FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 413/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FARNESI CASO F CASO D ASD REAL FOLIGNO C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 405 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo FARNESI, Federico CASO, Domenico CASO, e della società ASD REAL FOLIGNO C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO FARNESI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Foligno C5, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Foligno C5, alla gara A.S.D. Nocera Umbra 2017 – A.S.D. Real Foligno C5 del 7.10.2023, valevole per la Coppa Italia di Calcio a 5 di serie C2, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 89 bis del 1.12.2022 del Comitato Regionale Umbria;

FEDERICO CASO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Real Foligno C5, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Nocera Umbra 2017 – A.S.D. Real Foligno C5 del 7.10.2023 valevole per la Coppa Italia di Calcio a 5 di serie C2, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Foligno C5 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Farnesi, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso al predetto incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 89 bis dell’1.12.2022 del Comitato Regionale Umbria;

DOMENICO CASO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Foligno C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 21, commi 1, 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Foligno C5, consentito, e comunque non impedito al calciatore sig. Matteo Farnesi di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Foligno C5, alla gara A.S.D. Nocera Umbra 2017 – A.S.D. Real Foligno C5 del 7.10.2023 valevole per la Coppa Italia di Calcio a 5 di serie C2, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 89 bis dell’1.12.2022 del Comitato Regionale Umbria;

ASD REAL FOLIGNO C5, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Domenico Caso, Federico Caso e Matteo Farnesi; -

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo FARNESI e Federico CASO, e dal Sig. Domenico CASO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL FOLIGNO C5;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Matteo FARNESI, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Federico CASO, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Domenico CASO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD REAL FOLIGNO C5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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