F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFNT del 3 Aprile 2024 (motivazioni) – Ricorso della società FCD Cologno – Reg. Prot. 27/TFN-ST

Decisione/0025/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0027/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente

Francesco Di Leginio - Componente (Relatore)

Alessandro Giuseppe Maruccio - Componente

Angelo Pasquale Perta – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 marzo 2024, sul ricorso proposto dalla società FCD Cologno (951412) avverso il provvedimento, pubblicato sul C.U. n. 54 del 29 febbraio 2024, con cui il Comitato Regionale Lombardia ha accolto la richiesta di “svincolo ex art. 109 NOIF” del calciatore Colombo Mario (6585016), la seguente

DECISIONE

PREMESSO IN FATTO

Con Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, del 05.03.2024, notificato a mezzo Pec in data 06.03.2024, la Società FCD Cologno, in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Giancarlo Patera, impugnava, per l’annullamento, la decisione resa del Comitato Regionale Lombardia – LND pubblicata sul C.U. n. 54 del 29.02.2024 , con la quale era stata accolta la richiesta di svincolo promossa in data 16.02.2024 , ai sensi dell’art. 109 NOIF , dal calciatore Mario Colombo , nato a Monza (MB) il 26.11.2003 , matricola 6585016.

A sostegno del proprio Ricorso, la Società FCD COLOGNO evidenziava la illegittimità della decisione del Comitato Regionale Lombardia – LND , di cui al C.U. n. 54 del 29.02.2024 , con la quale era stata accolta la richiesta di svincolo per inattività del calciatore Mario Colombo , in ragione della presunta irregolarità della notifica della domanda di svincolo, in quanto effettuata da PEC non appartenente al predetto calciatore, ma di contro riferibile al proprio genitore Colombo Giuseppe, nel merito eccependo la insussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall’art. 109 delle NOIF.

Il Comitato Regionale Lombardia – LND, regolarmente costituitosi in giudizio con il deposito di Memoria Difensiva, di contro, sosteneva la legittimità della propria decisione con la quale era stata disposta la decadenza del tesseramento del calciatore Mario Colombo nei confronti della Società FCD Cologno , in ragione della mancata presentazione nel termine di cui all’art. 109 , comma 3 , NOIF della opposizione da parte della predetta Società , ritenendo che la domanda di svincolo del 16.02.2024 avesse raggiunto il proprio scopo, ancorchè inviata dalla PEC del genitore del calciatore.

In prossimità della udienza avanti l’intestato Tribunale, la Società FCD Cologno depositava Memoria integrativa, con cui si articolavano ulteriormente i motivi di censura avverso la suddetta decisione del Comitato Regionale Lombardia – LND.

Veniva acquisita agli atti del giudizio la documentazione avente ad oggetto la posizione del tesseramento del calciatore Mario Colombo, unitamente agli atti riferiti al procedimento di decadenza del tesseramento ai sensi dell’art. 109 NOIF.

All'udienza del 27 marzo 2024 comparivano, per la Società FCD, i difensori Avv.ti Francesco Rondini e Daniela Ferretti; quest’ultima, nel riportarsi integralmente ai motivi dedotti nel Ricorso introduttivo ed ulteriormente esplicitati nella Memoria Difensiva depositata in atti, insisteva per l’accoglimento del ricorso atteso che “la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF non sarebbe stata meritevole di accoglimento da parte del C.R. Lombardia in quanto irricevibile e inammissibile , poiché inviata da Pec appartenente a soggetto diverso dall’avente diritto , e comunque infondata nel merito , poiché la Società FCD Cologno ha sempre mostrato interesse alle prestazioni del calciatore”; per il Comitato Regionale Lombardia – LND compartiva l’Avv. Francesca Auci per delega del difensore costituito Avv. Cesare Di Cintio, la quale nel contestare preliminarmente la irritualità e l’omessa notifica della Memoria di parte ricorrente depositata in data 23.03.2024, si riportava integralmente alla Memoria depositata insistendo per il rigetto del Ricorso de quo, precisando, altresì, che “il provvedimento del Comitato si è basato anche sulla non opposizione della Società”.

Inoltre, alla udienza del 27 marzo 2024 compariva personalmente il calciatore Mario Colombo, unitamente al proprio genitore Giuseppe Colombo , il quale espressamente dichiarava di “aver incaricato il padre di inviare la Pec al Comitato per richiedere lo svincolo dalla società”, nonchè di “aver sottoscritto personalmente la richiesta di svincolo del 16.02.2024”, contestando alla società di appartenenza di non averlo impiegato, evidenziando altresì delle criticità relative alla distanza tra il luogo di residenza e il luogo ove svolgere l’attività sportiva .

Il Tribunale adito, al termine della relazione introduttiva, sentite le parti costituite, si riservava per la decisione.

DECISIONE

Il Collegio ritiene che il Ricorso de quo sia da ritenersi infondato e, pertanto, vada respinto, atteso che la decisione del Comitato Regionale Lombardia – LND di cui al C.U. n. 54 del 29.02.2024, di concedere la decadenza del tesseramento del calciatore Mario Colombo nei confronti della Società FCD Cologno, sia da ritenersi legittima per quanto meglio di seguito argomentato.

Dalla disamina della documentazione versata in atti, si rileva come il calciatore Mario Colombo , tesserato dal 24.08.2020 con la Società FCD Cologno , formulava in data 16.02.2024 richiesta di svincolo per inattività ai sensi dell’art. 109 NOIF , notificando tale istanza in data 16.02.2024 a mezzo Pec intestata al proprio genitore Giuseppe Colombo, ritualmente ricevuta sia dal Comitato Regionale Lombardia – LND , che dalla Società di appartenenza FCD Cologno.

All’esito della avvenuta notifica della predetta richiesta di decadenza dal tesseramento per inattività, in data 23.02.2024 la Società FCD Cologno, nel dare atto della ricevuta richiesta di svincolo da parte del calciatore Mario Colombo, comunicava al Comitato Regionale Lombardia – LND un “preannuncio di opposizione che svolgerà nei termini di legge per mancanza dei presupposti di fatto previsti dall’art. 109 Noif”.

Con successiva comunicazione a mezzo Pec del 27.02.2024, la Società FCD Cologno rendeva noto al Comitato Regionale Lombardia “di non presentare un preavviso formale di opposizione in quanto riteniamo inammissibile la richiesta presentata per un vizio di forma...”.

In ragione di quanto sopra, l’Organo Federale competente, con C.U. n. 54 del 29.02.2024, disponeva la decadenza per inattività, ai sensi dell’art. 109 NOIF, del calciatore Mario Colombo nei confronti della Società FCD Cologno.

Preliminarmente, deve precisarsi come la richiesta di svincolo sottoscritta in data 16.02.2024, sia stata consegnata nella casella Pec della Società FCD Cologno e del C.R. Lombardia in data 16.02.2024, mediante la Pec personale del genitore del predetto calciatore, raggiungendo ampiamente il suo scopo.

La data del 16.02.2024, cui far risalire la formalità di presentazione della richiesta di decadenza ex art. 109 NOIF, è rilevabile in atti sia dalla documentazione acquisita al presente procedimento, sia per ammissione della stessa Società ricorrente in sede di Ricorso introduttivo.

Le argomentazioni di parte ricorrente con riferimento alle prospettate censure circa la irregolarità della notifica, non assumono nel caso che qui ci occupa alcun pregio giuridico.

Infatti, è oramai principio consolidato, sia nell’ambito della giustizia sportiva, che dell’ordinamento statale, come la violazione delle disposizioni in materia di notifica a mezzo Pec possa, al più, comportare la nullità (sanabile) della notifica dell’atto introduttivo e non l’inesistenza della notifica, che di regola è sanabile se l’atto raggiunge lo scopo (cfr. Corte Federale di Appello , Sez. I , decisione n. 86 del 16.02.2024 ; Cass. Sez. Un. 18.04.2016 n. 7665 ; Cass. Ord. N. 16189 del 8.06.2023).

Nel caso di specie che la richiesta di decadenza del tesseramento per inattività formulata dal calciatore Mario Colombo in data 16.02.2024 abbia raggiunto il suo scopo è confermato dalla stessa Società ricorrente con la comunicazione del 23.02.2024, acquisita in atti.

Ad ogni buon conto, deve osservarsi come, nel caso di specie, risulti infondata anche la censura principale sulla quale si basa l’eccezione di “inesistenza” della notifica in questione, da parte della società ricorrente. Quest’ultima, infatti, rileva la irritualità e conseguente invalidità dell’utilizzo della pec personale, da parte del genitore del calciatore maggiorenne, per avanzare una richiesta di svincolo riguardante quest’ultimo per inattività, senza che vi fosse alcuna procura speciale al riguardo. Tuttavia, occorre rilevare come la mail, effettivamente inviata a mezzo pec dal genitore del calciatore, recasse in allegato una richiesta formale di svincolo debitamente sottoscritta dal calciatore, diretto interessato e formalmente riconosciuta da quest’ultimo all’odierna udienza come propria e autentica. Ciò appare sufficiente e dirimente al fine di riconoscere l’appartenenza e riconducibilità della richiesta, inoltrata a mezzo pec in data 16 febbraio 2024, direttamente al calciatore Mario Colombo, essendosi il genitore dello stesso limitato a trasmettere la manifestazione di volontà del figlio maggiorenne, volta a richiedere lo svincolo (rectius decadenza del tesseramento) dalla società di appartenenza, per mancato utilizzo da parte di quest’ultima.

Pertanto, all’esito della predetta domanda di decadenza del tesseramento del 16.02.2024, la decisione  assunta dal Comitato Regionale Lombardia è da ritenersi perfettamente coerente con la nuova disciplina dell’art. 109 NOIF, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Infatti, preme osservarsi come l’art. 109 al comma 3 delle NOIF prescriva espressamente che “ La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione , Dipartimento o Comitato e , per conoscenza , lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice”.

Inoltre, il successivo comma 5 del richiamato art. 109 NOIF, prevede come “ L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega , Divisione , Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare di autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3”.

Alla luce delle chiare disposizioni regolamentari, che non necessitano di particolare attività di interpretazione, il decorso di prefissati termini perentori fa discendere precisi effetti giuridici a cui l’organo federale competente deve attenersi senza alcuna ulteriore valutazione di merito.

Nel caso di specie, la Società FCD Cologno non ha fatto pervenire al Comitato Regionale Lombardia, entro il termine previsto dal comma 3 dell’art. 109 NOIF, alcuna formale opposizione alla domanda di decadenza dal tesseramento inoltrata in data 16.02.2024 dal calciatore Mario Colombo e, pertanto scaduto tale termine (24.02.2024), costituisce atto dovuto per il competente Comitato territoriale procedere alla decadenza dal tesseramento.

In assenza di precise richieste in ordine alle statuizione delle spese del presente giudizio, si ritiene che sussistano giusti motivi perché le stesse siano compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dalla società FCD Cologno e, per l'effetto, conferma la decadenza dal tesseramento per la predetta società del calciatore Colombo Mario, disposta dal Comitato Regionale Lombardia con il C.U. n. 54 del 29 febbraio 2024. Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio de 27 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesco Di Leginio                                                        Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 3 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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