratello - A.S.D. Santangiolese del 10.9.2023, A.S.D. Santangiolese -Valle del Mela Calcio del 16.9.2023 ed A.S.D. Santangiolese - Polisportiva Gioiosa dell’1.10.2023, tutte valevoli per il campionato di Promozione; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

FEDERICO SIDOTI, vice presidente della società A.S.D. Santangiolese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Santangiolese nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Augusto Martin Monte, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri: Nuova Rinascita - A.S.D. Santangiolese del 3.9.2023, valevole per la Coppa Italia Eccellenza e Promozione; San Fratello - A.S.D. Santangiolese del 10.9.2023, A.S.D. Santangiolese - Valle del Mela Calcio del 16.9.2023 ed A.S.D. Santangiolese - Polisportiva Gioiosa dell’1.10.2023, tutte valevoli per il campionato di Promozione;

AUGUSTO MARTIN MONTE, calciatore non tesserato all’epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Santangiolese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Santangiolese, ai seguenti incontri senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Nuova Rinascita - A.S.D. Santangiolese del 3.9.2023, valevole per la Coppa Italia Eccellenza e Promozione; San Fratello - A.S.D. Santangiolese del 10.9.2023, A.S.D. Santangiolese - Valle del Mela Calcio del 16.9.2023 ed A.S.D. Santangiolese - Polisportiva Gioiosa dell’1.10.2023, tutte valevoli per il campionato di Promozione;

A.S.D. SANTANGIOLESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino PALMERI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANTANGIOLESE, e dai Sig.ri Federico SIDOTI e Augusto Martin MONTE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonino PALMERI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Federico SIDOTI, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Augusto Martin MONTE, e di € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. SANTANGIOLESE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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