F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/TFNT del 5 Aprile 2024 (motivazioni) – Ricorso del sig. Mattia Gervasoni Panceri – Reg. Prot. 26/TFN-ST

Decisione/0026/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0026/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente

Fernando Casini - Componente (Relatore)

Francesco Corsi – Componente

Massimo Vasquez-Giuliano – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 marzo 2024, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Mattia Gervasoni Panceri (2308983) avverso il provvedimento di diniego, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND, alla richiesta di "svincolo ex art. 109 NOIF", dalla società GS Arconatese 1926 SSDARL (2810), la seguente

DECISIONE

Il Calciatore Mattia Gervasoni Panceri (matricola FIGC 2308983), difeso e rappresentato dall’Avvocato Fabio Giotti, proponeva ricorso, ex art. 89, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva dinanzi a questo Tribunale, avverso il provvedimento di diniego, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND, alla richiesta di “svincolo” ex art. 109 N.O.I.F. dalla società GS Arconatese 1926 SSDARL.

Il ricorrente premetteva in fatto:

1) di avere richiesto al Dipartimento Interregionale lo svincolo ex art. 109 delle N.O.I.F. dalla Società titolare del tesseramento, G.S. Arconatese 1926 SSD ARL, con istanza del 12 febbraio 2024;

2) che la G.S. Arconatese 1926 SSD ARL si era opposta alla predetta richiesta con memoria del 16/02/2024, adducendo sia la partecipazione del Calciatore a gare del Campionato Nazionale Juniores, che l’esistenza di un nullaosta, datato 09/01/2024, per partecipare ad allenamenti con altre società;

3) che il Dipartimento Interregionale, con provvedimento comunicato a mezzo pec in data 22 febbraio 2024, aveva respinto l’istanza di svincolo ex art. 109 delle N.O.I.F.

Il Calciatore affidava il ricorso ad argomenti che esponeva nel seguente motivo: “ Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni regolamentari previste dall’art. 109 NOIF sia nel testo ante riforma che nel testo attuale pubblicato sul C.U. n. 128/A del 24 novembre 2023 entrato in vigore in data 1 gennaio 2024.”.

Egli sottolineava come sia per età (C.U. N. 1 LND 2023/2024) che per ammissione della controparte, avesse il diritto a partecipare nella corrente stagione sportiva al Campionato Nazionale Juniores, nel quale la Società milita nel Girone B, come da calendario del campionato pubblicato sul C.U. N. 3 del 08/09/2023 (Campionato Nazionale Juniores Under 19).

Il Difensore evidenziava come il Campionato fosse iniziato il 16 settembre 2023 e (al momento della presentazione del ricorso) le presenze ed assenze del Calciatore erano così sintetizzabili:

- nella prima giornata di andata (del 16/09/2023), nell’incontro tra Arconatese ed Alcione, il Sig. Gervasoni aveva giocato;

- nella seconda giornata di andata (del 23/09/2023), nell’incontro tra Città di Varese ed Arconatese, il Sig. Gervasoni aveva giocato;

- nella terza giornata di andata (del 30/09/2023), nell’incontro tra Arconatese e Legnano, il Sig. Gervasoni era rimasto in panchina;

- per la quarta giornata di andata (del 7/10/2023), nell’incontro tra Pro Vercelli ed Arconatese, il Sig. Gervasoni non era stato convocato;

- nella quinta giornata di andata (del 14/10/2023), nell’incontro tra Arconatese e Club Milano, il Sig. Gervasoni era rimasto in panchina;

- nella sesta giornata di andata (del 21/10/2023), nell’incontro tra Sangiuliano ed Arconatese, il Sig. Gervasoni era rimasto in panchina;

- nella settima giornata di andata (del 28/10/2023), nell’incontro tra Arconatese ed il Fanfulla, il Sig. Gervasoni era rimasto in panchina;

- nella ottava giornata di andata (del 11/11/2023), nell’incontro tra Varesina ed Arconatese, il Sig.  Gervasoni era rimasto in panchina;

- per la nona giornata di andata (del 18/11/2023), nell’incontro tra Arconatese ed il Sant'Angelo, il Sig. Gervasoni non era stato disponibile per infortunio;

- la decima giornata di andata (del 25.11.2023) era stata posticipata al 06/12/2023 (C.U. N. 36 del 30/11/2023 Campionato Nazionale Juniores Under 19);

- per la undicesima giornata di andata (del 02/12/2023), nell’incontro tra Arconatese e Castellanzese, il Sig. Gervasoni non era stato disponibile per un infortunio;

- per il 06.12.2023 (recupero della decima giornata di andata del 25.11.2023), nell’incontro tra Vogherese ed Arconatese, il Sig. Gervasoni non era stato disponibile per sottoporsi a risonanza magnetica;

- per la dodicesima giornata di andata (del 09/12/2023), nell’incontro tra Folgore Caratese ed Arconatese, il Sig. Gervasoni non era stato convocato;

- per la tredicesima giornata di andata del 16/12/2023, per l’incontro tra Arconatese e Crema, il Sig. Gervasoni non era stato convocato;

- la prima giornata di ritorno (del 13.01.2024) era stata posticipata al 06.02.2024 (C.U. N. 49 del 18/01/2024 Campionato Nazionale Juniores Under 19);

- per la seconda giornata di ritorno (del 20/01/2024), per l’incontro tra Arconatese e Città di Varese, il Sig. Gervasoni non era stato convocato;

- per la terza giornata di ritorno (del 27/01/2024), per l’incontro tra Legnano ed Arconatese, il Sig. Gervasoni non era stato convocato;

- per il 06/02/2024 (recupero della prima giornata di ritorno del 13.01.2024), per l’incontro tra Alcione ed Arconatese, il Sig. Gervasoni non era stato convocato;

- per la quarta giornata di ritorno (del 10/02/2024), per l’incontro tra Arconatese e Pro Vercelli, il Sig. Gervasoni non era stato convocato;

- per la quinta giornata di ritorno (del 17/02/2024), per l’incontro tra Club Milano ed Arconatese, il Sig. Gervasoni non era stato convocato.

Da quanto accaduto, come riportato in tale descrizione analitica, il Difensore traeva i presupposti volti all’ottenimento dello “svincolo” per inattività, ex art. 109 delle N.O.I.F., sotto plurimi profili, e nel ricorso poneva, innanzitutto, una distinzione tra la prima e la seconda parte del Campionato.

E così si osservava come nella prima parte del Campionato fosse in vigore il testo previgente dell’art. 109 delle N.O.I.F., in virtù del quale il Calciatore che “entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività”.

Alla data del 30 novembre 2023 erano state svolte le prime nove gare del calendario sopra riportate (dal 16.09.2023 al 18.11.2023) ed in tale arco di tempo l’Atleta aveva preso parte soltanto a due gare.

Il ricorrente riteneva, pertanto, che, sia alla data del 30 novembre 2023 (a tutto voler concedere, al 31 dicembre 2023) il Calciatore avesse già maturato il diritto allo “svincolo” ex art. 109 delle N.O.I.F.

Per il Difensore ad analoga conclusione si sarebbe dovuti pervenire anche qualora si fosse tenuta presente la successiva parte della stagione corrente, vale a dire quella sotto la vigenza del testo dell’art. 109 delle N.O.I.F. entrato in vigore il 1 gennaio 2024; testo a mente del quale:“1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività”.).

Difatti, nelle gare dal 20 gennaio 2024 compreso in poi (segnatamente: 20.1.2024; 27.01.2024; 06.02.2024; 10.02.2024;

17.02.2024) il ricorrente non era stato inserito nella distinta ufficiale per ben 5 gare consecutive per motivi allo stesso non imputabili, con la conseguente acquisizione del diritto allo “svincolo” (rectius alla decadenza dal tesseramento), ex art. 109 delle N.O.I.F.

La Difesa si soffermava, poi, sull’opposizione allo svincolo formalizzata dalla Società.

Al riguardo, sottolineava come l’opposizione avesse invocato un nullaosta (fino al 30 giugno 2024) che la Arconatese aveva concesso al Calciatore (in data 09.01.2024); nullaosta del seguente tenore letterale:“affinché possa partecipare agli allenamenti – amichevoli e tornei federali nel rispetto dei modi e delle norme stabilite dalla FIGC e comunque non in concomitanza con gli impegni già presi con la nostra Società”.

A dire dell’istante tale nullaosta non avrebbe avuto alcuna incidenza sull’esito della richiesta di svincolo, poiché il diritto era già maturato, e la concessione delle facoltà ivi consacrate non erano tali da potere incidere sugli impegni presi con la Società di appartenenza, per la quale il Calciatore doveva e poteva continuare a svolgere l’attività fino alla fine della stagione.

Il detto nullaosta non avrebbe costituito, dunque, una causa di assenza imputabile all’Atleta, non essendo possibile considerarlo “inconvocabile” solo per questo motivo.

Per sottolineare il disinteresse della Società verso il ricorrente, la Difesa evidenziava come la Arconatese, solo dopo aver ricevuto la richiesta di svincolo, si fosse attivata per convocare il Calciatore come risultante da: lettera di convocazione datata 15 febbraio 2024; lettera di contestazione del 26 febbraio 2024; lettera di convocazione del 26 febbraio 2024.

Tali convocazioni e contestazione sarebbero state da considerarsi tardive e strumentali rispetto alla domanda dell’Atleta, perché effettuate solo successivamente alla richiesta di svincolo, e, comunque, idonee a dimostrare ancor di più l’irrilevanza del suddetto nullaosta.

Questo, infatti, (nonostante fosse stato rilasciato fino al 30 giugno 2024) non aveva assolutamente impedito alla Società di convocare il calciatore il 15 febbraio 2024 per gli allenamenti.

Da ciò risultava evidente come la Arconatese, allo stesso modo, avrebbe a suo tempo potuto e dovuto convocare il ricorrente anche per quelle gare e quegli allenamenti del periodo anteriore al 15 febbraio 2024.

La Difesa rammentava il disposto dell’art. 109 delle N.O.I.F. laddove prevede che “Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse”.

Il disinteresse della Società verso il Calciatore emergeva dalla mancata convocazione per le dette gare (del 20.1.2024; 27.01.2024; 06.02.2024; 10.02.2024; 17.02.2024), senza che vi fosse stata alcuna contestazione di inadempimenti, come, invece, era accaduto solamente dopo la richiesta di svincolo.

A dire della Difesa il disinteresse della Compagine sociale verso il Calciatore era addirittura già emersa sin dal 2 gennaio 2024, allorquando egli era stato rimosso dal gruppo Whatsapp della sua squadra Juniores.

Secondo l’assunto difensivo non sussistevano, dunque, fattori che potessero far ascrivere al ricorrente la mancata partecipazione alle attività della Squadra di appartenenza.

Costui anzi, dal canto suo, aveva riposto grande affidamento nelle chances prospettategli dalla Arconatese, tanto da essere addivenuto alla decisione di cambiare scuola, subordinando così le necessità della vita quotidiana a quelle dell’attività sportiva. Il ricorrente avanzava richiesta di abbreviazione dei termini di comparizione, ex art. 89, comma 6, CGS, visto lo stato avanzato della stagione sportiva, al fine di non pregiudicare la possibilità di tesserarsi nuovamente per altra società e partecipare effettivamente all’attività ufficiale agonistica, in caso di accoglimento della domanda.

Concludeva, così, richiedendo l’annullamento del provvedimento assunto dal Dipartimento Interregionale comunicato a mezzo pec in data 22 febbraio 2024, con il quale era stata respinta l’istanza di svincolo ex art. 109 delle N.O.I.F., presentata dal Sig. Mattia Gervasoni Panceri e, per l’effetto, accertare e dichiarare lo “svincolo” del ricorrente dalla G.S. Arconatese 1926 SSD ARL ex art. 109 delle N.O.I.F. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite ex art. 55 del CGS.

La Difesa depositava:

1) l’istanza di svincolo del 12 febbraio 2024;

2) la memoria della G.S. Arconatese 1926 SSD ARL del 16/02/2024;

3) il nullaosta datato 09/01/2024;

4) il provvedimento del Dipartimento Interregionale, comunicato a mezzo pec in data 22 febbraio 2024 impugnato nel formato originale eml;

5) il Calendario pubblicato sul C.U. N. 3 del 08/09/2023 Campionato Nazionale Juniores Under 19;

6) referto di risonanza magnetica;

7) lettera di convocazione del 15 febbraio 2024;

8) lettera di contestazione del 26 febbraio 2024;

9) lettera di convocazione del 26 febbraio 2024;

10) screenshot del Gruppo Juniores WhatsApp;

11) ricevute delle pec attestanti la notifica del ricorso alla controparte ed alla controinteressata.

Il ricorrente chiedeva espressamente di essere sentito personalmente o tramite il proprio Difensore ed allegava la distinta di bonifico attestante il pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

All’udienza del 27.03.2024 compariva per il ricorrente l’Avv. Fabio Giotti.

Nessuno compariva per la Società GS Arconatese 1926 SSDARL, né per il Dipartimento Interregionale.

Presa la parola, il Legale del ricorrente si riportava integralmente ai contenuti ed alle conclusioni del ricorso proposto, precisando come il nulla osta concesso al Calciatore non fosse idoneo, a prescindere dalla sua validità nell’Ordinamento Sportivo, ad incidere sulla richiesta ex art. 109 N.O.I.F., non essendo lo stesso in grado di dimostrare una causa di assenza imputabile al Calciatore. Il Difensore aggiungeva che la Società resistente si era attivata per convocare il Calciatore solo dopo avere ricevuto la richiesta di svincolo. Concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso e la condanna della Società resistente alla refusione delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo scrutinio del ricorso introduttivo richiede la disamina dei profili riguardanti il coinvolgimento del Calciatore nell’attività svolta dalla Società.

La conoscenza del rapporto intercorso tra Calciatore e Compagine di appartenenza è conseguita da questo Tribunale per tramite della documentazione acquisita agli atti del procedimento e grazie al riscontro offerto da elementi esterni alle produzioni documentali.

L’attestazione dell’idoneità del ricorrente allo svolgimento di attività sportiva proviene dal tenore del “nulla osta” datato (09.01.2024) rilasciato dalla Società allo stesso Calciatore; “nulla osta” che informa la Società terza (destinataria di esso) dell’esistenza di certificazione medica che scadrà in data 04.09.2024. Certificazione evidentemente in possesso della stessa Arconatese 1926 SSDARL.

La doverosa sensibilità della Società per il profilo medico, relativo all’utilizzo dell’Atleta, si ricava del resto dalla parte finale del nullaosta.

Il documento è rivolto genericamente ad una Società terza non individuata (“ Spett. …”) e tiene a puntualizzare che “Con la presente la G.S. Arconatese 1926 declina ogni responsabilità per eventuali danni fisici … per eventuale contagio da infezione COVID che dovesse subire durante il periodo presso la Vs. Società”.

Tale dato si ricava ulteriormente dalla circostanza (asserita dal medesimo ricorrente e confermata dalla Società) consistente nel fatto che egli, per buona parte del Campionato, sia stato preso in considerazione sia per l’utilizzo effettivo in campo, sia per essere convocato, seppur per rimanere solo “in panchina”.

Lo stesso dato trova conferma nella sollecitazione espressa dalla Società affinché il Calciatore partecipasse ad allenamenti nel mese del febbraio 2024.

Tale evidenza istruttoria di tipo documentale induce a ritenere che, effettivamente, l’Atleta fosse idoneo sotto il profilo medico, dovendosi considerare vera tale circostanza poiché è ricavabile dai detti fatti, in tal senso orientati, non essendo possibile considerare vero il contrario, cioè dubitare sic et simpliciter della sua idoneità all’attività sportiva in totale assenza di indici di tale significato.

Per quanto concerne il numero di gare contemplate dall’art. 109 delle N.O.I.F., bisogna distinguere il periodo intercorso tra il 01.07.2023 ed il 31.12.2023, nel quale vigeva il precedente testo dell’art. 109 delle N.O.I.F., da quello successivo, decorrente a far data dal 01.01.2024, di vigenza del testo attuale.

Nel primo arco di tempo (01.07.2023 - 31.12.2023) l’art. 109 delle N.O.I.F. invocava, quale presupposto fattuale della richiesta di svincolo, la mancata “partecipazione” ad almeno quattro gare ufficiali (“entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a

lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività”).

In tale periodo della stagione sportiva il Calciatore non è stato “convocato” per tre incontri, mentre è rimasto in panchina per altre gare, ed è stato indisponibile in due occasioni per ragioni di salute (infortunio e risonanza magnetica).

Si deve conseguentemente escludere, in ogni caso, che sia stata raggiunta la soglia delle quattro gare ufficiali, potendosi ritenere che la presenza in panchina sia stata, comunque, il frutto di una attenzione della Società per il Calciatore.

Attenzione che non si è estrinsecata nell’utilizzo in campo per ragioni tecniche che non possono essere considerate giuridicamente sindacabili in questa sede, attesa la loro squisita contingenza e la loro dipendenza da valutazioni collegate agli aspetti tattici ed agonistici dell’andamento della gara, di imprevedibile quanto istantanea consumazione.

Con riferimento al periodo di tempo successivo, decorrente dall’1.01.2024, di vigenza del testo attuale, si osservi che l’art. 109 delle N.O.I.F. stabilisce che: “1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei

mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività”.

Nel nuovo disposto vi è, dunque, rispetto al passato, la statuizione di un diverso criterio volto alla rilevazione dell’indice sintomatico dell’interesse della Società per il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, (che non abbia sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato), vale a dire l’inserimento “nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva”.

La norma eleva a requisito della fattispecie volta alla produzione dell’effetto della decadenza dal tesseramento una nozione endofederale (l’inserimento nella distinta di gara) di agevole interpretazione e di immediata verificabilità.

Per il sopradetto successivo periodo (dal 01.01.2024) si dovrebbe ritenere manifesto il disinteresse della Società nei confronti dell’Atleta.

Difatti, nel lasso di tempo decorrente dal 01.01.2024 per quattro gare consecutive (del 20.01.2024, 27.01.2024, 06.02.2024, 10.02.2024) il Calciatore non risulta essere stato preso assolutamente in considerazione.

Circostanza fattuale che il ricorrente segnala, dal canto suo, come mancata convocazione e che, secondo il più recente tenore della norma, consiste nel mancato inserimento dell’Atleta nella compagine effettivamente coinvolta negli incontri detti del 20.01.2024, 27.01.2024, 06.02.2024, 10.02.2024.

Incontri ai quali si aggiunge quello della quinta giornata di ritorno (del 17.02.2024), successivo alla richiesta di “svincolo”. L’assenza del Calciatore dalle menzionate gare, per tale periodo di tempo, può essere ricavata dallo stesso lessico tecnico utilizzato dal ricorrente.

Egli, infatti, in modo coerente e costante, nell’enumerare le partite di riferimento impiega sempre la stessa terminologia, distinguendo con puntualità i casi in cui il Calciatore “ha giocato”, è stato “in panchina”, non è stato “convocato”, avvalendosi di tale ultima nozione (“non è stato convocato”) anche per il periodo di vigenza del nuovo testo dell’art. 109 delle N.O.I.F.  (che introduce il criterio discretivo dell’inserimento o meno nella distinta di gara).

Ecco, dunque, che non vi è dubbio alcuno in ordine al fatto che, a far data dall’1.01.2024 (per gli incontri detti), il Calciatore non sia stato affatto preso in considerazione dalla Squadra.

Tale dato trova conferma esterna dall’atto di opposizione (datato 16.02.2024) formalizzato dalla Società dinanzi al Dipartimento Interregionale, allorquando si asserisce: <<Con la presente per respingere la richiesta di svincolo (inaspettata, non erano questi gli accordi) del calciatore in oggetto, in quanto giá dall’inizio del campionato ha partecipato alle gare di campionato Nazionale Juniores e partecipando oltremodo ad allenamenti con la prima squadra.

Su richiesta del calciatore ad un certo punto ci chiedeva il Nulla Osta per poter partecipare ad allenamenti con altre societá vicino a casa motivando problematiche personali.

Abbiamo concesso il Nulla Osta nell’attesa che risolvesse i propri problemi e tenendo sempre in considerazione il suo rientro per poterlo di nuovo schierare per il ruolo (portiere) che ricopre, a noi necessario.

Visto la richiesta di svincolo, la Societá non solo respinge la richiesta ma riconvocherá per necessitá il calciatore a riprendere gli allenamenti e le gare rimanenti di campionato Nazionale Juniores 2023-2024.>>.

Dal testo dell’opposizione ricaviamo che “dall’inizio del campionato ha partecipato alle gare”, ma che “a un certo punto” il Calciatore richiedeva il “Nulla Osta” e che la Società lo concedeva.

E, vista la richiesta di svincolo, la Società si proponeva di riconvocare l’Atleta.

Posto che il nullaosta reca la data del 9.01.2024, e che l’opposizione nella quale si annuncia l’intenzione di “riconvocarlo” reca la data del 16.02.2024, si deve ritenere che medio tempore per gli incontri detti del 20.01.2024, 27.01.2024, 06.02.2024, 10.02.2024 il Calciatore non sia stato effettivamente considerato dalla G.S. Arconatese 1926 per l’attività sportiva sociale.

La corrispondenza della ricostruzione in fatto (come offerta dal ricorrente) alla realtà è suscettibile di verifica per tramite di diversi apprezzamenti.

Della disamina dei Comunicati Ufficiali che regolavano il Campionato, il suo calendario, e le variazioni di esso (C.U. N. 1 LND 2023/2024; C.U. N. 3 del 08/09/2023; C.U. N. 36 del 30/11/2023 Campionato Nazionale Juniores Under 19; C.U. N. 49 del 18/01/2024 Campionato Nazionale Juniores Under 19) si può conseguire il riscontro dell’esattezza della successione delle gare giocate dalla Squadra.

Per quanto riguarda, invece, la veridicità della presenza o meno del Calciatore in tali incontri è necessario sviluppare ulteriori considerazioni.

Sul piano istruttorio le complessive asserzioni del Calciatore, offerte nel procedimento come deduzioni in fatto, ricevono conferma dai seguenti fattori:

- la sopradetta verificata rispondenza della sequenza di incontri enumerati dal ricorrente con quelli contemplati dal Calendario Ufficiale e dalle variazioni di questo;

- la mancata contestazione della veridicità dei fatti da parte della Società in sede di opposizione dinanzi al Dipartimento Interregionale;

- la linea difensiva della Società dinanzi al Dipartimento Interregionale nella quale si svolgono argomenti difensivi distinti e diversi dalle enunciazioni in fatto proposte dal ricorrente, vale a dire una linea difensiva fondata sulla concessione del nullaosta e sull’espressione di un perdurante interesse per le prestazioni sportive dell’Atleta;

- l’invio di convocazioni ad allenamenti solo successivamente alla richiesta di svincolo;

- l’invio di contestazione per la mancata partecipazione agli allenamenti solo successivamente alla richiesta di svincolo;

- il disinteresse della Compagine sociale verso il Calciatore emergente sin dal 2 gennaio 2024, allorquando egli era stato rimosso dal gruppo Whatsapp della sua squadra Juniores.

In conclusione, con ragionamento a contrario, si può ritenere che il silenzio consapevole circa la mancata convocazione dell’Atleta (rectius mancato “inserimento “nella distinta di gara ufficiale”) per i sopra menzionati incontri del 2024 si presenta come mancata contestazione della veridicità di tale deduzione di fatto, e si risolve, pertanto, in conferma di tale circostanza.

Quanto detto è rispondente all’orientamento consolidato della giurisprudenza federale in tema di prova, allorquando si sottolinea che “il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (Corte federale d’appello, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023).”, (Sez. IV, decisione n. 0034/CFA/2023-2024 – pubblicata nel n. 58 della RASSEGNA DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO E DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE).

Analogo modo di procedere in tema di valutazione della prova si riscontra in ambito disciplinare, laddove si è ritenuto che: “ il giudizio “indiziario”, mutuato dal modello processuale penalistico, si distingue in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravita ̀ e di precisione degli indizi , ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto” (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, richiamata da Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 dep. 18/01/2021 Rv. 280414 - 01). Non ci si può limitare ad una valutazione parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma occorre in primis valutarne l'esistenza e la capacità dimostrativa, e, solo successivamente, effettuarne un esame globale, verificando se una loro visione unitaria conduca o meno alla ragionevole certezza - nell'ambito del diritto sportivo - della commissione dell'illecito. In particolare, nell'esame della prova dichiarativa il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della dichiarazione stessa, disattendendone altre parti (Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 16/12/2020 Rv. 280502 - 01), sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione, verificando se al narrato si accompagnino riscontri, individuabili in altri elementi di prova rappresentativa ovvero anche solo logica (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 35561 del 08/05/2013 Rv. 256753 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231301 - 01) (v. C.F.A., Sez. Un., n. 91/CFA/2022-2023)”, (Sezione I, decisione n. 117/CFA/2022-2023 - pubblicata nel n. 50 della RASSEGNA DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO E DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE).

Orbene, nel caso in esame, il compendio istruttorio disponibile consente pienamente a questo Tribunale di apprezzare positivamente la valenza probatoria di quanto acquisito, poiché a seguito di approfondito controllo, esso può essere ritenuto attendibile, dotato di coerenza interna, e riscontrato esternamente dai Comunicati Ufficiali, dalla condotta della Società, dalla documentazione a questa ascrivibile e dall’intero materiale confluito nel procedimento.

Appare opportuno, successivamente, vagliare il “nulla osta” concesso dalla Società in data 09.01.2024 onde ponderare l’idoneità di esso a giustificare il mancato inserimento dell’Atleta nella compagine effettivamente coinvolta negli incontri del 20.01.2024, 27.01.2024, 06.02.2024, 10.02.2024 (nonché del successivo 17.02.2024 secondo l’assunto del ricorrente).

Prescindendo dalla disamina della validità o meno del “nulla osta” in questione, bisogna osservare che il testo letterale offre la chiave di lettura della sua valenza ai fini del decidere.

La Società, infatti, dopo avere consentito all’Atleta di partecipare agli allenamenti - amichevoli e tornei federali - nel rispetto dei modi e delle norme stabilite dalla FIGC, aveva ribadito l’appartenenza del ricorrente alla Compagine della Arconatese tramite l’inserimento nel testo della seguente precisazione: “e comunque non in concomitanza con gli impegni già presi con la nostra Società.”

Il linguaggio del documento, apprezzato per come è stato effettivamente collocato nell’ambito dei rapporti tra Calciatore, Società di appartenenza ed eventuale terza Società, dimostra la consapevolezza della Arconatese circa la permanenza del “vincolo”, con la ovvia conseguenza della pari consapevolezza in ordine alla piena possibilità della stessa Compagine di avvalersi, sempre ed in ogni caso, delle prestazioni dell’Atleta, prescindendo dal nullaosta concesso.

Ecco, dunque, che nonostante il permesso dato all’Atleta di allenarsi o di giocare amichevoli e tornei federali (nel rispetto dei modi e delle norme stabilite dalla FIGC) con altre squadre, la Compagine ben avrebbe potuto e dovuto farlo giocare tra le proprie file, qualora interessata.

Sulla base delle predette considerazioni in ordine all’accertamento delle circostanze dedotte, si deve ritenere che il dato normativo nella sua attuale formulazione si presenti assolutamente lineare e di univoca esegesi.

Ciò anche in considerazione del fatto che il testo vigente dell’art. 109 delle N.O.I.F. è il portato di una giovane rivisitazione da parte del Legislatore federale.

Giovinezza che non può indurre ad incertezze interpretative nel momento di applicazione concreta della norma.

Dalla disamina sino a qui svolta risulta, pertanto, che nel periodo sino al 30.11.2023 il Calciatore non sia stato effettivamente convocato per una sola gara (quella del 07.10.2023).

Risulta, invece, che dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 109 delle N.O.I.F. (01.01.2024) sino alla richiesta di “svincolo”, la Squadra abbia disputato addirittura quattro incontri consecutivi (20.01.2024; 27.01.2024; 06.02.2024; 10.02.2024) per nessuno dei quali avrebbe preso in considerazione l’Atleta, nonostante la sua idoneità all’attività sportiva e la sua disponibilità. La condotta processuale della Società giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Mattia Gervasoni Panceri e, per l'effetto, dichiara la decadenza dal tesseramento del medesimo per la società GS Arconatese 1926 SSDARL, a far data dal 12 febbraio 2024.

Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE 

Fernando Casini                                                                Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 5 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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