F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0188/CSA pubblicata del 8 Aprile 2024 – S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l.
Decisione/0188/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0251/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice presidente
Andrea Galli - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 251/CSA/2023-2024 proposto dalla società S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l. in data 14.03.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 22.03.2024 l'avv. Andrea Galli e udito l’avv. Filippo Pandolfi per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Nocerina Calcio 1910/Cavese 1919 SSDARL del 10.03.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione della dell’ammenda di € 3.000,00 ed 1 gara a porte chiuse: “Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (10 fumogeni) prima dell'inizio della gara nel settore loro riservato. Inoltre al termine della gara i medesimi lanciavano n.20 bottigliette di acqua semipiene all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria colpendo alcuni di essi al busto. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva e della diffida di cui al cu n.71.”
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto al comportamento tenuto dai propri sostenitori nelle circostanze per cui è causa.
In particolare, secondo la società Nocerina, ricorrerebbero gli estremi per l’applicazione delle esimenti e attenuanti di cui all’art.29 lett. a) e b) del CGS per aver sottoposto a debita autorizzazione della Questura competente le richieste di coreografia dei sostenitori di casa che prevedevano l’accensione di fumoni, per aver apprestato un adeguato servizio di stewarding in numero superiore rispetto alla media e per aver richiesto alla Polizia di Stato di Nocera la predisposizione di un adeguato aumento del numero delle Forze dell’Ordine, attesa la delicatezza della gara de qua.
La società Nocerina ha concluso domandando l’annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse o con la commutazione della sanzione della gara a porte chiuse in ammenda di € 3.500,00, nonché, in via subordinata, disporsi la decorrenza della sanzione della squalifica del campo a partire dalla seconda giornata di gara casalinga successiva alla data di pubblicazione della decisione, ai sensi dell’art. 20 del CGS.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 22 marzo 2024, per la reclamante è comparso l'Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:
-- REFERTO ARBITRO: PUBBLICO ED INCIDENTI - “Si segnala l'accensione di circa 10 fumogeni da parte degli ultras della società locale prima dell'inizio della gara. Al termine della gara, al rientro verso il tunnel che dirige agli spogliatoi da parte della squadra ospite, sono state lanciate verso la loro direzione circa 20 bottigliette d'acqua semipiene da parte degli ultras della squadra locale, colpendo un paio di giocatori al busto.”
-- INTEGRAZIONE REFERTO con mail 11 marzo 2024: “Alla voce "pubblico ed incidenti" si segnala che l'accensione dei circa 10 fumogeni (come riportato a referto) sono stati accessi nel settore dedicato agli ultras senza farne lancio all'interno del recinto di gioco e senza peraltro compromettere il normale svolgimento della gara.”
I fatti esposti nel referto arbitrale confermano la gravità della condotta posta in essere dai sostenitori della società Nocerina, la quale ha comunque fornito dimostrazione di essersi attivata al fine di predisporre un idoneo servizio d’ordine considerata la delicatezza della gara. Tuttavia, da un lato, l’autorizzazione della Questura all’accensione dei fumoni non fa venire meno la cogenza del chiaro precetto convenuto nell’art. 25 comma 3 del CGS, il quale vieta l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, d’altro lato, l’assoluta gravità della condotta concretizzatasi con il lancio di numerosissime bottigliette d’acqua semipiene, che hanno anche colpito alcuni calciatori al busto, in presenza di recidiva e diffida come richiamate nella decisione del Giudice Sportivo, inducono questa Corte a ritenere non meritevole di accoglimento il reclamo della società Nocerina, anche in considerazione del fatto che le gravi circostanze esposte sostanzialmente annullano l’attenuante invocata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce