F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0190/CSA pubblicata del 9 Aprile 2024 – San Marzano SSD ARL

Decisione/0190/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0250/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0250/CSA/2023-2024, proposto dalla società San Marzano SSD ARL in data 18.03.2024;

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25 marzo 2024, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Giuseppe Chiacchio per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società San Marzano SSD, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Ndow Abdoulie, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12 marzo 2024, in relazione alla gara Trastevere Calcio A.R.L./San Marzano Calcio del 10 marzo 2024, valevole per il campionato di Serie D, Girone G.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere a gioco fermo colpito con un calcio l’avversario all’altezza del ginocchio”.

La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che il calciatore abbia posto in essere una condotta non volontaria, senza alcun intento di ledere l’altrui incolumità fisica, tant’è che non è stato necessario nemmeno l’ingresso in campo dei sanitari per le cure del caso.

La reclamante, precisa ancora, che il calciatore ha posto in essere la condotta in questione in un momento di estrema tensione e chiede la riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

Nel corso dell’udienza di discussione è stato udito l’avv. Giuseppe Chiacchio per la reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma sostiene che il calciatore, sig. Ndow Abdoulie, abbia posto in essere una condotta antisportiva ma non violenta.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: " A gioco fermo colpisce l’avversario con un calcio altezza ginocchio”.

Alla luce di tale referto, trattandosi di un calcio sferrato all’altezza del ginocchio e a gioco non in svolgimento, la condotta in questione appare idonea ad arrecare un serio pregiudizio al calciatore avversario, così che è fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta e congrua la conseguente sanzione a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Ndow Abdoulie.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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