F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0187/CSA pubblicata del 5 Aprile 2024 – U.S.D. Osimana

Decisione/0187/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0238/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

per la correzione del dispositivo n. 0173/CSA/2023-2024 e della decisione n. 0184/CSA/2023-2024 della III sezione della CSA pubblicati, rispettivamente, il 18 marzo 2024 e il 2 aprile 2024; relatore della camera di consiglio del giorno 5 aprile 2024 il Dott. Alberto Urso; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

considerato che sia nel dispositivo n. 0173/CSA/2023-2024, che nella decisione n. 0184/CSA/2023-2024 è stato riscontrato un errore materiale;

che l’errore riguarda il richiamo alla sanzione della squalifica del campo invece di quella dell’obbligo di disputa di più gare a porte chiuse; che i periodi da espungere e sostituire nel dispositivo e nella decisione sono, rispettivamente, i seguenti:

“Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione della squalifica del campo di gioco fino al 31.08.2024 - porte chiuse - decorrenza immediata”.

“A un complessivo apprezzamento dei fatti, risulta congrua e adeguata al livello di disvalore delle condotte poste in essere la sanzione della squalifica del campo di gioco fino al 31 agosto 2024, con gare da disputare a porte chiuse (eliminando la previsione di disputa in campo neutro), con decorrenza immediata, salva la conferma della sanzione dell’ammenda, con inflizione di contestuale diffida”. che i periodi sostitutivi di quelli espunti sono, rispettivamente, i seguenti:

“Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nell’obbligo di disputa fino al 31.08.2024 delle gare casalinghe a porte chiuse, con decorrenza immediata”.

“A un complessivo apprezzamento dei fatti, risulta congrua e adeguata al livello di disvalore delle condotte poste in essere la sanzione dell’obbligo di disputa delle gare casalinghe fino al 31 agosto 2024 a porte chiuse, con decorrenza immediata, salva la conferma della sanzione dell’ammenda, con inflizione di contestuale diffida”.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale del dispositivo n. 0173/CSA/2023-2024 e della decisione n. 0184/CSA/2023-2024 nei sensi di cui in motivazione.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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