F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0189/TFN – SD del 09 Aprile 2024 (motivazioni) – Manuel Mazzoli e Fabio Finucci – Reg. Prot. 174/TFN-SD

Decisione/0189/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0174/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Valeria Ciervo – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22622/323pf2324/GC/GR/ff dell'11 marzo 2024 nei confronti dei sigg.ri Gianluca Righetti, Geo Mularoni, Adrian Ricchiuti, Benito Emilio Docente, Matteo Semprucci, Manuel Mazzoli, Roberto Marzelli, Michael Ricci e Fabio Finucci, nonché nei confronti delle società ASD Real San Clemente, ASD Città Di Cattolica FC e della ASD Cervia 1920, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene all’esame del Tribunale l’atto di deferimento della Procura Federale n. 22622/323pf23-24/GC/GR/ff dell'11 marzo 2024, nei confronti di:

1) Gianluca Righetti, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa A”, all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Cattolica Calcio 1923, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale allenatore per la società Cattolica Calcio 1923, svolto nel corso della stessa stagione sportiva, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Real San Clemente, esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

2) Geo Mularoni, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real San Clemente, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Gianluca Righetti, tesserato quale allenatore per la società Cattolica Calcio 1923, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Real San Clemente, esercitando di fatto quest’ultimo attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

3) Adrian Ricchiuti, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa B”, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.C.D. Torconca Cattolica, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 quale allenatore per la società A.C.D. Torconca Cattolica, svolto nel corso della stessa stagione sportiva, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C., esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

4) Benito Emilio Docente, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa C”, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società Cattolica Calcio 1923, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, 38 comma 4 e 40, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale calciatore per la società Cattolica Calcio 1923, svolto, nel corso della stessa stagione sportiva, l’attività di allenatore in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C.;

5) Matteo Semprucci, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Cattolica F.C., per rispondere: a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Adrian Ricchiuti, tesserato quale allenatore per la società A.C.D. Torconca Cattolica, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C., esercitando di fatto quest’ultimo attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, ed agli artt. 38, comma 4, e 40, comma 2, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Benito Emilio Docente, tesserato quale calciatore per la società Cattolica Calcio 1923, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, l’attività di allenatore in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C.;

6) Manuel Mazzoli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Torconca Cattolica, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 29, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2023-24, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, nonché in costanza di tesseramento quale calciatore per la società A.C.D. Torconca Cattolica, assunto di fatto il ruolo di preparatore atletico della prima squadra della società A.S.D. Sammaurese partecipante al campionato di Serie D, girone D;

7) Roberto Marzelli, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cervia 1920, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 22, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F, per avere, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, quantomeno fino al mese di ottobre 2023, consentito, o comunque non impedito, al sig. Michael Ricci, soggetto privo della necessaria abilitazione e tesserato per la società quale dirigente, di svolgere di fatto l’attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cervia 1920, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia Romagna;

8) Michael Ricci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Cervia 1920, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 22, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, quantomeno fino al mese di ottobre 2023, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, nonché in costanza di tesseramento quale dirigente, assunto di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cervia 1920, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia Romagna;

9) Fabio Finucci, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa B e allenatore dei portieri”, ed in ogni caso soggetto che all’epoca dei fatti svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società U.S. Pietracuta A.S.D. o comunque rilevanti per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2023-2024 l’attività di allenatore dei portieri in favore della società U.S. Pietracuta A.S.D. senza essere regolarmente tesserato per la stessa:

10) ASD Real San Clemente, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Geo Mularoni e Gianluca Righetti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

11) ASD Città Di Cattolica FC, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Matteo Semprucci, Adrian Ricchiuti e Benito Emilio Docente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

12) ASD Cervia 1920, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto Marzelli e Michael Ricci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Manuel Mazzoli e Fabio Finucci hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Priscilla Palombi in rappresentanza del sig. Manuel Mazzoli e l'Avv. Alessandro Calcagno in rappresentanza del sig. Fabio Finucci, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Manuel Mazzoli, giorni 80 (ottanta) di squalifica.

- per il sig. Fabio Finucci, giorni 80 (ottanta) di squalifica.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 aprile 2024.

 

I RELATORI                                                                              IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                            Carlo Sica

Andrea Fedeli       

 

Depositato in data 9 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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