FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 414/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PERELLI CUTRI’ ASD CALCINATESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 333 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico PERELLI e Rocco CUTRI’, e della società ASD CALCINATESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO PERELLI, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore della società A.S.D. Calcinatese, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, in concorso e con il consenso del Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcinatese, sig. Rocco Cutrì, attivamente partecipato alle trattative intercorse tra la predetta società e la U.S. Pianico, aventi ad oggetto il trasferimento di quattro calciatori da quest’ultima società alla prima, in violazione della previsione regolamentare che fa divieto ai tecnici di “trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori”, altresì interloquendo direttamente ed attivamente su tempi, termini e modalità dei trasferimenti dei calciatori;

ROCCO CUTRI’, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcinatese, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito che il tecnico Federico Perelli, tesserato per la società A.S.D. Calcinatese, di cui era all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante, partecipasse attivamente, in concorso con lo stesso Presidente, alle trattative intercorse tra le società U.S. Pianico e A.S.D Calcinatese, aventi ad oggetti il trasferimento di quattro calciatori dalla prima società alla seconda, in violazione della previsione regolamentare che fa divieto ai tecnici di “trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori”, altresì consentendo e comunque non impedendo che lo stesso interloquisse direttamente ed attivamente su tempi, termini e modalità dei trasferimenti dei calciatori;

ASD CALCINATESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti di cui ai precedenti capi di incolpazione, ascritti al sig. Rocco Cutrì, quale Presidente e legale rappresentante della medesima società, e al sig. Federico Perelli, quale tecnico tesserato della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico PERELLI e dal Sig. Rocco CUTRI’ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CALCINATESE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Federico PERELLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rocco CUTRI’, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CALCINATESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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